- 20/08/2023
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario,
il decreto interministeriale 6 agosto 2020 ha introdotto l’obbligo di indicare il luogo di provenienza di carni suine, preparazioni e prodotti a base di carne suina ‘in etichetta nel campo visivo principale’ (articolo 3). Nel caso di una confezione di affettati, è possibile considerare quale ‘campo visivo principale’ il retro della etichetta, ove sono riportate le informazioni obbligatorie prescritte dal reg. UE 1169/11?
Grazie come sempre, Stefano
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Caro Stefano,
il DM 6.8.23 ha introdotto in via transitoria l’obbligo di indicare l’origine e provenienza dei suini in etichetta delle carni e alcuni prodotti da esse derivati, allorché realizzati e/o confezionati e commercializzati in Italia (1,2). Prima di entrare nel merito del ‘campo visivo principale’, vale la pena affrontare una questione preliminare.
1) Decreti origine, applicabilità al 31.12.23?
L’ultima proroga dell’efficacia (al 31.12.23) dei c.d. ‘decreti origine’ – che hanno introdotto in Italia l’obbligo di indicare la provenienza di taluni ingredienti in etichetta di vari prodotti alimentari (suini nelle loro carni anche lavorate, latte nei prodotti lattiero-caseari, grano nella pasta, risone nel riso, pomodoro nelle conserve) – risulta essere stata stabilita con DM 23.12.22. (3)
Non si ha notizia tuttavia sulla (doverosa) notifica, alla Commissione europea, di tale ultimo decreto:
– il database europeo delle notifiche di norme tecniche nazionali relative alle merci, eseguite dagli Stati membri ai sensi della direttiva UE 2015/1535, (4) non ne reca traccia,
– il governo italiano potrebbe forse avere notificato il DM 23.12.23 attraverso la procedura introdotta dal reg. UE 1169/11 (articoli 39,45). Da verificare, poiché tale registro non è pubblico.
Qualora la notifica non fosse stata eseguita, i decreti origine sarebbero inapplicabili e dovrebbero venire disapplicati d’ufficio da ogni autorità che vi si confronti, sulla base di consolidata giurisprudenza della European Court of Justice (ECJ). (5)
2) Campo visivo, campo visivo principale
Food Information Regulation (EU) No 1169/11 offre le definizioni di:
– ‘campo visivo’, inteso come ‘tutte le superfici che possono essere lette da un unico angolo visuale’,
– ‘campo visivo principale’, a sua volta, è ‘il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare’ (reg. UE 1169/11, art.2, paragrafo 2, lettera ‘l’).
3) Court of Justice of the European Union (CJEU)
Court of Justice of the European Union (CJEU) è il solo interprete ufficiale del diritto europeo a cui ogni autorità giudiziaria e amministrativa, a livello UE e di Stati membri, deve uniformarsi. L’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJEU), secondo consolidata giurisprudenza, integra perciò gli stessi testi di regolamenti e direttive UE. Per quanto attiene al ‘campo visivo principale’ dell’etichetta alimentare, CJEU ha di recente chiarito quanto segue.
‘L’obiettivo di tutela del consumatore sotteso al divieto di indurre in errore il consumatore, previsto all’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, può essere conseguito senza necessità di richiamare in modo particolare l’attenzione di tale consumatore (…) mediante indicazioni collocate nel campo visivo principale dell’imballaggio di tale alimento, che solitamente è sul lato anteriore di tale imballaggio. Per conseguire tale obiettivo è sufficiente, infatti, che la denominazione di detto alimento, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 5, di tale regolamento, nonché l’elenco degli ingredienti che lo compongono, compaiano sul lato posteriore di siffatto imballaggio, in termini precisi, chiari e facilmente comprensibili, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento‘. (6)
3) Conclusioni provvisorie
La Corte di Giustizia ha di fatto confermato la libertà dell’operatore di decidere su quale area della confezione apporre le informazioni prescritte sul campo visivo principale. Suggerendo che l’attenzione del consumatore possa venire rivolta all’area ove sono riportate altre informazioni obbligatorie.
‘Infatti, un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, qualora la sua decisione di acquisto sia effettuata in base alla composizione dell’alimento di cui trattasi, legge prima l’elenco degli ingredienti’.
Il consumatore medio tutelato dal legislatore europeo non è dunque uno sprovveduto ed è perfettamente in grado di ruotare il packaging per leggere le notizie di suo interesse. Come accade da sempre, ad esempio, con le
bottiglie di vino. Ove il titolo alcolometrico e la denominazione legale sono spesso riportati sulla c.d. retro-etichetta.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Etichetta di origine delle carni suine in prosciutti e altri salumi. Via al decreto con tranello. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.9.20
(2) Origine carni suine in etichetta dei salumi, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 17.12.22
(3) Ok a decreto proroga etichettature, Italia all’avanguardia su trasparenza informazioni. https://tinyurl.com/bdfub6m7 Ministero dell’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste (MASAF). Comunicato stampa. 23.12.22
(4) TRIS (Technical Regulation Information System) database https://tinyurl.com/ywcj5kp4
(5) Dario Dongo (2019). Food Regulations and Enforcement in Italy. Reference module in Food Science. Elsevier. ISBN 9780081005965. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.21172-4
(6) Court of Justice of the European Union (CJEU) Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 1 December 2022. LSI – Germany GmbH v Freistaat Bayern. Case C-595/21. https://tinyurl.com/fjatyjhs V. punti 32,33