Contenuto proteine sul fronte etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

mi capita sempre più spesso di osservare claim sul contenuto di proteine sul fronte etichetta di numerose categorie di prodotti alimentari.

È possibile riportare il solo contenuto delle proteine nel prodotto, al di fuori della dichiarazione nutrizionale e a prescindere dai relativi nutrition claim?

Molte grazie come sempre,

Maurizio


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Maurizio buongiorno,

i consumatori italiani sembrano avere finalmente compreso il valore essenziale delle proteine nella dieta.

La conformità delle confezioni che vi facciano richiamo sul fronte etichetta va tuttavia verificata con attenzione.

1) Proteine sul fronte etichetta, il trend emergente

L’ultimo rapporto dell’Osservatorio Immagino sui consumi alimentari in Italia – realizzato da GS1-Italy, Nielsen IQ – cita l’evidenza delle ‘proteine‘ in etichetta come un trend emergente.

Le vendite dei 2.589 prodotti che ne riportavano la presenza – sulle 128 mila etichette analizzate – hanno registrato nel 2021 una crescita del +6,4%. Ben oltre i prodotti che riferiscono alle fibre, +3,7%. (1)

2) Nutrition and Health Claims

Le indicazioni sui valori di energia, nutrienti e altre sostanze (es. micronutrienti, polifenoli) che un alimento contiene, non contiene o contiene in quantità maggiore o ridotta – qualora fornite in etichetta e/o pubblicità dei prodotti alimentari- si qualificano come nutrition claim e ricadono nel campo di applicazione del reg. CE 1924/06.

2.1) Principi generali

I principi generali da seguire nell’utilizzo di ogni indicazione nutrizionale e sulla salute (nutrition claims, health claims) comprendono i divieti di:

a) essere falso, ambiguo o fuorviante,

b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti,

c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento,

d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive, (…)

e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche’ (reg. CE 1924/06, art. 3).

2.2) Condizioni generali di utilizzo

L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è soggetto ad alcune condizioni generali. Tra queste si segnala l’esigenza che

– ‘la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l’indicazione’ (reg. CE 1924/06, articolo 5.1.d).

3) Claim nutrizionali

Il ‘Nutrition and Health Claims Regulation (NHC) riferisce in Allegato un elenco positivo (e tassativo) delle indicazioni nutrizionali ammesse nell’informazione commerciale relativa ai prodotti alimentari, come si è visto. (2)

3.1) ‘Fonte di proteine

L’indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine’ (reg. CE 1924/06, Allegato).

3.2) ‘Ad alto contenuto di proteine

Il nutrition claim ‘ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine.’ (reg. CE 1924/06, Allegato).

4) Dichiarazioni di fatto

Il reg. CE 1924/06 si applica alle sole indicazioni nutrizionali ‘benefiche’ e a quelle che suggeriscano l’esistenza di un legame tra il consumo dell’alimento e la salute (articolo 2, paragrafi 4-6). Anche per questa ragione, tra le numerose altre, il regolamento NHC non si applica a sistemi di FOPNL (Front-of-Pack Nutrition Labelling) come il NutriScore. (3)

Le c.d. ‘dichiarazioni di fatto’ (‘statement of fact’) – quali ad esempio i singoli valori riportati nella dichiarazione nutrizionale, anche laddove riprodotti in altra area dell’etichetta (es. ‘contiene 10 g di proteine’) – non si qualificano però di per sé come ‘indicazioni nutrizionali benefiche’. A meno che le loro modalità di informazione non risultino suggestive in tal senso. (4)

5) Pratiche leali d’informazione

L’esposizione sul fronte etichetta del contenuto di proteine presenti nel prodotto alimentare – anche nell’ipotesi in cui possa ritenersi escluso dal campo di applicazione del regolamento NHC – è in ogni caso soggetto ai requisiti di lealtà delle pratiche d’informazione (reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36).

5.1) Divieti e doveri

L’operatore responsabile dell’informazione non deve perciò:

  • indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, ivi incluse le sue ‘proprietà’ e ‘composizione’ (reg. UE 1169/11, art. 7.1.a),
  • attribuire al prodotto alimentare ‘effetti o proprietà che non possiede’ (art. 7.1.b),
  • suggerire ‘che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive’ (art. 7.1.c), (5)
  • fornire informazioni ‘ambigue né confuse per il consumatore’ (art. 36.2.b).

Le notizie devono inoltre venire basate ‘sui dati scientifici pertinenti’ (art. 36.2.c). Vale a dire, nel caso di evidenza su base volontaria di un valore nutrizionale, su analisi di laboratorio. (6)

6) Conclusioni provvisorie

L’indicazione del valore delle proteine contenute in un prodotto alimentare può venire ripetuta in altre aree della confezione, incluso il lato frontale dell’etichetta (o ‘campo visivo principale’), nonché in pubblicità online e offline, a titolo di informazione volontaria.

Le regole sopra accennate – a cui si aggiungono quelle previste nella dir. UE 2019/2161 (c.d. direttiva Omnibus) sulle pratiche commerciali scorrette, che integra il Codice del Consumo (7) – postulano in ogni caso un’informazione esatta, chiara e trasparente, non ambigua.

6.1) Modalità d’informazione

L’informazione deve quindi essere precisa anche nel riferire – nello stesso campo visivo, sia pure tramite richiamo con asterisco, secondo l’indirizzo di Antitrust su casi analoghi (claim nutrizionali comparativi) – alla quantità di prodotto a cui corrisponde il valore di proteine esposto.

Si richiama, a tale riguardo, la prassi in uso nella categoria delle barrette proteiche ove il fronte etichetta spesso riporta il contenuto di proteine della singola barretta. Si dubita viceversa la legittimità di riferimenti del contenuto di proteine all’intero contenuto di una confezione che contenga più porzioni di alimento (V. supra, par. 2.2).

6.2) Valutazione di contesto

Attenzione deve poi venire sempre dedicata alle modalità complessive d’informazione – layout complessivo dell’etichetta, posizionamento delle varie notizie, dimensioni e colori dei caratteri, immagini – e alla loro possibile influenza sulle scelte del consumatore.

La legittimità dell’informazione in esame, in quanto priva di disciplina specifica, va dunque valutata caso per caso, anche ai fini del suo corretto inquadramento nella disciplina specifica del regolamento NHC ovvero in quello generale del reg. UE 1169/11.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Marta Strinati. I consumi alimentari degli italiani nell’Osservatorio Immagino. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.6.22

(2) Dario Dongo. ABC indicazioni nutrizionali. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.5.18

(3) Dario Dongo. Front-of-Pack Nutrition Labelling – Legitimacy of Using the Nutri-Score System in EU Member States.
European Food and Feed Law Review. Volume 17, Issue 4 (2022) pp. 316 – 324

(4) UK Gov. Dept of Health and Social Care. Nutrition and health claims: guidance to compliance with Regulation (EC) 1924/2006 (updated 10.11.21). https://bit.ly/3iwXvqZ See Paragraph 3.2, Nature of the claim: nutrition claim

(5) L’applicazione del reg. CE 1924/06 può peraltro derogare al divieto di cui al reg. UE 1169/11, in virtù del principio di specialità (lex specialis derogat legi generali). Vale a dire che l’esposizione in etichetta di un claim nutrizionale conforme ai requisiti del reg. CE 1924/06 (es. ‘fonte di proteine’, ‘ricco in proteine’) – e non anche la sola ‘dichiarazione di fatto’ relativa al loro contenuto – può venire ammessa anche qualora tale caratteristica sia comune ai prodotti che appartengono alla stessa categoria di prodotti. In ragione degli obiettivi specifici del regolamento NHC

(6) NB: secondo prassi interpretativa condivisa, non è ammessa tolleranza in difetto sui valori che costituiscano oggetto di nutrition claims relativi al contenuto di nutrienti e micronutrienti benefici per l’organismo (es. proteine, fibre alimentari, acidi grassi Omega 3, sali minerali, vitamine e altre sostanze)

(7) Elena Bosani. Diritti dei consumatori nei contratti, la Commissione europea fa chiarezza. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.4.22



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