- 16/07/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario buongiorno,
Ti sottopongo l’etichetta di un ‘preparato per pane croccante’ (KNADA Crispbread baking mix) a marchio IKEA, che riporta in lista ingredienti la dicitura ‘può contenere cereali contenenti glutine’, a titolo di PAL (Precautionary Allergens Labelling).
Il consumatore allergico dovrebbe perciò indovinare quale dei diversi cereali contenenti glutine potrebbe essere residuato nell’alimento… forse avena, segale o orzo, poiché il prodotto proviene da area scandinava?
Qual è il Tuo punto di vista al riguardo?
Molte grazie, Gianna
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Gianna buongiorno,
i consulenti di IKEA ignorano purtroppo il dovere di informare i consumatori allergici e intolleranti con le modalità prescritte nel reg. UE 1169/11 e chiarite nelle Linee guida che la Commissione europea ha pubblicato nel 2017 in accordo con le rappresentanze degli Stati membri. (1)
L’etichetta in esame presenta infatti due criticità:
– difetto di evidenza grafica delle parole-chiave relative relativa ai singoli allergeni indicati, (2) ma soprattutto
– indicazione generica della categoria di ‘cereali contenenti glutine’, senza specificare l’identità dei singoli ingredienti allergenici che potrebbero residuare nel prodotto.
PAL, Precautionary Allergens Labelling
Il PAL – espresso con la dicitura ‘può contenere… (allergeni x,y,z)’, a margine della lista ingredienti – viene ricompreso, nel reg. UE 1169/11, tra le informazioni volontarie in etichetta. (3)
L’indicazione precauzionale circa la possibile presenza nel prodotto alimentare di residui di allergeni a causa di cross-contamination o cross-contact, vale a dire contaminazione accidentale, è peraltro soggetta a criteri generali e specifici.
1) Criteri generali
Le informazioni volontarie in etichetta, al pari di quelle obbligatorie, sono soggette ai criteri generali di trasparenza dell’informazione. I quali comportano, tra l’altro:
– il divieto di indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche essenziali dell’alimento, ivi compresa la sua composizione,
– il divieto di fornire notizie ambigue, quali appunto il riferimento a ‘cereali contenenti glutine’ anziché ai singoli cereali. (4)
2) Designazione degli ingredienti
Gli ingredienti – siano essi deliberatamente impiegati in un alimento, ovvero oggetto di PAL (‘può contenere…’) – devono sempre e comunque venire designati con le modalità prescritte dal Food Information Regulation. (5)
Il reg. UE 1169/11, a questo proposito, precisa il dovere di specificare l’identità dei singoli ingredienti. Al di fuori dei soli casi, indicati in un elenco tassativo, nei quali è possibile designare l’ingrediente con il nome della categoria di appartenenza (Allegati VI,VII).
Si noti bene che né i cereali contenenti glutine, né la frutta con guscio, né gli oli vegetali possono venire indicati in lista ingredienti con il solo nome della categoria. Come purtroppo spesso avviene, anche nel caso in esame, in palese violazione delle citate regole UE e delle Linee guida CE. (6)
3) Analisi del rischio di cross-contact
‘L’etichettatura degli allergeni a scopo precauzionale (PAL), basata su un programma completo di gestione del rischio allergeni e attuata utilizzando un’unica dichiarazione di avviso chiara e non ambigua, supportata da un’efficace comunicazione del rischio, è una strategia efficace per proteggere i consumatori dalla presenza involontaria di allergeni (unintended allergen presence, UAP)’ (7,8).
Conclusioni provvisorie
Le esigenze di tutela dei 17 milioni di consumatori allergici in UE sono ancora poco chiare sia agli operatori del settore alimentare, sia alle autorità di controllo che si ostinano a tollerare la diffusione di etichette come quella in esame, oltre a registri genericissimi (altrettanto fuori legge) nella ristorazione e i pubblici esercizi.
La sistematica violazione delle regole esistenti espone una vasta platea di consumatori vulnerabili – ai quali si aggiungono i celiaci – a rischi intollerabili di salute pubblica che possono anche provocare anafilassi e morte. E l’incapacità di prevenire questi rischi – per negligenza e imperizia – può in ogni caso condurre all’affermazione di responsabilità dei legali rappresentanti delle imprese coinvolte, anche in sede penale, in caso di reazioni avverse.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Allergeni, linee guida. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.9.17,
(2) Evidenza grafica dei soli ingredienti allergenici in etichetta. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 1.5.17,
(3) V. reg UE 1169/11, articolo 36.3.a. L’operatore responsabile dell’informazione al consumatore ha viceversa il dovere di citare espressamente la presenza di allergeni a lui nota (o prevedibile) in ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici e altri food improvement agents deliberatamente impiegati nella formula e/o preparazione e/o manipolazione dei prodotti (reg UE 1169/11, articoli 9.1.c e 21)
(4) Reg. UE 1169/11, articoli 36 e 7.1.a
(5) Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18,
(6) Comunicazione della Commissione 13.7.17, riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (C/2017/4864). V. paragrafo 3.1, punti 12, 13. Su Eur-Lex, https://bit.ly/3aLc0UA
(7) Ad hoc Joint FAO/WHO Expert Consultation on Risk Assessment of Food Allergens Part 3: Review and establish precautionary labelling in foods of the priority allergens. 13.12.21, https://cdn.who.int/media/docs/default-source/food-safety/jemra/3rd-allergen-summary-report-13dec2021.pdf?sfvrsn=5415608_7
(8) Dario Dongo. Può contenere allergeni, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.6.18,
(9) Marta Strinati. Etichettatura degli allergeni, il grande caos. Lo studio di Utrecht. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.8.21,