Bevande con succo di frutta da concentrato, risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

il nostro gruppo retail si accinge a lanciare sul mercato una linea di bevande realizzate con un mix di succo di frutta da concentrato, in alcuni casi anche con succhi di ortaggi. A tale riguardo vorrei sapere se è necessario precisare sul fronte etichetta ‘bevanda con succhi di…, …, … da concentrato’, o è sufficiente scrivere ‘bevanda con [nome dei frutti e degli ortaggi]’.

Molte grazie, Paola


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Cara Paola,

i soli succhi di frutta e nettari di frutta sono soggetti alla direttiva 2001/112/CE sui ‘succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana’ – ora in corso di parziale riforma (1,2) – recepita in Italia con d.lgs. 21.5.04 n. 151. (3)

1) Fruit Juices Directive, campo di applicazione e denominazioni legali

Fruit Juices Directive 2001/112/EC si applica esclusivamente ai prodotti elencati nel suo Allegato III, vale a dire:

– succhi di frutta, succhi di frutta da concentrato, succhi di frutta concentrati, succhi di frutta disidratati/in polvere,

– nettari di frutta (o ‘succo e polpa’, ‘vruchtendrank’, ‘sumo e polpa’). (4)

I nomi dei citati prodotti sono soggetti ad apposita denominazione legale dell’alimento, che ne vincola l’utilizzo – anche quando citati in lista ingredienti di alimenti diversi – al rispetto delle condizioni di processo e di prodotto stabilite nella direttiva 2001/112/CE.

Ogni altra bevanda che pure contenga frutta ma rechi una diversa denominazione o product name (es. smoothie) ovvero sia realizzata con materie prime diverse (es. verdura) è viceversa esclusa dal campo di applicazione della Fruit Juice Directive e soggiace alle regole generali stabilite dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11.

2) Succhi di frutta ‘da concentrato

La direttiva 2001/112/CE prescrive che ‘le diciture ‘da concentrato’, ‘da concentrati’, ‘parzialmente da concentrato’ o ‘parzialmente da concentrati’ devono figurare nell’etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri chiaramente visibili’. (5)

3) Bevande con succo di frutta da concentrato

Le bevande che contengano succhi di frutta ma vengano presentate con denominazioni e nomi commerciali diversi – es. ‘bevanda con succhi di…, …,’ – non sono soggette alle disposizioni previste dalla Fruit Juice Directive. Di conseguenza, a rigore di legge, non sussiste l’obbligo di precisare accanto alla denominazione di vendita l’eventuale utilizzo di succhi di frutta da concentrato.

Nondimeno, il richiamo alla denominazione legale ‘succo di frutta’ nel nome commerciale dell’alimento potrebbe indurre in errore il consumatore sulla effettiva natura, e valore, del prodotto. In violazione del criterio generale di lealtà dell’informazione commerciale relativa agli alimenti. (6) Si raccomanda perciò di precisare la dicitura ‘da concentrato’ nella stessa denominazione dell’alimento, con altrettanta evidenza grafica.

4) Conclusioni provvisorie

L’etichetta di una bevanda non soggetta all’applicazione della Fruit Juice Directive che riporti un nome commerciale sintetico – e.g. ‘bevanda con [nome dei frutti e degli ortaggi]’ che precisi, nella denominazione di vendita descrittiva, la natura ‘da concentrato’ dei succhi ivi presenti può venire considerata legittima.

Si ricorda l’obbligo di indicare il QUID (Quantitative Ingredients Indication) degli ingredienti che risultino caratteristici in quanto citati nel nome commerciale o in altre parti dell’etichetta (al di fuori della sola lista ingredienti) o in pubblicità. (7) E si raccomanda attenzione nelle modalità d’impiego di nutrition claim quali ‘zero zuccheri aggiunti’. (8)

Cordialmente, Dario

Note

(1) Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption. Latest consolidated version 5.10.14 https://tinyurl.com/3tpbm898

(2) Dario Dongo, Alessandra Mei. Miele, succhi di frutta, confetture e marmellate, latte disidratato. Proposte di riforma dei marketing standard in UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.3.23

(3) Decreto legislativo 21.5.04 n. 151 e successive modifiche. Ultimo aggiornamento pubblicato il 17.1.22 su Normattiva https://tinyurl.com/3tj3c59n

(4) Alcuni ‘product name’ alternativi – tra i quali ‘mosto’ per il succo d’uva, ‘äpplemust’ e ‘æblemost’ per il succo di mela, etc. – sono previsti nell’elenco tassativo in Allegato III alla direttiva 2001/112/CE

(5) Directive 2011/112/EC, articolo 3.6. Così d.lgs. 151/04, art. 4.2.b

(6) Reg. UE 1169/11, articolo 7.1.a

(7) Dario Dongo. Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18

(8) Bevande alla frutta ‘zero zuccheri aggiunti’? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 16.6.23



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