Arance in offerta senza citare l’origine? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno avvocato Dongo,

in un supermercato CONAD a Roma, via Ostiense, ho visto che nel cartello promozionale delle arance viene indicato a grandi lettere ogni dettaglio del frutto fuorché l’origine o provenienza.

La precisazione ‘Percorso qualità Conad’ mi ha fatto credere che le arance fossero italiane. Per scrupolo ho controllato sulla confezione e ho scoperto che invece provengono dal Sudafrica.

Mi sono sentita ingannata. È corretto quel modo di informare i consumatori?

Grazie, Lucrezia

origine arance


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto agroalimentare europeo

Cara Lucrezia buongiorno,

frutta e verdura fresche, come si è visto, sono soggette a una serie di informazioni obbligatorie, da esporre sul punto vendita e ove del caso anche in etichetta. (1) Anzitutto l’origine, la categoria merceologica e la varietà (cfr. reg. UE 543/2011 e successive modifiche, oltre al reg. UE 1169/11).

Ortofrutta, etichette e cartelli promozionali

La circostanza che la notizia sull’origine venga riportata in etichetta delle ‘retine’ di arance potrebbe assolvere solo in linea teorica ai doveri di informazione prescritti dai regolamenti europei sopra richiamati.

È tuttavia necessario considerare, caso per caso, il complesso delle notizie che vengono messe a disposizione dei consumatori. A tal fine devono considerarsi sia i cartelli di vendita, sia i depliant pubblicitari.

Omissioni e confusione del consumatore

Nel caso di specie – sulla base di quanto esposto – la promozione del ‘Percorso qualità Conad’ riferito a una produzione frutticola tipica italiana può indurre in errore il consumatore in merito all’effettiva origine delle arance in offerta.

L’omissione della notizia sull’origine delle arance sudafricane – sui cartelli promozionali e di vendita, come pure sui depliant pubblicitari – deve quindi venire valutata alla luce del reg. UE 1169/11, articolo 7.1.a.

Pratiche leali d’informazione

Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione’ (reg. UE 1169/11, articolo 7.1.a).

Alla possibile violazione delle pratiche leali d’informazione – come prescritte dal Food Information Regulation, (reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36) – si aggiunge quella del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 e successive modifiche), in relazione alla pubblicità ingannevole.

Conclusioni provvisorie

A prescindere dall’intervento delle autorità competenti a vigilare sulle citate normative, ICQRF e AGCM (Antitrust), si raccomanda anche agli operatori della GDO di dedicare grande attenzione alla coerenza e completezza dell’informazione commerciale.

Per approfondimenti sul tema dell’informazione commerciale relativa ai prodotti alimentari, si richiama l’ebook ‘1169 Pene. Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Dario Dongo. Ortofrutta, origine e altre informazioni obbligatorie. FARE (Food and Agriculture Requirements). 21.11.16, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/ortofrutta-origine-e-altre-informazioni-obbligatorie_1



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