- 28/04/2017
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

Il nuovo regolamento sui controlli pubblici ufficiali, reg. UE 2017/625 – oltre a introdurre misure per il contrasto delle frodi alimentari – ha rafforzato i concetti di rating degli operatori e trasparenza. Si preannuncia una svolta?
Il rating degli operatori, da parte delle autorità di controllo, deve seguire criteri obiettivi, quanto possibile conformi a standard verificati e verificabili anche mediante audit da parte del FVO. (1)
Da ciò consegue – secondo i principi generali di trasparenza dell’operato della Pubblica Amministrazione (2) – l’onere di pubblicare i criteri adottati dalle singole autorità. E la legittima aspettativa degli stakeholders di poter accedere alle notizie sui risultati dei controlli sui singoli operatori, nonché ai rating così assegnati, Per esigenze di trasparenza appunto, oltreché di salute o comunque di pubblica utilità.
Il regolamento prevede infatti che ‘alle autorità competenti dovrebbe a determinate condizioni (…) essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating di singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali. L’utilizzo di regimi di rating da parte degli Stati membri dovrebbe essere consentito e incoraggiato quale mezzo per accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare, a condizione che tali regimi offrano le adeguate garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività.’ (3)
Inoltre, ‘le autorità competenti dovrebbero disporre dei necessari meccanismi che garantiscano che il rating rispecchi accuratamente l’effettivo livello di conformità‘.
I controlli pubblici ufficiali, si ricorda, devono venire basati sul rischio pregresso (oltre a soglie di rischio tabellare, tenuto conto di filiera e comparto, prodotti, dimensioni dell’azienda, presenza di eventuali CCP finali, etc.). Senza trascurare il principio secondo cui ‘chi ha più rischi più paga’ (polluters pay).
La tutela delle imprese trova altresì considerazione, in termini di segreto professionale più volte richiamato nel regolamento stesso. Le informazioni raccolte in ambito dei controlli ufficiali non dovrebbero perciò venire divulgate ‘se non sussiste un interesse prevalente che giustifichi la divulgazione‘. A protezione del riserbo sia sulle tecnologie adottate, sia sulle relazioni commerciali e contrattuali.
La possibilità – e anzi, il dovere – di informare il pubblico non può in ogni caso venire ostacolata dal segreto professionale in ipotesi di ragionevole sospetto di rischio sanitario su alimenti o mangimi già immessi sul mercato. (4)
La pubblicazione del rating risulta a sua volta esclusa dal segreto professionale. Fatto salvo il diritto al contraddittorio (mediante osservazioni, memorie e ricorsi), nell’ambito di controlli obiettivi e trasparenti. Anche in caso di un solo controllo ufficiale a esito negativo, e prima della pubblicazione del rating, l’operatore può chiedere l’esecuzione controlli a distanza ravvicinata. Onde escludere possibili errori di valutazione.
È quindi una vera svolta, poiché la trasparenza sui controlli e i loro risultati non si limita ai dati aggregati sulle attività eseguite in un dato arco temporale o su un settore. Ma raggiunge il dettaglio del rating attribuito ai singoli operatori. I cui nomi possono venire pubblicati – anche nel sistema RASFF (5) – in ipotesi di criticità di rilievo sanitario ovvero di frodi. Per ottimizzare lo scambio di informazioni e rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Affinché la repressione possa risalire dal Paese di destino a quello di origine delle merci a rischio.
Il sistema italiano di Schede di Controlli Ufficiali (SCU), da rilasciarsi in copia agli operatori controllati, è ben progettato e comprende criteri di rating di tutto interesse. Nello spirito di armonizzazione fomentato dalle Istituzioni europee, bisogna perciò raggiungere un common playing field con i sistemi in essere presso gli altri Stati membri. Prima di avviare una public discovery dei rating che altrimenti potrebbe alterare le condizioni di equa concorrenza nel Mercato interno.
Un’ultima annotazione. La pubblicità dei controlli postula che il personale addetto ai controlli ufficiali dovrà saper dimostrare un livello di imparzialità e indipendenza ancor maggiore rispetto al passato.
Dario Dongo
Note
(1) Food & Veterinary Office, ente a servizio della Commissione europea
(2) Cfr. legge 241/1990
(3) Reg. UE 2017/625, Considerando 39
(4) Si richiama al proposito quanto stabilito dal General Food Law (reg. CE 178/02, articoli 14 e 19)
(5) Rapid Alert System on Food and Feed. Il sistema di allerta rapida, si ricorda, è stato esteso ai MOCA (materiali, oggetti e sostanze destinati a venire a contatto con gli alimenti. Cfr. reg. CE 1935/04 e successivi)