Aromi naturali, risponde l’avvocato Dario Dongo

Gentile Avvocato Dongo, 

la mia impresa opera nella seconda trasformazione industriale degli alimenti. Ho ricevuto da un nuovo fornitore la scheda tecnica di un “aroma naturale di aglio” in polvere. Il suo contenuto è indicato esclusivamente come una “preparazione aromatica”, con l’aggiunta di biossido di silicio idrato (E 551).

Vorrei sapere se secondo Lei questo ingrediente può venire citato come ‘aroma naturale di agliosulle etichette dei prodotti che lo contengono.

Molte grazie

Leonardo


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Leonardo buongiorno,

l’informazione al consumatore relativa al prodotti alimentari è disciplinata, in termini generali, dal regolamento UE 1169/11, c.d. ‘Food Information Regulation’.

Gli aromi sono le uniche sostanze, nel quadro dei c.d. ‘Food Improvement Agents’, a poter venire designate come naturali. (1)  Ai sensi del regolamento UE 1169/11 infatti, ‘il termine «naturale» per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.‘ (2)

Il regolamento CE 1334/08 – ‘relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti’ – a sua volta specifica quanto segue.

Il termine «naturale» può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali.

Il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95 % (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.’ (3)

La «preparazione aromatica» è poi definita dal ‘regolamento aromi’ come ‘un prodotto, diverso dalle sostanze aromatizzanti, ottenuto da:

i) alimenti mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici che si trovano allo stato grezzo del materiale o che sono stati trasformati per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II; e/o

ii) materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso dagli alimenti, mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II’. (4)

Il prodotto oggetto di quesito può venire designato come ‘aroma naturale’, nella lista degli ingredienti di prodotti alimentari che lo contengano, qualora la composizione sia limitata alle sole preparazioni aromatiche.

L’indicazione ‘aroma naturale di aglio’ postula invece la garanzia che almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante sia stato ottenuto dal materiale di base a cui viene fatto riferimento, cioè l’aglio. 

La responsabilità dell’etichettatura, vale la pena ricordare, incombe sempre e comunque in primis sul titolare o gestore del marchio con cui l’alimento viene commercializzato. E in secondo luogo sul distributore, il quale ha dovere di vigilare sul rispetto delle norme. (5) L’esercizio di tali responsabilità, evidentemente, non può prescindere dalla disponibilità di una scheda tecnica completa di tutte le informazioni necessarie.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Es. additivi, enzimi, coadiuvanti tecnologici. Cfr. ‘Food Improvement Agents Package’, regolamenti CE 1331-1334/08

(2) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VII (Indicazione e designazione degli ingredienti), Parte D (Designazione degli aromi nell’elenco ingredienti)

(3) V. reg. CE 1334/08, articolo 16

(4) Cfr. reg. CE 1334/08, articolo 3

(5) V. reg. UE 1169/12, articolo 8



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