Controlli pubblici ufficiali, le misure a contrasto delle frodi alimentari previste nel nuovo regolamento UE 2017/625

Il nuovo reg. UE 2017/625 sui controlli pubblici ufficiali – come si è accennato – indica tra gli obiettivi un più efficace contrasto alle frodi alimentari. Le misure a tal uopo previste, in sintesi.

Controlli non preannunciati. Al fine di salvaguardare l’efficacia dei controlli ufficiali in sede di verifica della conformità, (1) non sono previsti preavvisi prima di eseguire controlli. A meno che ciò sia assolutamente necessario:

– ai fini dell’esecuzione specifica dei controlli (es. nei macelli, ove la presenza continua o periodica delle autorità competenti è necessaria), o

– in relazione alla natura delle attività ufficiali (es. audit).

Un approccio più rigoroso rispetto a quello finora adottato in Italia, ove era previsto che ‘È lecito preavvisare l’impresa in merito all’ispezione da effettuare qualora

– l’autorità di Controllo ritenga indispensabile la presenza del titolare dello stabilimento, o

– il mancato preavviso se può inficiare l’esecuzione stessa dell’ispezione (ad, esempio, negli stabilimenti che operano saltuariamente, in aziende agricole o zootecniche dove spesso non sono presenti gli addetti, etc). (2)

Sanzioni. ‘Le infrazioni delle norme contenute nella legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare e nel presente regolamento dovrebbero essere punite con sanzioni a livello nazionale effettive, dissuasive e proporzionate in tutta l’Unione, la cui severità tenga conto tra l’altro dei potenziali danni alla salute umana che possono derivare dalle infrazioni, anche nei casi in cui gli operatori non cooperino durante un controllo ufficiale e nei casi in cui siano prodotti o utilizzati certificati o attestati ufficiali falsi o ingannevoli.

Affinché le sanzioni pecuniarie applicabili a infrazioni alla normativa commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli siano sufficientemente deterrenti, dovrebbero essere fissate a un livello possibilmente superiore al vantaggio indebito che otterrebbe l’autore da tali pratiche.‘ (3)

L’Italia dovrebbe perciò anzitutto inasprire le risibili sanzioni stabilite per la violazione delle norme su ‘Nutrition & Health Claims‘.  E introdurre un efficace quadro sanzionatorio per garantire il rispetto delle regole sull’informazione al consumatore relativa agli alimenti.

Whistle-blowing. Il nuovo regolamento UE sui controlli ufficiali impone altresì agli Stati membri di introdurre procedure per la raccolta di notizie di violazioni di legge, potenziali o effettive, presso i c.d. whistleblowers. (4) E la protezione degli informatori – spesso ‘insider‘, che lavorano o prestano servizio nell’azienda anche per conto terzi – da ritorsioni, discriminazioni o trattamenti iniqui. Sulla scorta della positiva esperienza già maturata in USA grazie ad apposite previsioni del ‘Food Safety Modernization Act’

Dario Dongo e Riccardo Di Farno

Note

(1) Considerando 33

(2) Cfr. Linee guida sui controlli pubblici ufficiali, Conferenza Stato-Regioni, novembre 2016, su http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_055632_Rep.%20212%20%20CSR%20Punto%20%205%20odg.pdf

(3) Considerando 90

(4) Articolo 140



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