Commercio di lumache e reg. (CE) 853/04, risponde l’avvocato Dario Dongo

Carissimo Dario,

ho un dubbio su un deposito di molluschi gasteropodi (lumache) – registrato ai sensi del regolamento (CE) 852/04 (Igiene 1) – che ritira confezioni di lumache, da Paesi UE ed extra-UE, le sconfeziona e riconfeziona per poi commercializzarle con il suo nome.

Vorrei conoscere la Tua opinione se tali attività siano soggette alla sola registrazione o se sia invece necessaria l’autorizzazione dello stabilimento da parte dell’autorità veterinaria competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/04 (Igiene 2).

Molte grazie, Marcello


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Caro Marcello,

Food Hygiene 2 Regulation (EC) No 853/04 – come da ultimo modificato tramite Regolamento (EU) 2024/1141 – stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare (1,2).

1) Food Hygiene Regulation (EC) No 853/04, campo di applicazione

Le norme specifiche previste dal regolamento Igiene 2 (reg. EC 853/04) integrano quelle previste da Food Hygiene 1 Regulation (EC) 852/2004 e si applicano ai prodotti di origine animale, trasformati e non. Con esclusione di:

– alimenti composti, vale a dire quelli che contengano prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale, salvo espressa indicazione contraria;

– produzione primaria, preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; (3)

fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale, o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale per uso domestico privato’. Con esclusione dei prodotti trasformati di origine animale utilizzati per preparare detti prodotti;

– fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi (i.e. lepri e conigli) macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni;

– cacciatori che forniscano piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale. (4)

2) Attività commerciali

Il regolamento Igiene 2 non si applica al commercio al dettaglio, salvo espressa indicazione contraria. Si applica tuttavia quando le operazioni al commercio al dettaglio includano la fornitura di alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, a meno che:

– le operazioni si limitino al magazzinaggio o al trasporto. In tale caso, si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti in Allegato III;

– la distribuzione venga eseguita ‘unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta’. (5)

3) Conclusioni

L’attività commerciale oggetto del quesito è soggetta all’applicazione del regolamento (EC) 853/04 qualora essa comprenda:

– la fornitura ad altri stabilimenti (al di fuori della sola eccezione citata in ultimo capoverso al precedente paragrafo 2), e

– l’esecuzione di attività ulteriori (ivi comprese quelle di sconfezionamento e riconfezionamento) rispetto a deposito e trasporto.

L’applicazione del Food Hygiene 2 Regulation (EC) 853/04 comporta:

– il rispetto di tutti i requisiti generali e specifici ivi previsti

– il riconoscimento (o autorizzazione) da parte delle autorità veterinarie competenti

– l’attribuzione allo stabilimento di un marchio di identificazione o di un bollo sanitario, a seconda dei casi. (6)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Regolamento (EU) 2024/1141, che modifica gli Allegati II e III al reg. (CE) 853/04. Si veda il precedente articolo di Dario Dongo, Sarah Lanzilli, Maria Ada Marzano. Aged meats, mobile slaughterhouses, EU identification mark. FT (Food Times). September 17, 2024

(2) Regulation (EC) No 853/2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. Latest consolidated version 9.11.24 https://tinyurl.com/3yst4ykd

(3) Si veda il precedente articolo ‘Salumi fai-da-te? Risponde il dr. Fabrizio De Stefani’. FARE (Food and Agriculture Requirements). 27.10.23

(4) Reg. (EC) 853/04, articolo 1, comma 1,2,3

(5) Reg. (EC) 853/04, articolo 1.5

(6) Nome operatore e marchio di identificazione? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 28.12.24



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