- 24/10/2024
- Postato da: Iudita Sampalean
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
mi è capitato di osservare, in un negozio della catena Tiger, etichette alimentari ‘a bugiardino’, come i foglietti all’interno delle confezioni dei farmaci. Queste etichette sono incollate sul lato posteriore delle confezioni e possono venire consultate staccando una chiusura adesiva. Il problema è che, una volta distesa questa lunga etichetta piegata a fisarmonica, non è facile ricomporla e richiuderla. Ti chiedo pertanto se questo tipo di etichetta sia conforme alla legislazione vigente.
Molte grazie, Mario
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Caro Mario,
avevamo affrontato questo argomento alcuni anni fa, in relazione a un’etichetta del colosso dolciario Mars. (1) Le etichette ‘stile bugiardino’ purtroppo continuano a osservarsi, nei negozi Tiger come a nostra volta abbiamo riscontrato in occasione di una recente indagine di mercato sui dolciumi di Halloween (2) ma anche su alcuni prodotti (i.e. barrette proteiche, integratori alimentari) venduti in farmacie e para-farmacie.
1) Informazioni obbligatorie in etichetta degli alimenti preimballati
Food Information Regulation (EU) No 1169/11 – recante le disposizioni da applicare alle informazioni da fornire ai consumatori finali e agli operatori economici sui prodotti alimentari – indica le informazioni obbligatorie da fornire in relazione alla generalità degli alimenti preimballati (fatte salve le previsioni specifiche di altre normative applicabili).
Le informazioni obbligatorie essenziali da riportare in etichetta della generalità degli alimenti preimballati sono:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti, non necessario per gli alimenti con un solo ingrediente e che hanno lo
stesso nome dell’ingrediente;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato in Allegato II (allergeni), allorché ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento, espressa in grammi o kg;
f) il termine minimo di conservazione (‘best before…’) o la data di scadenza (‘use by…’);
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego (es. conservare al riparo da a fonti di luce e calore);
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza, quando la sua omissione può indurre in errore il consumatore;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) una dichiarazione nutrizionale. (3)
2) Etichettatura e leggibilità
«Etichettatura» viene definita come ‘qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento’
«Leggibilità» a sua volta viene intesa come ‘l’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui
-le dimensioni del carattere,
-la spaziatura tra lettere e righe,
-lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere,
-la superficie del materiale nonché
-il contrasto significativo tra scritta e sfondo’. (4)
3) Campo visivo delle informazioni in etichetta
Il «campo visivo» viene definito dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11 come ‘tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale’. (5)
La denominazione dell’alimento, la quantità e il titolo alcolometrico volumico effettivo (per le sole bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume). (6)
4) Accessibilità e presentazione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti
‘Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie (…). Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta’.
‘Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire’. (7)
5) Etichette alimentari ‘a bugiardino’?
Il termine ‘bugiardino’ viene utilizzato per indicare il foglietto illustrativo che accompagna i farmaci. I quali a loro volta sono soggetti ad apposite regole, armonizzate in UE, anche per quanto attiene alle informazioni da riportare in etichetta. (8)
Le etichette alimentari ‘a bugiardino’, tuttavia:
-non possono venire utilizzate per riportare le informazioni obbligatorie (si veda paragrafo 1), laddove esse non siano ‘facilmente accessibili’. Nel caso di specie, l’idea stessa che il consumatore debba manomettere l’imballaggio per verificare la lista ingredienti del prodotto è del tutto inammissibile;
-possono semmai invece venire utilizzate per riportare notizie volontarie destinate alla consultazione a seguito della scelta di acquisto del prodotto. Quali a esempio ricette, piuttosto che materiali relativi a programmi di fidelizzasse clienti o concorsi a premi.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Leggibilità etichetta Mars, cioccolato ripieno? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 26.8.17
(2) Marta Strinati. Dolcetto o scherzetto? Slalom tra i dolciumi di Halloween. 13 a confronto.GIFT (Great Italian Food Trade). 18.10.24
(3) Reg. (UE) 1169/11, articoli 9,10
(4) Reg. (UE) 1169/11, articolo 2, comma 2, lettere j,m
(5) Reg. (UE) 1169/11, articolo 2, comma 2, lettera k
(6) Reg. (UE) 1169/11, articolo 13.5
(7) Reg. (UE) 1169/11, articoli 12,13
(8) Dir. 2001/83/CE e successive modifiche