- 17/09/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario buongiorno,
Le sottopongo il caso della vendita di confezioni di carne (tritata o a fettine), esposta nel banco frigo del reparto macelleria di un grande supermercato:
- la carne, trasformata nel laboratorio della macelleria del supermercato stesso, è confezionata in vaschette di polistirolo ricoperte da pellicola trasparente,
- le etichette riportano il logo del supermercato, il tipo di carne (fettine o tritato), quantità (grammi), temperatura di conservazione,
- il lotto indicato in etichetta coincide con quello del prodotto sfuso in entrata prima della lavorazione e manca tuttavia la data di scadenza,
- si può trattare dunque di alimenti c.d. preincartati, come ipotizzato dal supermercato?
Molte grazie,
Rosario
Rispondono l’avv. Dario Dongo e la d.ssa Francesca Rubinetti (1)
Le confezioni di carne in esame effettivamente non si qualificano come ‘alimenti preimballati’. Sono infatti esclusi da tale definizione gli alimenti imballati su richiesta del consumatore e quelli preimballati per la vendita diretta (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.e, parafrasi conclusiva). (2) Si tratta perciò di alimenti preincartati, i quali sono soggetti a un ristretto numero di informazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 231/17, articolo 19. (3)
Nondimeno, nei casi indicati, è opportuno annotare quanto segue.
1) Partita e/o lotto delle derrate alimentari
La partita o lotto di appartenenza dei prodotti alimentari:
- ‘risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull’identità dei prodotti’,
- identifica ‘un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche’,
- non è richiesta, in fase di distribuzione al consumatore finale, quando ‘le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell’acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata’. (4)
2) Lotto, modalità d’indicazione e rintracciabilità
L’indicazione del lotto viene fornita attraverso un codice alfanumerico preceduto dalla lettera «L», ‘salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta’ (dir. 2011/91/UE, articolo 3.2). E può venire sostituita dall’indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione, purché esse esprimano il giorno, oltre al mese. Non sono viceversa ammesse le date di produzione e/o confezionamento e/o preincarto, come si è visto. (5)
La funzione del lotto è garantire la rintracciabilità dei singoli alimenti, che è sua volta un requisito essenziale ai fini della gestione delle crisi di sicurezza alimentare (reg. CE 178/02, articoli 18 e 19). L’operatore responsabile dell’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari – il distributore, nel caso in esame (6) – dev’essere perciò in grado di risalire subito dal codice di lotto alle circostanze spazio-temporali di produzione e/o confezionamento.
3) Alimenti preincartati, quale lotto?
I criteri generali postulano che tutte le informazioni fornite al consumatore sui prodotti alimentari – siano esse obbligatorie ovvero fornite a titolo volontario – rispondano sempre e comunque alle regole per esse stabilite. (7)
Nel caso di specie, la coincidenza dei lotti di singole confezioni di carne (tritata e fettine) con la partita di provenienza può risultare illegittima, qualora esse siano state realizzate e/o confezionate in giorni diversi o comunque in circostanze non identiche.
4) Conclusioni
L’apparente conformità della fattispecie in esame al Food Information Regulation (reg. UE 1169/11) e al d.lgs. 231/17 non può esimere l’operatore dal garantire la coerenza del codice di lotto con ‘un insieme di unità di vendita… prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche’.
La soluzione più logica è inserire in etichetta una data di scadenza, preceduta dalla dicitura ‘da consumare entro il’. Così da risolvere eventuali non conformità nell’identificazione del lotto e fornire, al contempo, un’informazione sempre utile ai consumatori.
Cordialmente
Dario e Francesca
Note
(1) Francesca Rubinetti. Medico veterinario dirigente presso il servizio veterinario area B dell’ASL Città di Torino. Si occupa di ispezione degli alimenti di origine animale. Coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche in tema di sicurezza alimentare
(2) Salumi sfusi e preincartati senza scadenza o TMC ? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 2.9.22
(3) Dario Dongo. Alimenti sfusi e preincarti, collettività. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.3.18
(4) Direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Su Eur-Lex, https://bit.ly/3BooDOG. V. considerando 4, articolo 2.2.b. V. anche d.lgs. 231/17, articolo 17
(5) Dir. 2011/91/UE, articolo 5. V. Codice lotto in etichetta, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 2.2.18
(6) Indirizzo operatore responsabile, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 15.5.20
(7) Reg. UE 1169/11, articolo 36.1. ‘Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all’articolo 9 e all’articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3’. V. anche articolo 7 (Pratiche leali d’informazione)