- 07/10/2023
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Egregio avvocato Dongo,
vorrei conoscere la sua opinione in merito alla denominazione di vendita dei prodotti ‘burrata e ‘stracciatella di burrata’, nonché sull’eventuale obbligo di indicare la quantità / QUID dell’ingrediente panna.
Molte grazie
Giandomenico
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Caro Giandomenico,
produzione e commercializzazione di ‘burrata’ e ‘stracciatella di burrata’ non sono oggetto di alcuna disciplina specifica, né a livello europeo né a livello nazionale. Al di fuori dei prodotti registrati come ‘burrata di Andria IGP’, i quali devono ovviamente rispondere all’apposito disciplinare.
L’analisi giuridica deve perciò considerare le norme generali del Food Information Regulation (EU) No 1169/11.
1) Burrata e stracciatella di burrata, nomi degli alimenti
Entrambi i prodotti lattiero-caseari in questione sono dunque privi di una denominazione legale. Ed è dubbia la loro designazione con il nome della categoria ‘formaggi’, trattandosi piuttosto di alimenti composti da residui di formaggi a pasta filata con aggiunta di panna o crema di siero di latte.
I nomi ‘burrata’ e ‘stracciatella di burrata’ possono dunque venire qualificati come ‘denominazione usuale’, nella misura in cui i consumatori in Italia e/o nei mercati ove i prodotti sono destinati siano in grado di identificarli in quanto tali, cioè comprendere la loro natura e distinguerli rispetto ad altri.
Qualora invece tali prodotti siano destinati a Paesi privi di esperienza culturale e di vendita degli stessi, ove i consumatori potrebbero invece venire indotti in confusione dalla semplice lettura del loro nome, è necessario ricorrere a una denominazione descrittiva. (1)
2) QUID (Quantitative Ingredients Declaration)
L’indicazione del QUID (2) della panna è:
– senz’altro doverosa nel caso in cui la panna venga citata nella denominazione. Es. denominazione descrittiva della stracciatella ‘preparazione di formaggio fresco a pasta filata con panna’,
– altrettanto obbligatoria quando la panna venga citata o rappresentata graficamente in altre parti dell’etichetta e/o in pubblicità,
– non obbligatoria, qualora la panna non figuri nella denominazione dell’alimento. Come nel caso in cui si utilizzino le denominazioni usuale ‘burrata’ (3) e ‘stracciatella di burrata’.
3) Conclusioni provvisorie
L’utilizzo di nomi usuali quali ‘burrata’ e ‘mozzarella di burrata’ è senz’altro ammissibile in Italia, ove questi prodotti sono radicati nella tradizione, così come in altri Paesi ove essi sono celebri o comunque noti e riconoscibili, grazie anche al collocamento a scaffale.
L’indicazione del QUID della panna può venire omessa a condizione che essa venga indicata esclusivamente nell’elenco degli ingredienti, senza nessuna altra citazione né raffigurazione grafica di sorta in etichetta e pubblicità.
Vale in ogni caso la pena di considerare che il consumatore medio può apprezzare il richiamo esplicito alla presenza della panna, generalmente intesa quale ingrediente positivo e indice di genuinità del prodotto, senza soffermarsi sulla sua maggiore o minore quantità.
Dario Dongo
Note
(1) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. FARE (Food and Agriculture Requirements). 19.8.17
(2) Dario Dongo. Ingredienti composti e QUID in etichetta, inganni diffusi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.6.19
(3) Il disciplinare della ‘burrata di Andria IGP’ prevede l’impiego della panna quale ingrediente, così come la generalità
delle burrate attualmente in commercio