Data di scadenza o confezionamento su insalata in busta, risponde l’avvocato Dario Dongo

Gentile Avvocato Dongo,

ho notato alcune confezioni di insalata in busta con aggiunta di fiori, al banco frigo del supermercato, che riportano in etichetta solo la data di confezionamento.

Vorrei conoscere la Sua opinione in merito.

Molte grazie 

Eraldo


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo 

Caro Eraldo buongiorno,

l’insalata in busta – o ‘quarta gamma’, in gergo commerciale – si qualifica a tutti gli effetti come ‘alimento preimballato’. In quanto trattasi di ‘unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita’. (1)

I prodotti di quarta gamma sono soggetti all’indicazione obbligatoria in etichetta della data di scadenza. La quale è infatti doverosa ‘nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana’.(2)

Le deroghe all’indicazione in etichetta del TMC (termine minimo di conservazione) – che non valgono, si noti bene, per la data di scadenza – sono previste per alcune categorie di alimenti. Tra i quali figurano gli ‘ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi’. (3)

Tale deroga non può applicarsi alle insalate in busta le quali, come è evidente, hanno subito quantomeno una fase di taglio (per la separazione delle foglie dalle radici). A prescindere dal loro livello di pulizia e lavaggio. Né tantomeno l’anzidetta deroga può applicarsi a un alimento ‘ready to eat’ che comprenda i fiori. I quali non appartengono alla categoria dell’ortofrutta e sono a loro volta derivati da un’operazione di taglio dei relativi steli.

La c.d. ‘data di confezionamento oltretutto – al pari della ‘data di preincarto’ – non è in contemplata dal regolamento (UE) n. 1169/11 (Food Information Regulation). Né tra le informazioni obbligatorie, né tra le notizie facoltative che possono accompagnare gli alimenti. Deve quindi considerarsi inammissibile, poiché non idonea a fornire al consumatore medio le informazioni – utili e necessarie – ai fini dell’utilizzo del prodotto in condizioni di sicurezza, a seguito dell’acquisto.

Cordialmente

Dario

Note

(1) V. reg. UE 1169/11, articolo 2.2.e

(2) Cfr. reg. 1169/11, art. 24. Si veda anche l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/tmc-e-data-di-scadenza

(3) V. reg. 1169/11, Allegato X, lettera d, primo paragrafo

 



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