- 21/09/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Egregio Avvocato Dongo,
La catena della GDO ove lavoro si trova spesso ad affrontare il tema della data di scadenza. Molti fornitori affermano che il ‘challenge test’ della ‘shelf life‘ mostra la durabilità di alcuni prodotti a base di carne soprattutto anche giorni dopo la data indicata. Eppure non è del tutto chiaro, leggendo il reg. UE 1169/11, il confine tra termine minimo di conservazione e data di scadenza.
Rivolgo perciò a Lei la richiesta di chiarimento
Molte grazie
Ernesto
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Ernesto,
Ciao caro, sei d’accordo su quanto di seguito?
la data di scadenza deve sempre venire applicata ogni qualvolta il prodotto sia soggetto a una deperibilità microbiologica capace di produrre impatto sulla sicurezza alimentare. Il regolamento UE 1169/11 riferisce al proposito ad ‘alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana‘ (1) E tuttavia, a umile avviso dello scrivente, è utile considerare la più ampia definizione di rischiosità dell’alimento offerta dal ‘General Food Law‘ (reg. CE 178/02, articolo 14).
La valutazione del rischio – che presiede alla scelta tra termine minimo di conservazione (TMC) e scadenza (2) – va eseguita caso per caso. Nondimeno, in linea di massima si può dedurre il dovere di applicare la data di scadenza sulla quasi totalità dei prodotti soggetti a conservazione in catena del freddo. (3) Diversamente da quelli sottoposti alla catena del gelo (congelati e surgelati), ai quali in ragione di quanto sopra si può decidere di riferire un TMC.
La sicurezza dell’alimento che si riscontri e si dimostri nei giorni immediatamente successivi alla data indicata – ‘da consumare entro…‘ (4) – vale del resto a rassicurare gli interlocutori professionali in merito alla prudenza adottata dall’operatore responsabile. Ma non è certo sufficiente a escludere l’applicazione dei principi imperativi di legge sopra espressi.
Dario
Note
(1) Reg. UE 1169/11, articolo 24.1
(2) Informazioni alternative e pur sempre obbligatorie, ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 9.1.f. A dispetto delle inusitate scelte che il governo pare aver intrapreso sui prodotti non preimballati
(3) Fatte salve le sole ipotesi in cui la conservazione in frigorifero risulti necessaria a mantenere le caratteristiche fisiche e/o organolettiche dell’alimento (es. prodotti a base di cacao che possono tendere a sciogliersi a temperatura ambiente nei climi e le stagioni calde), senza peraltro interferire con alcun rischio di ‘effetti collaterali’ sulla sicurezza
(4) NB: la data di scadenza (‘da consumare entro…‘), in lingua inglese, va espressa mediante la dicitura ‘use by…‘. La locuzione ‘best before…‘, viceversa, corrisponde al nostro termine minimo di conservazione (‘da consumarsi preferibilmente entro…‘)