- 27/01/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Buongiorno avvocato Dongo,
ho un dubbio sulla denominazione di prodotti da forno, come biscotti e croissant, multi-semi e multicereali. È richiesto un numero minimo di semi e cereali per usare questa dicitura?
Grazie, Annamaria
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Cara Annamaria buongiorno,
l’estrema varietà dei prodotti da forno, legata alle culture e tradizioni dei Paesi membri, non ha mai stimolato il legislatore europeo a introdurre una disciplina armonizzata di questo settore. E le norme nazionali non raggiungono il dettaglio sul tema oggetto del Suo quesito.
Bisogna perciò avere riguardo alle regole generali per mettere a fuoco un’ipotesi interpretativa coerente all’obiettivo primario del Food Information Regulation (reg. UE 1169/11). Vale a dire, offrire al consumatore un’informazione trasparente e completa sui prodotti offerti in vendita.
Denominazione dell’alimento
La denominazione dell’alimento è la prima informazione obbligatoria in etichetta. (1) ‘La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.’ (feg. UE 1169/11, articolo 17). E dunque:
– la denominazione legale è prevista per la gran parte degli alimenti considerati nella c.d. OCM (Organizzazione Comune dei Mercati) unica e varie altre categorie. In relazione a essi, la denominazione legale garantisce la conformità ai requisiti di composizione, processo e prodotto definiti dal legislatore europeo o da quello nazionale,
– la denominazione usuale può venire utilizzata, in assenza di quella legale, a condizione che essa sia effettivamente significativa e comprensibile per il consumatore medio sui mercati ove il prodotto viene distribuito,
– la denominazione descrittiva si applica in assenza delle prime due, ovvero a integrazione di un nome usuale che i consumatori sul mercato di destino potrebbero non conoscere. Si offre così una puntuale descrizione del prodotto, affinché ogni consumatore possa intendere con facilità la sua natura e caratteristiche.
Denominazione biscotti e croissant
Biscotti e croissant – a differenza di altri prodotti a base di cereali (es. farine e semole, pasta e pane) – sono privi di apposita disciplina a livello europeo e/o nazionale. Fatte salve le denominazioni usuali di biscotti savoiardi, amaretti e amaretti morbidi citate in una fonte di diritto secondario (DM 22.7.05, ove si riferisce anche a panettone, pandoro, colomba).
La descrizione di un biscotto o un croissant deve perciò rispondere ai criteri generali di lealtà dell’informazione al consumatore di cui al reg. UE 1169/2011, articoli 7 e 36. Le informazioni sugli alimenti (inclusa la denominazione) devono essere veritiere (perciò dimostrabili), chiare, non ambigue, facilmente comprensibili. Con espresso divieto di indurre in errore il consumatore, in particolare:
– sulle caratteristiche dell’alimento (natura e composizione, quantità e termini di conservazione, metodo di produzione, paese d’origine o luogo di provenienza),
– attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,
– suggerendo che l’alimento possieda caratteristiche particolari, quando esse siano invece comuni agli alimenti di quella categoria,
– suggerendo la presenza di un particolare alimento o ingrediente, invece sostituito con un diverso componente o ingrediente.
‘Multi-‘. I casi di multi-semi e multicereali
Il dizionario Merriam-Webster indica tre possibili significati del prefisso ‘multi-‘:
– many, multiple, much (es. multivalent),
– more than two (es. multilateral),
– more than one (es. multiparous, multibillion). (2)
Descrivere un prodotto come ‘multi-semi’ o ‘multi-cereali’ potrebbe quindi risultare compatibile, in linea teorica, con la presenza di almeno due matrici di specie diverse. Si consiglia tuttavia di improntare l’informazione commerciale alla massima trasparenza possibile, utilizzando il prefisso ‘multi-‘ nella sola ipotesi in cui le matrici siano più di due, quindi almeno tre.
Diciture alternative, QUID
Laddove invece le matrici siano due, la descrizione più corretta è ‘con semi’ o ‘con cereali’. Meglio ancora, precisandone l’identità già nella denominazione descrittiva. Ricordando sempre che in qualsiasi delle ipotesi descritte si applica la regola del QUID (Quantitative Ingredient Declaration).
La sola evocazione (testuale o grafica) di uno o più ingredienti caratteristici comporta l’obbligo di indicare tra parentesi, a margine degli stessi – in denominazione dell’alimento o, in alternativa, nell’elenco degli ingredienti – la loro quota percentuale rispetto al totale dei componenti immessi nella formula del prodotto. (3)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. FARE (Food and Agriculture Requirements). 19.8.17, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/denominazione-dell-alimento_1
(2) ‘Multi-‘. Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/multi-. Accessed 18 Jan. 2022
(3) Dario Dongo. Ingredienti composti e QUID in etichetta, inganni diffusi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.6.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/ingredienti-composti-e-quid-in-etichetta-inganni-diffusi