Claim nutrizionali su alcopops e spumanti? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,
Ti interpello per sapere se è possibile indicare le proprietà nutrizionali o relative alla salute in etichettatura e pubblicità delle bevande alcoliche. Mi riferisco soprattutto agli alcopops realizzati con ingredienti a base di vino e/o prosecco e allo spumante realizzato con tenore minimo di zuccheri.
Molte grazie come sempre
Giacinto


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo 

Caro Giacinto buongiorno,

il regolamento NHC (nutrition & health claims) vieta espressamente l’utilizzo di indicazioni relative alla salute nell’informazione commerciale (etichette, pubblicità, siti web, social network, blog, etc.) relativa alle bevande alcoliche. Intendendosi come tali le bevande che contengano un tenore alcolico, espresso in volume, pari o superiore all’1,2%. (1)

I soli claim ammessi sulle bevande alcoliche sono quelli nutrizionali, di tipo comparativo, che attengono al basso tenore alcolico e/o alla riduzione del valore energetico. (2) L’applicazione del nutrition claim sul ‘basso tenore alcolico’ è peraltro a tutt’oggi vincolata ai rigidi requisiti imposti dai regolamenti europei di settore che disciplinano la produzione dei vari tipi di bevande (es. birre). Non è dunque applicabile, come si è già evidenziato, agli alcopops.

La riduzione del valore energetico (kJ/kcal), viceversa, può trovare più facile applicazione. Almeno in teoria. Nel senso che il relativo claim – ‘ridotto valore energetico’ o altre diciture di pari significato (es. ‘meno calorie’) – può venire ammesso solo qualora il prodotto abbia un valore energetico inferiore di almeno il 30% rispetto alla media di quelli più venduti sul mercato nazionale di riferimento, che appartengono alla stessa categoria. (3)

Al ricorrere della predetta ipotesi, si dovrà procedere a un’indagine di mercato sui prodotti più venduti (tramite apposito istituto di ricerca, es. Nielsen, Symphony IRI, Gfk, Eurisko, etc.) per identificare i 5-10 prodotti più venduti sul mercato ove si intenda eseguire il claim, nell’ambito della stessa categoria merceologica. Procedere quindi al calcolo del valore energetico medio delle referenze individuate e verificare che il proprio prodotto effettivamente presenti un valore energetico inferiore al 30% rispetto a tale media.

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust) ha fornito apposite indicazioni, nella propria rassegna, su come fornire al consumatore notizie fondate, chiare e trasparenti nell’esprimere claim comparativi. Precisando il dovere, laddove si intenda esporre un claim comparativo in etichetta e/o pubblicità, di riferire espressamente al confronto eseguito con ‘la media dei prodotti più venduti sul mercato… (es. italiano)’. Con richiamo al sito web aziendale, ove inserire i dettagli dell’indagine di mercato – da aggiornare periodicamente (es. su base semestrale o annuale) – e dei calcoli eseguiti.

Gli spumanti, infine, sono soggetti a indicazione obbligatoria della categoria di appartenenza che si individua proprio sulla base del tenore di zucchero nel prodotto finito:

– se lo zucchero è inferiore a 3 g/l e il prodotto non ha subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria, si deve riportare in etichetta l’indicazione ‘dosaggio zero’ (o brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, брют натюр, brut natur),

– zucchero tra 0 e 6 g/l, indicazione ‘extra brut’ (o extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют),
– zucchero inferiore a 12 g/l, indicazione ‘brut’ (o herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют).

Tale notizia, che accompagna la denominazione dell’alimento, esula dal campo di applicazione del regolamento NHC poiché si tratta di informazione obbligatoria.

Cordialmente

Dario

Note
(1) V. reg. CE 1924/06, articolo 4.3

(1) Cfr. reg. CE 1924/06, articolo 4.3, capoverso

(3) V. reg. CE 1924/06, articolo 9 e Allegato. In merito ai claim comparativi, si vedano anche i precedenti articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/barilla-pratiche-commerciali-slealihttps://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/poco-sale-fuorilegge

(4) V. reg. UE 2019/33, articolo 47



Translate »