Coadiuvanti o additivi in etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Gentile avvocato Dongo,

Secondo il Suo parere, nell’etichettatura di un condimento a base di aceto di vino, mosto rettificato e acqua, nel caso in cui venissero utilizzati coadiuvanti di filtrazione (enzimi come nel caso del vino) in fase di pre-imbottigliamento, questi dovrebbero figurare fra gli ingredienti (considerando che nel prodotto finito non dovrebbero essere più presenti)?

Grazie e buon lavoro

Niccolò


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo 

Caro Niccolò buongiorno,

i coadiuvanti tecnologici sono definiti nel regolamento (CE) 1333/08 ’relativo agli additivi alimentari’ come tutte le sostanze di per sé non destinate al consumo alimentare diretto, bensì:

– utilizzate ‘nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione‘, le quali

– possano ‘dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui‘ di tali sostanze o loro derivati nel prodotto finale, ‘a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito’. (reg. CE 1333/08, art. 3.2.b).

Non ricorre l’obbligo di citare i coadiuvanti in etichetta, quand’anche residuino nel prodotto finito. Neppure nell’ipotesi in cui essi siano stati utilizzati nella preparazione di un ingrediente di un prodotto alimentare complesso e vi siano confluiti tramite ‘carry-over (secondo il c.d. principio di trasferimento). A condizione però, si noti bene, che gli stessi non svolgano alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito.

Il ‘Food Information Regulation’ esclude infatti l’obbligo di citare nella lista degli ingredienti:

b) gli additivi e gli enzimi alimentari:

i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure

ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;

c) i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;

d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata’.

Qualora invece risulti che le sostanze in questione esercitino una funzione sul prodotto finito, esse devono venire qualificate come additivi alimentari. Ciò comporta:

– la verifica preliminare della effettiva legittimità d’impiego dell’additivo sulla in categoria di alimento ove esso è destinato, (2)

– l’obbligo di citare l’additivo in lista ingredienti, con il suo nome (o in alternativa, il rispettivo codice di autorizzazione, E…). Preceduto dalla categoria funzionale che effettivamente corrisponda alle ragioni tecniche del suo utilizzo nel caso concreto.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 20, comma 1, lettere b, c, d

(2) V. reg. CE 1333/08 e successive modifiche, reg. UE 1129/11



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