- 09/11/2018
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Gentile Avv. Dongo,
mi permetta di profittare della Sua esperienza. Il d.lgs. 231/17, relativo alle sanzioni per il reg. UE 1169/11, prevede una sanzione amministrativa a carico degli operatori alimentari che non segnalino lo stato fisico del prodotto (es. congelato).
Si può quindi ipotizzare l’applicazione della sola sanzione amministrativa, in luogo del reato di frode in commercio, per tutti coloro che omettano di segnalare l’origine dello stato fisico del prodotto (surgelato, congelato)?
Grazie in anticipo.
Michele
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Michele buongiorno,
i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno il dovere di denunciare senza ritardo alla competente Procura della Repubblica ogni notizia di reato procedibile d’ufficio, della quale siano venuti a conoscenza nell’esercizio o causa delle loro funzioni. (1)
Il delitto di frode in commercio (art. 515 c.p.), peraltro, postula un effettivo disvalore della merce consegnata rispetto a quella promessa. E la giurisprudenza ha chiarito l’ampiezza di tale concetto, precisando che il disvalore va sempre considerato nella prospettiva del consumatore. È perciò sufficiente una difformità tra il valore percepito e quello reale.
La sanzione amministrativa può venire applicata – secondo quanto previsto dal decreto legislativo 231/17 – solo ‘quando il fatto non costituisca reato’. (2) Le autorità di controllo possono dunque optare per la contestazione amministrativa, a mio umile avviso, soltanto qualora gli indizi raccolti non risultino sufficienti a formare la notizia di reato.
Le operazioni di abbattimento termico nei laboratori artigiani, di fatto, possono talora rispondere a esigenze operative estemporanee. In tali casi, solo quando il disvalore della merce non abbia effettivo rilievo e il difetto di informazione possa venire imputato a situazioni ‘accidentali’, sicuramente episodiche, l’autorità di controllo può decidere di applicare la sanzione amministrativa prevista dal d.lgs. 231/17. (3)
L’onere della prova, giova evidenziare, ricade sempre sulla pubblica accusa. E quando gli indizi di frode appaiano deboli fin da principio, la sanzione amministrativa può risultare comunque efficace nel dissuadere gli operatori rispetto a comportamenti che possono tra l’altro assumere rilievo anche dal punto di vista igienico-sanitario.
Le responsabilità dei diversi operatori della filiera agroalimentare sono state approfondite nei precedenti articoli di cui a seguire:
– operatori del settore alimentare (OSA),
– gestori di ristoranti, pubblici esercizi, catering,
– distributori e GDO.
La responsabilità amministrativa degli enti nella filiera alimentare merita infine buona memoria, proprio perché può scaturire anche dal delitto di frode in commercio.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Cfr. codice di procedura penale, articolo 331. Si ricorda altresì il delitto di omessa denuncia, per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che ometta di adempiere alla segnalazione della notizia
(2) Si veda al proposito l’ebook gratuito ‘1169 pene. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food
(3) Cfr. d.lgs. 231/17, articolo 19. Si vedano anche i precedenti articoli su pasticceria congelata e pesce decongelato