- 21/10/2020
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Egregio avvocato Dongo buongiorno,
ho ricevuto notizia di contestazione del delitto di frode in commercio, da parte dei NAS, al titolare di un supermercato. Per avere messo in vendita come sfuse alcune carni avicole fresche, in origine preimballate, senza riportare sui cartelli di vendita le informazioni contenute sulle rispettive confezioni. In particolare per quanto attiene all’origine e provenienza delle carni. Cosa ne pensa?
Grato come sempre di un Suo parere
Cordiali saluti,
Pietro
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Pietro buongiorno,
con tutto il rispetto per la Benemerita Arma dei Carabinieri e per il suo Nucleo Anti-Sofisticazioni (NAS), esprimo un’opinione divergente in merito alla qualificazione giuridica della fattispecie esposta.
Vendita di alimenti sfusi e preincartati
La vendita di alimenti sfusi e preincartati soggiace invero ad apposite regole d’informazione, diverse da quelle previste per l’etichettatura degli alimenti preimballati. A prescindere dal fatto che le merci vendite sfuse siano state poste sui banchi di vendita a seguito dell’apertura delle confezioni in cui esse si trovavano.
I casi che si possono configurare sono diversi. Uno è quello in esame, ma ve ne sono anche altri ancora più diffusi:
– apertura di un imballo, ripartizione del prodotto in più porzioni e messa in vendita delle stesse allo stato sfuso o di preincarto (es. salumi, formaggi),
– esposizione di un imballo aperto nei banchi frigorifero, per la vendita su richiesta del consumatore (es. conserve ittiche, prodotti della gastronomia, olive, gelati).
Informazione al consumatore su cibi sfusi e preincartati
Il reg. UE 1169/11 (c.d. Food Information Regulation), all’articolo 44, rinvia alla legislazione concorrente degli Stati membri le ‘Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati’. Il legislatore italiano ha integrato la disciplina europea, sotto tale aspetto, con il d.lgs. 231/17. Il quale fornisce, all’articolo 13, un elenco tassativo delle informazioni obbligatorie che devono accompagnare la vendita degli alimenti sfusi e preincartati:
– Denominazione dell’alimento,
– Lista ingredienti,
– Ingredienti allergenici,
– Modalità di conservazione (per i prodotti alimentari rapidamente deperibili),
– Data di scadenza per le sole paste fresche, con e senza ripieno),
– Titolo alcolometrico volumico effettivo (per le bevande con alcol >1,2%),
– Percentuale di glassatura (tara), nei prodotti congelati glassati,
– Designazione ‘decongelato’, nei casi previsti.
Origine e provenienza su sfusi e preincarti
Il d.lgs. 231/17 purtroppo NON prescrive alcuna informazione, su prodotti sfusi e preincarti, in relazione (tra l’altro) a:
– origine dei prodotti (vale a dire, il Paese di loro ultima trasformazione sostanziale),
– eventuale diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario (ai sensi del reg. UE 2018/775)
– origine delle carni delle specie avicole, suina, ovina, caprina (ai sensi del reg. UE 1337/13 e del DM 6.8.20).
Frode in commercio?
Alla luce di quanto sopra, la mancata indicazione dell’origine delle carni avicole vendute sfuse non integra di per sé alcun illecito. Né tantomeno si può ipotizzare la sussistenza di una frode in commercio, il cui presupposto è l’esistenza di un effettivo disvalore tra il bene promesso e quello effettivamente consegnato (aliud pro alio).
Cordialità
Dario