- 12/07/2024
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Gentile avvocato Dongo,
vorrei la Sua opinione circa la possibilità di coesistenza di due operatori del settore alimentare (OSA) in un unico impianto produttivo.
La questione riguarda un laboratorio registrato dall’operatore che trasforma carni e usa il locale una settimana ogni mese. Il secondo operatore vorrebbe produrre pasta secca nello stesso locale, nel tempo restante, nel rispetto delle buone pratiche di lavorazione (GMPs).
La gestione dello spazio e le attrezzature, la manutenzione del locale e delle attrezzature, come anche le responsabilità degli OSA sono state stabilite mediante scrittura privata tra gli interessati.
L’autorità di controllo competente per territorio ritiene che la coesistenza degli operatori sia possibile dal punto di vista igienico-sanitario, ma non anche sotto i punti di vista di:
– registrazione della notifica di inizio attività (NIA) sul portale della Regione
– amministrativo (controlli ufficiali ed eventuali sanzioni).
Molte grazie, Vlatka
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Vlatka,
l’utilizzo di un impianto da parte di più operatori del settore alimentare è compatibile con il diritto europeo vigente, per le ragioni e alle condizioni di cui a seguire.
1) Pacchetto Igiene
Il Pacchetto Igiene – Regolamenti (EC) 852/04, 853/04 e successivi – ha introdotto un insieme di regole unitarie, a presidio di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari, ad applicarsi con uniformità in tutti gli Stati membri.
La legislazione europea in ambito di sicurezza alimentare e veterinaria, nel definire requisiti generali e specifici riferiti ai vari comparti e filiere, è ampiamente esaustiva.
La potestà legislativa degli Stati membri e le loro regioni è di conseguenza limitata ai soli ristretti ambiti in cui i regolamenti europei vi facciano espresso richiamo, nelle parti non oggetto di regole comuni o armonizzate. (1)
2) Coesistenza di più operatori in uno stesso impianto
L’utilizzo di un identico impianto di lavorazione degli alimenti, o di una sua area, da parte di più operatori non trova alcun ostacolo nel diritto alimentare europeo né può trovarlo nelle normative degli Stati membri. Né tantomeno, di conseguenza, nelle procedure amministrative delle competenti autorità amministrative a livello nazionale, regionale e locale.
Le procedure di registrazione e/o autorizzazione degli operatori presso le amministrazioni centrali, regionali e locali – con particolare riguardo ai compiti delle autorità competenti ai controlli pubblici ufficiali i cui criteri sono definiti nel Reg. (EC) 2017/625 – non possono perciò ostare alla coesistenza di più attività, gestite da diversi OSA (o FBOs, Food Business Operators), presso uno stesso impianto produttivo.
3) Registrazione e/o autorizzazione degli operatori
I singoli operatori del settore alimentare che intendano avviare le loro attività in un unico impianto produttivo (o parte di esso) devono presentare alle competenti autorità di controllo la documentazione a ciò relativa, ivi incluse le procedure di autocontrollo. (2)
I documenti devono precisare i giorni e/o turni di lavorazione durante i quali essi assumono responsabilità della gestione dell’impianto nella sua interezza, ovvero di sue aree e attrezzature da identificare con precisione attraverso planimetrie e schede tecniche.
I manuali HACCP devono ovviamente considerare i pericoli associati ai diversi materiali utilizzati da altri operatori che lavorino nel medesimo sito produttivo, nonché prevenire e controllare i relativi rischi. Le GMPs (o GHPs, PRPs, OPRPs) devono altresì considerare la sanificazione degli impianti a inizio e fine dei turni di lavorazione.
4) Responsabilità
Gli operatori sono responsabili per tutte le attività eseguite nei periodi di gestione dell’impianto o sue parti e/o attrezzature, come regolarmente registrate presso le autorità di controllo competenti. Le quali, a loro volta, sono responsabili di eseguire i controlli ufficiali secondo i criteri stabiliti nel regolamento (EU) 2017/625. (3)
I rapporti tra gli operatori – per quanto attiene alla gestione di locali e attrezzature, tempi di produzione, regole di sicurezza e di autocontrollo (al fine di garantire la non sovrapposizione e la compatibilità delle diverse produzioni) possono venire semplicemente regolati mediante contratti tra privati.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Per approfondimenti si veda l’ebook di Dario Dongo. Sicurezza alimentare e rintracciabilità, regole cogenti e norme volontarie. Ed. FARE (Food and Agriculture Requirements), Roma, 2016
(2) Dario Dongo. Sistemi di gestione della sicurezza alimentare, linee guida CE 2022. GIFT (Great Italian Food Trade). 23.12.22
(3) Dario Dongo. Controlli pubblici ufficiali, il nuovo regolamento UE 2017/625. FARE (Food and Agriculture Requirements). 28.3.17