- 26/02/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario buongiorno,
la nostra azienda vorrebbe inserire, in etichettatura e pubblicità di alcuni alimenti innovativi “plant-based”, uno o più claim comparativi. A partire da quello “a tasso ridotto di sale*” oppure “a ridotto contenuto di sale*”, “(*) rispetto alla media dei prodotti di marca più venduti sul mercato nazionale (…)”.
Sul mercato ci sono attualmente solo tre prodotti che si presentano come il nostro. Ritieni corretto basare i claim comparativi sulla dichiarazione nutrizionale in etichetta di questi tre prodotti? Nell’esempio citato, possiamo quindi calcolare la media e basare il claim sul fatto che il nostro prodotto contiene sale in misura inferiore del 25% rispetto a tale media?
Molte grazie
Gaetano
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Gaetano buongiorno,
l’approccio da Te proposto è coerente, in linea di massima, con la disciplina dei claim nutrizionali comparativi stabilita nel Nutrition and Health Claims Regulation (reg. CE 1924/06 e successive modifiche, articolo 9. Con specifico riguardo al sale, nota 1).
È tuttavia opportuno approfondire l’analisi del caso proposto, sotto i diversi profili che attengono all’applicazione del regolamento NHC, anche alla luce delle interpretazioni offerte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust).
1) Claim comparativi
I claim comparativi di tipo nutrizionale, si ricorda, devono venire eseguiti a raffronto con i profili nutrizionali della media dei prodotti alimentari più venduti sul mercato di riferimento nell’ambito della stessa categoria di alimenti. (2)
È rigorosamente vietato, viceversa, eseguire paragoni con la ‘propria precedente ricetta’, ovvero con altri prodotti realizzati dallo stesso operatore del settore alimentare.
1.1) Stessa categoria di alimenti
Il concetto di ‘stessa categoria di alimenti’ a cui va riferita la comparazione nutrizionale – secondo quanto previsto nelle Linee Guida di Federalimentare per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1924/06 e successivi in materia di Nutrition & Health Claims (di cui sono stato autore, raccogliendo anche l’approvazione formale dell’allora DG Silvio Borrello, DGISAN, min. Sal.) – comprende i prodotti alimentari che condividano tre elementi:
1) tipo di prodotto (es. mortadella, formaggio fresco, burger vegetale),
2) occasione di consumo (es. pietanza, snack),
3) materie prime (sia pure per categorie, es. cereali, legumi, carni di una specie animale) e se del caso processi di lavorazione (che distinguono, ad esempio, un formaggio fresco da uno stagionato).
1.2) Interpretazioni in altri Paesi UE
A livello europeo, come in altri Stati membri (o ex membri, es. UK, vedasi linee guida su Nutrition and Health Claims di Food Standards Agency), il concetto della ‘stessa categoria’ di prodotti alimentari soggetti a comparazione ai fini di claim comparativi è invece essenzialmente limitato all’occasione di consumo. Ed è in ogni caso opportuno verificare le interpretazioni vigenti in ogni Paese.
In tutti i casi, la comparazione va riferita al mercato nazionale ove il prodotto viene distribuito. Da questo punto di vista, in prospettiva – e in una logica dì ottimizzazione dei costi di analisi di mercato a livello di singoli Paesi – l’adozione del sistema NutriScore faciliterà l’evidenza di un profilo nutrizionale migliore rispetto ad altri anche soltanto per la riduzione del sale (inteso come sodio-equivalente).
2) Tipo di prodotto, nome commerciale e denominazione di vendita
Nel caso in esame, trattandosi di un prodotto innovativo e poco diffuso sul mercato nazionale, è importante verificare anche l’esistenza di prodotti a esso assimilabili, a prescindere dal nome commerciale utilizzato. Il nome commerciale, si ricorda, ha infatti poco o nulla a che vedere con la denominazione dell’alimento. (3)
Il ‘tipo di alimento’ può quindi venire identificato, ad esempio, come prodotto ‘plant based’ pronto per il consumo, con o senza bisogno di ulteriori preparazioni (es. cottura). Avendo riguardo anche alla sua occasione di consumo (es. prima colazione, snack, pietanza) e, ove possibile, alle materie prime utilizzate (es. cereali, legumi, verdure) e alla ‘categoria nutrizionale’. (4)
3) Analisi comparativa
L’analisi comparativa deve considerare anche prodotti che possano ricadere nella stessa tipologia, ove presenti sul mercato nazionale (GDO e distribuzione specializzata, es. Natura Sí). Avuto riguardo non solo alle referenze IDM (Industria di Marca) ma anche a MDD (Marca del Distributore, c.d. private label. V. nota 5).
Su questa base, si può procedere ad analisi comparativa dei valori indicati nelle dichiarazioni nutrizionali riportate in etichetta dei prodotti identificati e calcolare le relative medie. Il claim comparativo ‘meno sale’ o simili al ricorrere della condizione ’-25% rispetto alla media dei prodotti della stessa categoria più venduti in (es. Italia). Fonte (es. Nielsen, Symphony IRI’)’.
4) Modalità di comunicazione
In etichetta e pubblicità degli alimenti, i claim comparativi devono venire comunicati in modo chiaro ed esaustivo, non ambiguo. Facendo espresso riferimento – nello stesso campo visivo ove è riferito il claim comparativo, sia pure mediante richiamo con asterisco ad altra area dello stesso spazio visuale – al termine di paragone e la fonte dei dati.
Il dettaglio dell’analisi, mediante esposizione dei nomi dei prodotti alimentari più venduti e dei loro valori nutrizionali, la loro media e il paragone, deve venire illustrato su una pagina web a cui fare espresso richiamo (sempre nello stesso campo visivo, in etichetta e/o pubblicità ove i claim comparativi sono esposti). L’analisi di mercato deve venire aggiornata periodicamente, su base annuale.
Per approfondimenti su regole e sanzioni, si raccomanda la lettura del nostro ebook ‘1169 PENE – Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Poco sale fuorilegge. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.9.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/poco-sale-fuorilegge
(2) Pasta all’uovo integrale, più fibre? risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 21.11.17, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/pasta-all-uovo-integrale-più-fibre-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(3) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.8.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/denominazione-dell-alimento
(4) Dario Dongo. Vegetariano e Vegano, identità e garanzie. Una proposta. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.6.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/vegetariano-e-vegano-identità-e-garanzie-una-proposta
(5) Claim comparativi, questione PL, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 19.11.17, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/claim-comparativi-questione-pl-risponde-l-avvocato-dario-dongo