Commercio equo e solidale. Verso una normativa nazionale quadro

Nella seduta del 3 marzo 2016 l’Assemblea della Camera, al termine della discussione e della conseguente approvazione del testo unificato delle proposte di legge C. 75 – C. 241 – C.811 – C. 2726, sono stati approvati gli ordini del giorno Matarrelli (Misto – Alternativa Libera Possibile) n. 9/75-A/1, Gregorio Fontana (Forza Italia – PDL) n. 9/75A/2, e Segoni (Misto – Alternativa Libera Possibile) n. 9/75-A/3.

Con l’o.d.g. 9/75-A/1, il Governo è impegnato a considerare la possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali ed europee sul commercio internazionale.

Con l’o.d.g. 9/75-A/2, s’invita il Governo a prendere in considerazione l’opportunità di attivarsi, per quanto di propria competenza, affinché la filiera dei prodotti classificati come “equosolidali” sia sottoposta a opportuni controlli, per evitare il rischio di manipolazioni e di contraffazioni, e affinché il trattamento dei produttori collocati all’inizio della filiera sia effettivamente ispirato ai valori dell’equità e della solidarietà.

Con l’o.d.g. 9/75-A/3, s’impegna il Governo a valutare l’opportunità di intraprendere, in sede internazionale, con particolare riguardo all’Unione Europea e all’Organizzazione Mondiale del Commercio, impegni finalizzati all’adozione di nuove misure in grado di favorire lo sviluppo delle coltivazioni e produzioni autoctone e resilienti ai cambiamenti climatici perché in grado di aumentare la capacità dell’ecosistema di ripristinare la condizione di equilibrio a seguito di un intervento esterno che può provocare un deficit ecologico.

Legislazione in itinere nel corso della corrente legislatura in materia di commercio equo e solidale

Il disegno di legge n. S. 2272 reca “Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale1”. Questo provvedimento si presenta come la prima normativa quadro, dotata di una certa organicità, per il riconoscimento e il sostegno del commercio equo e solidale.

Articolo 1. Oggetto e finalità. Si attribuisce al commercio equo e solidale (CEES) una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata, fondata sulla cooperazione internazionale e sulla giustizia sociale, attenta alla conservazione dell’ecosistema socialmente sostenibile, rispettosa dei diritti delle persone che partecipano allo scambio economico, e nell’incontro tra culture diverse; ciò per stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le relative filiere, favorendo la leale concorrenza e l’adeguata protezione dei consumatori. Pertanto sono definite e individuate le organizzazioni, i loro enti rappresentativi e quelli di promozione delle filiere e dei prodotti del CEES, costituiti su base volontaria. Anche per il loro riconoscimento pubblico sono previsti strumenti di promozione del sistema e della diffusione delle buone prassi in materia.

Art. 2. Definizioni. Rilevano sul piano dell’interpretazione autentica le definizioni quivi contenute di “commercio equo e solidale” (un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di CEES basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà; accordo finalizzato all’equità nelle relazioni commerciali); di “produttore” (di beni o di servizi, organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in un’area economicamente svantaggiata, di solito Paesi in via di sviluppo); e di accordo di commercio equo e solidale2 (di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l’accesso di quest’ultimo al mercato). Si definiscono, inoltre: il prezzo equo3; la filiera del commercio equo e solidale4; la filiera del commercio equo e solidale integrale5; il prodotto del commercio equo e solidale6.

Art. 3. Organizzazioni del commercio equo e solidale. Queste, insieme con gli “Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale”, di cui all’articolo successivo sono i soggetti della filiera integrale del CEES. Sono considerate organizzazioni del CEES i soggetti, costituiti in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività. Dette organizzazioni stipulano, in maniera prevalente, accordi di CEES e ne curano l’esecuzione ovvero distribuiscono all’ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Inoltre adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei consumatori sulle filiere del CEES e sui temi riguardanti il divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico, fondando la loro attività sulla cooperazione e sullo sviluppo di relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore. Le stesse organizzazioni sono iscritte nel registro della filiera integrale del CEES di un ente rappresentativo e s’impegnano a rispettare il relativo disciplinare. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali e gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità di organizzazione del CEES.

Art. 4. Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Sono soggetti, costituiti a base associativa con un’adeguata rappresentanza territoriale e un’ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del CEES. Questi enti approvano un disciplinare di filiera integrale del CEES, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del CEES affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito e adottino un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.

Art. 5. Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale. Sono le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno delle filiere del CEES, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati con riferimento a prodotti del CEES la cui conformità a standard riconosciuti in campo internazionale è certificata da organismi di certificazione accreditati.

Art. 6. Elenco nazionale del commercio equo e solidale. L’elenco da istituire è tenuto dalla Commissione per il CEES ed è strutturato in quattro sezioni: enti rappresentativi del CEES; organizzazioni del CEES; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del CEES; licenziatari dei marchi.

Art. 7. Commissione per il commercio equo e solidale. La Commissione è composta di rappresentanti di soggetti istituzionali e no. Vale a dire: da un dirigente del MSE, con funzioni di presidente, da un dirigente del MAE, da un rappresentante delle regioni, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del CEES, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del CEES e da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori. La Commissione: cura la tenuta dell’Elenco nazionale, esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e su quelli di promozione delle filiere; emana direttive e linee guida per l’adozione dei programmi d’informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del CEES e per l’adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del CEES; sostiene la piena trasparenza delle filiere del CEES.

Art. 8. Mutuo riconoscimento. Nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di leale collaborazione previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, è fissato il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell’Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge e che in ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del CEES e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del CEES stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

Art. 9. Tutela dei marchi e norme sull’etichettatura. Si stabilisce che i prodotti, importati o distribuiti da un’organizzazione del CEES nell’ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con delle precise denominazioni di “prodotto del commercio equo e solidale”, e altre che sono esplicitate nella normativa. Negli altri casi possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni soltanto dai licenziatari dei marchi, congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del CEES. Ne consegue che è vietato l’uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle organizzazioni, o di organizzazioni e di enti di promozione o altre denominazioni similari per le imprese e gli enti, per i soggetti che non sono iscritti nell’elenco nazionale o se questa iscrizione sia stata sospesa e revocata. Altro principio: è vietato descrivere un prodotto nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all’acquirente terzo, che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del CEES o sono stati prodotti, distribuiti o commercializzati secondo le prassi del CEES, o introdurre dei riferimenti non veritieri all’iscrizione nell’elenco nazionale. Condotte che costituiscono pratiche commerciali scorrette o ingannevoli, a seguito delle quali si prevede una tutela e amministrativa e giurisdizionale.

Art. 10. Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono sostenere iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti, per diffondere i contenuti e le prassi del CEES e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo; sostenere specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dagli stessi enti e organizzazioni, relative alle problematiche della globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione. Inoltre le medesime Istituzioni possono, in conformità a progetti presentati da organizzazioni del CEES, promuovere e sostenere iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. Stato e regioni possono inoltre concedere contributi per l’apertura o per la ristrutturazione delle sedi e per l’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili al finanziamento; concedere contributi in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di consentire la realizzazione d’investimenti legati a specifici progetti di sviluppo, e, infine, promuovere forme di sostegno per i soggetti che richiedono l’iscrizione in un registro della filiera integrale.

Art. 11. Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici. Lo Stato promuove l’utilizzo dei prodotti e dei servizi del CEES nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Nella cornice della normativa europea e nazionale e nel rispetto del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, e dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni, le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l’utilizzo di prodotti del CEES. In favore delle imprese aggiudicatrici può essere riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi dell’articolo 15, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell’oggetto del bando.

Art. 12. Giornata nazionale del commercio equo e solidale. Per promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell’Elenco nazionale. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 7. Nel nostro Paese, pervaso di retorica a tutti i livelli, si è assistito a un crescendo rossiniano di Giornate celebrative di eventi pur non particolarmente memorabili.

Art. 13. Regolamento di esecuzione. Si prevede l’emanazione del regolamento di esecuzione, che stabilisce: la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del CEES; i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell’Elenco nazionale; i requisiti, i criteri e le modalità per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall’Elenco nazionale; i criteri e le modalità attuative e i beneficiari degli interventi di cui all’articolo 10; le disposizioni per garantire l’accesso agli atti e ai documenti; le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del CEES; le modalità attuative del regime transitorio.

Art. 14. Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono previste norme di coordinamento tra legge nazionale e normative regionali, giacché la gran parte delle regioni ha già legiferato in materia o è sul punto di intervenire con provvedimenti in corso di elaborazione. Dum Romae consulitur…

Art. 15. Fondo per il commercio equo e solidale. Nello stato di previsione del MSE è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

Art. 16. Disposizioni finanziarie. Si determinano i modi per far fronte all’onere derivante dall’attuazione del precedente articolo.

Art.17. Disposizioni transitorie e finali. Sono previste delle disposizioni, che coordinano soprattutto le iniziative con riferimento all’elenco nazionale.

 

Il titolo V della Costituzione e la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni

Dalla lettura del testo, licenziato dalla Camera e ora all’esame del Senato (DDL 2272), sulla disciplina del commercio equo e solidale, emergono profili di attribuzioni legislative costituzionalmente definite.

Ex articolo 117 del titolo V (Le Regioni, le Province, i Comuni) della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in una serie di materie (v. comma 2), tra le quali i rapporti internazionali e quelli con l’Unione europea (lettera a), cui sono riconducibili la cooperazione allo sviluppo e la tutela della concorrenza.

Quanto ai marchi, di cui all’articolo 9 del citato disegno di legge (“Tutela dei marchi e norme sull’etichettatura”) la relativa disciplina è contenuta nel libro V (Del lavoro), Titolo VIII (Dell’azienda), Capo III (Del marchio) agli articoli da 2569 a 2574 e nel Codice della proprietà industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). Trattasi di una delle materie (ordinamento civile) di cui al comma 2, lettera l) dell’articolo 117 di legislazione esclusiva statale.

Tra le materie di legislazione concorrente, di cui al comma 3 dell’articolo 117 – secondo cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi, riservata alla legislazione statale – rientrano il commercio con l’estero e l’alimentazione.

La materia tout court del commercio rientra nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell’articolo 117.

Bruno Nobile

Note

1 Approvato dalla Camera in un testo unificato di quattro proposte di legge (AC. 75-241-811-2726) il 3 marzo 2016. Trasmesso al Senato il 7 dello stesso mese e annunciato in Assemblea il giorno successivo. Peraltro al Senato è stato da tempo (14.10.2014) assegnato alla Commissione Industria in sede referente il disegno di legge AS 1498 “Disposizioni per l’esercizio del commercio equo e solidale” presentato da P. Girotto (M5S e fatto proprio dal Gruppo).
2 L’accordo di commercio equo e solidale deve prevedere: 1) il pagamento di un prezzo equo; 2) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera; 3) il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione; 4) l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile; 5) l’offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l’esistenza di specifiche ragioni espressamente indicate nell’accordo; 6) adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l’adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai numeri precedenti.
3 Prezzo equo è il prezzo versato a un produttore, che consente: 1) di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie; 2) di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l’accordo di commercio equo e solidale; 3) di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto, dei processi produttivi anche in un’ottica di miglioramento dell’impatto ambientale della produzione.
4 Per filiera del commercio equo e solidale si intende l’insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto quando al produttore sono assicurate le condizioni dell’accordo di commercio equo e solidale.
5 La filiera del commercio equo e solidale integrale si verifica quando l’accordo di CEES è stipulato con il produttore da un’organizzazione del commercio equo e solidale e la distribuzione all’ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del CEES.
6 Il prodotto del commercio equo e solidale è quello prodotto realizzato, importato, distribuito o commercializzato nell’ambito della filiera del commercio equo e solidale ovvero con diciture quali “prodotto del commercio equo”, “commercio equo e solidale”, “commercio equo”, “fair trade”, “comercio justo”, “commerce équitable”.



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