Burro di arachidi e denominazione dell’alimento. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio avvocato Dongo,

il Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare ha sanzionato l’utilizzo della dicitura ‘burro di arachidi’ su alcune etichette, per ipotetico contrasto con le norme sulla denominazione dell’alimento. I prodotti oggetto di contestazione, nondimeno, riportano una denominazione dell’alimento di tipo descrittivo, ‘crema di arachidi’. Chiedo pertanto la Sua opinione sul tema.

Molte grazie, (lettera firmata)


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto agroindustriale europeo

L’accanimento dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare nei confronti del burro di arachidi italiano è un fenomeno purtroppo noto, sebbene incerto nel fondamento giuridico – come si è visto (1) – nonché discutibile in termini di priorità dei controlli ufficiali. Laddove invece, da un’autorità inquirente così efficace nelle indagini sulle frodi alimentari (2), si potrebbe attendere maggiore attenzione verso settori potenzialmente critici quali l’origine del grano nella pasta, per citare un esempio. (3) La questione ‘burro di arachidi’ merita peraltro approfondimenti anche sotto il profilo sanzionatorio.

1) Burro di arachidi, nessun uso tradizionale?

Alcuni verbali di accertamento ipotizzano che la dicitura ‘burro di arachidi’, in etichetta dei relativi alimenti, sarebbe in contrasto con il reg. UE 1308/2013 (c.d. Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) unica, art. 78 e Allegato VII, Parte III.2) nella parte in cui si riserva la denominazione dell’alimento ‘burro’ ai soli prodotti derivati della lavorazione del latte.

Giova richiamare i dubbi già espressi a tale riguardo, per quanto attiene in particolare alla (dubitata) disapplicazione delle deroghe alle citate norme per usi tradizionali, a favore di un prodotto – il burro di arachidi – che è al primo posto per il numero dei riconoscimenti, in 9 lingue delle 15 considerate dalla Commissione europea nella decisione 2010/791/UE.

2) ‘Denominazione dell’alimento’ o ‘nome commerciale’? Il caso del burro di arachidi

I provvedimenti sanzionatori finora osservati tendono purtroppo a travisare i fatti che si osservano in etichetta dei prodotti oggetto di contestazioni, laddove:

  • si richiama l’articolo 17 del reg. UE 1169/2011, ove sono riportate le disposizioni relative all’informazione obbligatoria ‘denominazione dell’alimento’, e
  • si deduce l’ipotetica illegittimità delle etichette che riferiscono a ‘burro di arachidi’, per violazione delle norme di cui al predetto articolo 17 del reg. UE 1169/11. (4)

Le etichette di molti (se non tutti) i prodotti in questione, a differenza di quanto asserito, riportano invece una denominazione descrittiva descrittiva degli alimenti – es. ‘crema/pasta di arachidi’ – che non contiene alcun riferimento alla parola ‘burro’. Oltre a essere, come si vedrà, del tutto conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/11 (5,6).

3) Denominazione dell’alimento, le regole vigenti in UE

La denominazione dell’alimento è la prima ed essenziale informazione obbligatoria da riportare in etichetta, nel burro di arachidi come in ogni altro prodotto preimballato. Essa deve venire riportata infatti nello stesso campo visivo di altra notizia essenziale per la scelta di acquisto del consumatore, la quantità del prodotto. La denominazione dell’alimento deve venire apposta seguendo un preciso ordine, dettato dal regolamento UE 1169/11 all’articolo 17.

3.1) Denominazione legale

La denominazione legale va utilizzata in tutti i casi nei quali la normativa europea – o in subordine, quella nazionale – regoli l’impiego di un determinato nome. Al preciso scopo di identificare le caratteristiche qualitative di determinati alimenti, attraverso la disciplina di composizione e/o metodo di lavorazione. Come è il caso, ad esempio, degli oli di oliva (reg. UE 2022/2104). (7)

3.2) Denominazione usuale

Una denominazione usuale può venire impiegata, in seconda istanza, laddove l’alimento sia privo di una denominazione legale. A condizione che il consumatore medio sul mercato ove il prodotto è distribuito (regionale, inter-regionale, nazionale) possa facilmente identificare l’alimento grazie a tale nome. E che vi sia effettiva corrispondenza tra la natura del cibo e l’appellativo impiegato.

3.3) Denominazione descrittiva

L’obbligo di utilizzare una denominazione descrittiva ricorre ogni qualvolta l’alimento sia privo di apposita disciplina (perciò manchi una denominazione legale) e non si consideri la sussistenza di alcun nome usuale, facilmente riconoscibile dai consumatori sul territorio ove il prodotto viene commercializzato (v. paragrafo 3.2).

4) Crema/pasta di arachidi, il perché di una denominazione descrittiva

I prodotti oggetto di ripetute contestazioni in varie Regioni e province d’Italia spesso riportano in etichetta una denominazione descrittiva. Ed è questa la denominazione dell’alimento da utilizzare, in piena conformità con il disposto di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 1169/2011, in ragione di quanto segue:

a) le creme spalmabili sono prive di apposita disciplina nel diritto alimentare europeo come pure in quello nazionale italiano. Il burro di arachidi viene infatti citato nel reg. (UE) 1129/11, limitatamente agli additivi alimentari ammessi, e nelle tariffe doganali, senza tuttavia specificare i suoi requisiti di composizione e di processo. Non esiste perciò alcuna ‘denominazione legale’ applicabile,

b) la varietà delle ricette delle creme spalmabili a base di arachidi e/o frutta secca con guscio – le quali possono essere mono-ingrediente o pluri-ingredienti, e nella seconda ipotesi sia dolci che salate – non consente di identificare una ‘denominazione usuale’ di significato univoco per i consumatori;

c) la denominazione descrittiva ‘pasta/crema di arachidi’ risponde perciò all’esigenza di descrivere il prodotto ai consumatori, avendo riguardo sia all’ingrediente primario e caratteristico, sia alla consistenza dell’alimento. Ed è correttamente esposta in lingua italiana, come prescritto per tutte le informazioni obbligatorie in etichetta dal decreto legislativo 231/2017.

5) Conclusioni provvisorie. Nulla poena sine lege

L’ipotetica violazione delle regole applicabili alla denominazione dell’alimento – dedotta a motivo di alcuni verbali di sequestro e provvedimenti sanzionatori – risulta priva di fondamento giuridico, nel caso di burro di arachidi che contenga una denominazione descrittiva conforme alle sue caratteristiche.

Nulla poena sine lege. Il principio costituzionale di stretta legalità postula che ‘Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso’ (Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 25.1) e trova applicazione sia nel codice penale (articolo 1), sia nel procedimento sanzionatorio amministrativo (legge 689/81, articolo 1).

L’interpretazione analogica proposta dai verbalizzanti – nell’applicare una sanzione relativa alla denominazione dell’alimento per l’impiego della dicitura ‘burro di arachidi’ invece proposta come notizia volontaria – risulta perciò incompatibile con il principio di legalità a cui deve rispondere l’atto amministrativo, ai sensi della legge 241/90.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Dario Dongo. Attianese, frode su origine pomodoro e pesticidi fuorilegge, maxi-sequestro dei RAC. GIFT (Great Italian Food Trade). 8.6.21

(2) Burro di arachidi? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 25.3.23

(3) Modalità di indicazione di origine dell’ingrediente primario in etichetta. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 6.5.23

(4) I provvedimenti sanzionatori in questione, di conseguenza, richiamano l’articolo 8 del d.lgs. 231/17 che punisce infatti la violazione dell’articolo 17 (denominazione dell’alimento) del reg. UE 1169/11

(5) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.8.17

(6) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. FARE (Food and Agriculture Requirements). 19.1.17

(7) Dario Dongo, Giulia Pietrollini. Commercializzazione degli oli di oliva, reg. UE 2022/2104. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.11.22



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