- 19/08/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Denominazione dell’alimento, risponde l’avvocato Dario Dongo
Caro Dario buongiorno,
Devo predisporre la grafica per le scatole di nuovi biscotti. Sono palline chiamate ‘tartufi’, all’apparenza potrebbero sembrare cioccolatini ma non lo sono. Sono invece biscotti sbriciolati amalgamati con cioccolato e ricoperti con cioccolato e granella di nocciole o cacao. Come chiamarli, che nome usare?
Un caro saluto
Maria
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare
Cara Maria buongiorno,
la parola ‘tartufo’ può valere a esprimere l’apparenza di un prodotto e venire utilizzata come suo nome commerciale. Vale a dire, la dicitura che identifica e distingue quel prodotto rispetto ad altri, anche della stessa azienda, nella pubblicità come negli ordini.
È un caso simile a quello delle ‘uova’ Kinder di Ferrero, che abbiamo già affrontato. (1). Anche in tale caso, l’operatore attribuisce al prodotto un nome commerciale di fantasia che riflette la sua apparenza e ne rende così immediata la riconoscibilità nei contesti promozionali e di vendita.
In entrambi i casi tuttavia, il nome commerciale non può valere come denominazione dell’alimento. Quest’ultima ha invero la precisa funzione di informare il consumatore in merito all’identità del prodotto in vendita. E non può certo venire assolta mediante l’impiego di nomi (tartufo, uova) che sono invece propri di alimenti diversi rispetto a quelli di che trattasi. Né mediante richiamo a forme (es. uovo, barretta, cubetto) di per sé inidonee a esprimere la natura del prodotto.
La denominazione dell’alimento è la prima informazione obbligatoria da riportare in etichetta. Nello stesso campo visivo di altra notizia essenziale per il consumatore, la quantità del prodotto. La denominazione deve venire apposta seguendo un preciso ordine, dettato dal regolamento UE 1169/11 all’articolo 17:
1) la denominazione legale va utilizzata in tutti i casi nei quali la normativa europea (2) – o in subordine, quella nazionale (3) – regoli l’impiego di un determinato nome. Al preciso scopo di identificare le caratteristiche qualitative di determinati alimenti, attraverso la disciplina di composizione (4) e/o metodo di lavorazione,
2) la denominazione usuale può venire impiegata, laddove l’alimento sia privo di una definizione legale di cui sopra. A condizione che il consumatore medio sul mercato ove il prodotto è distribuito (regionale, inter-regionale, nazionale) possa facilmente identificare l’alimento grazie a tale nome. (5) E che vi sia effettiva corrispondenza tra la natura del cibo e l’appellativo impiegato, (6)
3) la denominazione descrittiva è indispensabile ogni qualvolta l’alimento sia privo di apposita disciplina (v. punto 1) e non risponda ad alcun nome usuale (v. punto 2). Nel caso in esame ad esempio, i ‘tartufi’ dovranno venire descritti come ‘biscotti con nocciole e granella di cacao’. Con l’attenzione di riportare la quantità degli ingredienti evidenziati, dopo la citazione di ciascuno di essi. Nella stessa denominazione, o in elenco ingredienti. (7)
Cordialmente
Dario
Note
(1) V. http://www.ilfattoalimentare.it/kinder-gransorpresa-denominazione.html
(2) Es. olio extra-vergine di oliva, ‘olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici‘. Le cui caratteristiche qualitative sono definite nel reg. CEE 2568/1991 e successive modifiche, in Allegato 1
(3) Il prosciutto crudo venduto come tale in Italia, ad esempio, è soggetto ai requisiti previsti nel decreto interministeriale 21.9.05, ‘concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria‘ (come modificato da decreto 26.5.16)
(4) Vedasi gli esempi di chinotto e cedrata, su http://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/chinotto-cedrata-bibite-più-contraffatte-16-prodotti-a-confronto
(5) NB: i nomi di alimenti tipici dei territori regionali – se pure riconosciuti come DOP o IGP a livello europeo – possono risultare enigmatici in altre aree della Penisola. In tali casi, quand’anche si utilizzi l’appellativo usuale, dovrà seguire un’apposita descrizione del prodotto
(6) Qualora sia riferito un nome usuale, ma l’alimento non vi corrisponda, si può configurare una frode in commercio (art. 515 c.p.), al ricorrere delle relative condizioni
(7) Secondo la regola del QUID (Quantity of Ingredients Declaration) di cui al reg. UE 1169/11, articolo 22