Controlli della Capitaneria di Porto? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio avvocato Dongo,

i funzionari della Capitaneria di Porto, nel corso di un’ispezione nel reparto surgelati di un supermercato, hanno rilevato con esame visivo la presenza di brina su alcuni prodotti ittici congelati. Su tali basi, il legale rappresentante del punto vendita è stato accusato del reato di cui all’articolo 5 della legge 283/1962. Se possibile, vorrei conoscere il Suo punto di vista al riguardo.

Molte grazie

Salvatore


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

La vicenda in esame presenta una sostanziale criticità. Il d.lgs. 193/07, nell’attuare in Italia il ‘Pacchetto Igiene’ (regolamenti CE 852, 853/04 e successivi), attribuisce in via esclusiva i controlli pubblici ufficiali sulle filiere alimentare e mangimistica – per quanto specificamente attiene ai profili sanitari – all’amministrazione sanitaria.

Il ministero della Salute è dunque l’autorità designata dalla Repubblica italiana al coordinamento dei controlli sull’applicazione delle normative che ricadono nel vasto campo di applicazione del reg. UE 2017/625.

Il Piano Nazionale Integrato (PNI) sui controlli in ambito agroalimentare attribuisce al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera le funzioni di cui a seguire:

– attività amministrativa in materia di pesca marittima, sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,

– accertamenti tecnici preventivi finalizzati al rilascio di certificazioni e autorizzazioni in materia di pesca ed acquacoltura,

– vigilanza e controllo sull’esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria,

– partecipazione, mediante personale specializzato, alle attività di verifica sull’esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca,

– verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini (es. vendita di specie vietate o di misura inferiore a quelle minime stabilite). (2)

È viceversa esclusa alcuna competenza delle Capitanerie di Porto in materia di sicurezza degli alimenti, la quale è da sempre propria ed esclusiva dell’Amministrazione sanitaria. (3)

L’ipotetico ‘cattivo stato di conservazione’ degli alimenti – tuttora punito con il reato contravvenzionale di cui alla legge 283/62, articolo 5.b – non può pertanto venire accertato dai funzionari di una Capitaneria di Porto. Tantomeno con un esame visivo, non suffragato da analisi microbiologica.

I funzionari della Capitaneria, nel caso di specie, avrebbero dovuto subito coinvolgere i Servizi Veterinari della ASL competente per territorio. La ‘constatazione’ da parte dei primi, oltre a risultare priva di alcun valore probatorio, potrebbe anzi integrare la fattispecie di abuso di ufficio da parte degli stessi. (4)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Nell’ipotesi di delega di organizzazione o esecuzione di controlli ufficiali a più di una autorità, lo Stato membro ‘garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio’ (reg. UE 2017/625, art. 4.2.a)
(2) Ministero della Salute. Piano Nazionale Integrato dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare, 2015-2019http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2015/homePianoNazionaleIntegrato2015.jsp
(3) NB: la competenza esclusiva dell’amministrazione sanitaria in tema di controlli sulla sicurezza alimentare venne affermata già nel DPR 327/1980, all’articolo 3
(4) Il delitto di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 del codice penale è stato riformato mediante D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), articolo 23. Quand’anche la riforma trovasse conferma in fase di conversione del decreto, la fattispecie in esame manterrebbe rilevanza penale poiché ‘in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità’



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