- 13/03/2021
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Gentile avvocato Dongo,
leggo sull’etichetta della Sprite il claim ‘naturalmente rinfrescante, con aromi naturali‘. Lei ritiene che sia corretto? La bevanda contiene Aromi naturali di limone e limetta, Contiene una fonte di fenilalanina, Gusto limone e limetta (lime), Acqua, Zucchero, Anidride carbonica, Acidificante acido citrico, Edulcoranti acesulfame K, aspartame e neoesperidina DC, Correttore di acidità citrato trisodico.
Grazie
Marta Selva
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
La dicitura ‘naturalmente rinfrescante’ esprime la precisa funzione di provocare, nel consumatore, una ‘naturale sensazione’ di rinfresco. Che in questo caso viene associata alla nota ‘con aromi naturali’. L’impiego di questa dicitura in etichetta e pubblicità di una bevanda gassata e dolciastra deve rispondere in primo luogo ai criteri generali stabiliti nel Food Information Regulation. Si deve poi valutare l’eventuale applicazione dei regolamenti in tema di nutrition & health claims (NHC, reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successive modifiche).
Pratiche leali d’informazione
L’informazione commerciale sui prodotti alimentari non deve indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche essenziali degli stessi, né risultare ambigua (reg. EU 1169/11, articoli 7 e 36).
Il punto di vista del consumatore medio è la prospettiva visuale in cui ci si deve porre per valutare la non ambiguità dell’informazione.
Un alimento di largo consumo privo di alcuna specificità deve essere offerto sul mercato con notizie estremamente chiare e comprensibili per ogni consumatore, a prescindere da livello di istruzione e capacità di spesa. (1) La valutazione di conformità alle regole va dunque eseguita ponendosi nella prospettiva del signor Cipputi (cit. Altan).
Le domande di Cipputi
Il signor Cipputi, a scaffale di supermercato, vede una bottiglia di Sprite con una scritta in evidenza, ‘naturalmente rinfrescante’, con premessa ‘gusto’ e sottotitolo ‘con aromi naturali’ in caratteri più piccoli. Prima di scegliere questa rispetto ad altre bevande, o a una bottiglia di acqua minerale naturale, logicamente si chiede:
– cosa significa ‘naturalmente rinfrescante’ su una bevanda gassata dolciastra di produzione industriale?
– questa gazzosa ‘rinfresca naturalmente’ più delle altre gazzose? È più ‘rinfrescante’ dell’acqua?
– il ‘gusto rinfrescante’ fa la differenza?
La capacità di offrire una risposta chiara e immediata al signor Cipputi, con evidenza analoga a quella utilizzata per il claim (informazione volontaria in etichetta) ne esprime il livello di compliance.
Le risposte a Cipputi
Compito delle autorità di controllo, nel verificare la rispondenza dell’etichetta in esame alle ‘pratiche leali d’informazione’ stabilite nel reg. UE 1169/11, è evitare che il signor Cipputi venga preso per il naso dai prezzolati strateghi del marketing di Coca-Cola.
Il richiamo al ‘gusto’ può intendersi come uno stratagemma per scongiurare l’applicazione del reg. CE 1924/06. Il quale infatti si applica anche alle informazioni ‘salutistiche’ che attengano a funzioni psicologiche o comportamentali. Come appunto ‘rinfrescante’, o ‘tonico’. (2)
Conclusioni provvisorie
Il riferimento specifico della funzione ‘naturalmente rinfrescante’ al ‘gusto’ degli ‘aromi naturali’ – e non al dosaggio di sostanze chimiche presenti in altri additivi, es. edulcoranti o correttore di acidità – dovrebbe in ogni caso venire dimostrato attraverso un’analisi sensoriale scientifica. In difetto della quale appare difficile appellarsi anche alle recenti aperture della Corte di Giustizia UE sugli health claims relativi ai c.d. botanicals. (3)
Cipputi merita perciò di venire tutelato da parte delle autorità competenti, a umile avviso di chi scrive. Per approfondimenti, si fa richiamo all’ebook ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food
Cordialmente
Dario
Note
(1) Diverso sarebbe il caso, ad esempio, di una caramella biologica in liquirizia pura coltivata in Italia, in segmento di prezzo premium, ove fossero descritti profili aromatici peculiari. In tale ipotesi la chiarezza e non ambiguità dell’informazione andrebbe considerata nella prospettiva di un ‘gastronauta’
(2) Il claim ‘tonico’ è stato infatti autorizzato sulle bevande dolci gassate con aroma di chinino – come ‘descrittore generico’, in deroga alle regole generali su health claims – ai sensi del reg . UE 2019/343. V. precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/health-claims-via-libera-ad-acqua-tonica-e-biscotto-salute
(3) Dario Dongo. Health claims sui botanicals, la Corte di Giustizia fa chiarezza. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.10.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/health-claims-sui-botanicals-la-corte-di-giustizia-fa-chiarezza