Commercio equo e solidale. Rassegna delle normative regionali

In vista della approvazione di una normativa quadro nazionale sul commercio equo e solidale, ecco una rassegna della legislazione regionale attualmente esistente.

ABRUZZO
La legge regionale 28 marzo 2006, n. 7 reca “Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo”.
La Regione, tra le politiche di sostegno della cooperazione internazionale, delle iniziative di sostegno e promozione di una cultura della pace e della solidarietà e dialogo tra i popoli, culture e religioni, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione in Abruzzo dell’incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.
La Regione sostiene e agevola l’attività del commercio equo e solidale, individuando con tale definizione le imprese e i soggetti senza fini di lucro, che conformano la propria attività ai contenuti della “Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale”, approvata dall’Associazione “Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale” (AGICES) nel settembre 1999.
Successivamente è intervenuta la Legge regionale 4 gennaio 2014 n. 5 recante “Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale”.
È stato riaffermato che la Regione promuove e sostiene le attività di cooperazione internazionale e di partenariato internazionale per contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.
Tra le azioni concernenti gli Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale, si prevede, tra le altre, quella volta alla promozione e al sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione.

BASILICATA
Per l’Assemblea della Regione del 25 settembre 2012 era prevista all’o.d.g., tra i diversi argomenti, la proposta di legge in materia di commercio equo e solidale, a firma consiglieri del SEL, del PD, dell’IDV e del PSI.
Erano state proposte norme per incentivare nella Regione lo sviluppo e la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale e di garantire che i prodotti immessi sul mercato con la denominazione di “commercio equo e solidale” presentino una serie di caratteristiche, a garanzia del consumatore, coerenti con quelle definite a livello internazionale dagli organismi di settore.
La proposta di legge non si tradusse in legge regionale prima della scadenza della Consiliatura regionale avvenuta il 19 gennaio 2012.

CALABRIA
Non si evidenziano iniziative legislative per disciplinare il commercio equo e solidale.

CAMPANIA
Il 17 luglio 2015 veniva assegnata alla Commissione consiliare competente la proposta di legge “Riconoscimento e sostegno delle Organizzazioni di commercio equo e solidale”.
Allo stato non risulta che la proposta sia stata tradotta in legge.

EMILIA-ROMAGNA
La legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 reca “Disciplina e intervento per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna”.
La Regione, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l’ambiente.
All’uopo la Regione favorisce una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili; promuove una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale; sostiene, anche economicamente, iniziative finalizzate al perseguimento degli enunciati obiettivi.
La legge definisce il commercio equo e solidale, ne individua i soggetti, definisce i prodotti del commercio equo e solidale, promuove interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, indice la Giornata regionale del commercio equo e solidale.
Si precisa inoltre che le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti d’importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato.

FRIULI VENEZIA GIULIA
La legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 reca “Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale”.
La Regione riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori prevalentemente di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, per favorire l’accesso al mercato dei produttori marginali e perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
Detti obiettivi si perseguono con l’informazione dei consumatori per favorire acquisti responsabili; il sostegno, anche economico, d’iniziative e progetti, in armonia per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
La legge 23/2014 definisce il commercio equo e solidale e il prezzo equo, ne individua i prodotti, elenca le organizzazioni del commercio equo e solidale, promuove e sostiene interventi per la diffusione di tale commercio, patrocina la Giornata regionale e fiera del commercio equo e solidale.
Si precisa che tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa dell’UE “de minimis”.

LAZIO
La legge regionale 4 agosto 2009, n. 20 reca “Disposizioni per l’altra economia nel Lazio”.

La legge regionale 4 agosto 2009, n. 20 reca “Disposizioni per la diffusione dell’altra economia nel Lazio”.
La Regione, nel rispetto dei principi statutari diretti alla promozione dello sviluppo civile, sociale, economico e al rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo, riconosce e sostiene l’altra economia, da intendere come la modalità di svolgimento dell’attività economica che consente il conseguimento di obiettivi di interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente e in particolare più trasparenti, solidali e partecipati. Tale modalità, applicabile sia alla domanda che all’offerta, è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti piuttosto che del capitale, su un’equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente.
L’altra economia riguarda più ambiti: agricoltura biologica; produzione di beni eco-compatibili; commercio equo e solidale; consumo critico; finanza etica; risparmio energetico ed energie rinnovabili; riuso e riciclo di materiali e beni; sistemi di scambio non monetario; software libero; turismo responsabile.
Per commercio equo e solidale s’intende l’attività di cooperazione economica e sociale finalizzata a consentire o migliorare l’accesso al mercato dei produttori o venditori di beni e servizi, organizzati in forma collettiva, che operano nelle aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo.
Tale attività si realizza sulla base delle seguenti condizioni: pagamento ai produttori e venditori di un prezzo equo e concordato, tale da garantire agli stessi un livello di vita adeguato e dignitoso; pagamento ai produttori e venditori, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell’ordine; rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei diritti dei lavoratori, compresi quelli sindacali e retributivi, di tutela del lavoro minorile senza discriminazione di alcun genere; sussistenza di un rapporto continuo tra produttori e acquirenti per la realizzazione, da parte di questi ultimi, d’iniziative volte al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti o dei servizi, sia delle condizioni di vita e di sviluppo della comunità locale cui i produttori appartengono; progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione; trasparenza di tutte le fasi, comprese quelle organizzative, che costituiscono l’attività di cooperazione economica e sociale.

LIGURIA
La legge 13 agosto 2007, n. 32 (“Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria”) riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Liguria dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l’ambiente.
Il commercio equo e solidale rappresenta un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato a ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori e i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo.
Questa forma di commercio, attraverso una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, prevede: il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso; il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell’ordine; la tutela dei diritti, anche sindacali, dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, e inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile; un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest’ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l’assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale.

LOMBARDIA
Con la legge regionale 30 aprile 2015, n. 9 si dettano disposizioni per il “Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale”.
La Regione riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione che, senza scopo di lucro, è volta a realizzare scambi commerciali con i produttori che valorizzano le produzioni, le tradizioni e le colture autoctone, per consentire l’accesso al mercato ai produttori marginali, che perseguono un modello di sviluppo sostenibile e produttivo, fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
Questa forma di commercio è riconosciuta dalla Regione quale rilevante sostegno alla crescita economica e sociale dei produttori, sia dei paesi in via di sviluppo sia del territorio regionale lombardo, come pratica di un archetipo di economia partecipata, attenta alla conservazione dell’ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti coinvolti, oltre che nella promozione dell’incontro fra culture diverse.
La Regione riconosce, altresì, il ruolo svolto dalle organizzazioni di commercio equo e solidale che, attraverso lo scambio economico, educano la persona a scelte di consumo responsabili e consapevoli delle conseguenze verso il produttore.
Per concorrere alla promozione e alla diffusione del commercio equo e solidale, della sua cultura e dei suoi prodotti la Regione riconosce e sostiene le organizzazioni di commercio equo e solidale e ne favorisce lo sviluppo.
Si definisce commercio equo e solidale l’attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate, organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato. Esso è regolato da accordi di lunga durata che prevedono i seguenti requisiti: il pagamento di un prezzo equo dei prodotti e dei servizi acquistati; misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e del servizio realizzati dal produttore, dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene; il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione; la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi, in modo da garantire al consumatore informazioni sulla ripartizione del prezzo lungo la filiera; l’obbligo del produttore di: garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del lavoro; remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa; rispettare i diritti sindacali, in particolare i diritti della donna; non ricorrere al lavoro infantile e non sfruttare il lavoro minorile, agendo nel rispetto della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia; la proposta contrattuale del committente di acquisto di prodotti e servizi, accompagnata dall’offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell’ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori.
Quanto al prezzo equo s’intende il corrispettivo versato a un produttore quando questo consenta di: erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie; coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l’accordo di commercio equo e solidale; programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi.
La legge 9/2015 detta altresì norme sui prodotti del commercio equo e solidale; sulle Organizzazioni di commercio equo e solidale; sulle tipologie d’intervento; sull’Albo regionale delle cooperative sociali; sulla Consulta regionale del commercio equo e solidale; in materia di aiuti di Stato.

MARCHE
La legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 disciplina gli “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”.
La Regione riconosce al commercio equo e solidale un valore sociale e culturale nell’ambito del proprio territorio, quale forma di cooperazione finalizzata a promuovere l’incontro e l’integrazione tra culture diverse e a sostenere la crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.
Il commercio equo e solidale è un’attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato.
La Regione promuove e sostiene: lo sviluppo di una rete del commercio equo e solidale sul territorio marchigiano, per favorire l’accesso al mercato da parte dei produttori svantaggiati appartenenti ai Paesi in via di sviluppo; la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale anche fra gli enti locali e gli enti pubblici; forme di micro-credito e di finanza etica; attività educative, d’informazione e di sensibilizzazione sul tema del commercio equo e solidale.
Il commercio equo e solidale è definita attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato.
Il commercio equo e solidale, attraverso una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, assicura: il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso; il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell’ordine; la tutela dei diritti dei lavoratori nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute, alla sicurezza e alla retribuzione, senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile; un rapporto continuativo tra produttore e acquirente, garantito da accordi di lunga durata, che prevede a carico di quest’ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l’assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale; il progressivo miglioramento degli standard ambientali di produzione; la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi.
Si definiscono quindi le organizzazioni e i prodotti del commercio equo e solidale. S’istituisce il Registro regionale; si prevedono interventi per la diffusione del commercio equo e solidale. Viene, infine, indetta la Giornata e conferenza regionale del commercio equo e solidale.

MOLISE
Nella Regione non si rilevano leggi o progetti di legge espressamente rivolti a disciplinare il commercio equo e solidale. Si può, in termini generali, tener conto di quanto dispone la legge regionale 29 agosto 2005, 29, che prevede “Interventi regionali in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed i paesi in via di transizione, di solidarietà internazionale e di promozione di una cultura di pace”.
Si dispone, infatti, che la Regione riconosce nella cooperazione internazionale, attuata secondo i principi fondamentali di pace, giustizia e solidarietà e nel rispetto dei diritti umani, la condizione imprescindibile per lo sviluppo globale dei popoli e delle nazioni e con tale legge s’intende contribuire al loro conseguimento, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.

PIEMONTE
La legge regionale n. 26 del 28 ottobre 2009 detta “Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale”.
La Regione agevola le relazioni commerciali fra produttori del Sud del mondo e consumatori piemontesi, al fine di restituire dignità ai produttori sostenendone la crescita economica e sociale. A tali fini la Regione valorizza il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni del commercio equo e solidale operanti nel territorio regionale che, col sostegno dei consumatori, contribuiscono a uno sviluppo sociale, economico e ambientale eticamente sostenibile, offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e salvaguardando i diritti dei lavoratori.
La Regione promuove altresì le condizioni affinché con una maggiore conoscenza e diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale si affermi un modello di consumo socialmente responsabile.
Per commercio equo e solidale s’intende un partenariato commerciale con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo che prevede: il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso; l’anticipazione al produttore, qualora richiesta, di una parte del prezzo al momento dell’ordine; la tutela dei diritti dei lavoratori nelle condizioni di lavoro con riferimento alla salute, alla sicurezza e alla retribuzione, senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile; un rapporto continuativo fra produttore e acquirente, garantito da accordi di lunga durata, che prevede a carico di quest’ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e delle condizioni di vita della comunità locale; il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione; la trasparenza della filiera, anche nei confronti dei terzi.
Si dettano quindi norme per l’individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale, da iscrivere nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, di seguito denominato elenco regionale.
Sono in seguito definiti i prodotti del commercio equo e solidale, s’individuano le tipologie d’intervento per la diffusione del commercio equo e solidale, viene indetta la Giornata regionale del commercio equo e solidale, si prevede la notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

PUGLIA
La legge 1° agosto 2014, n. 32 reca “Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”.
La Regione, riconosce il valore sociale, culturale ed educativo del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a consentire l’accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
Il commercio equo e solidale è un’attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l’attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti requisiti: il pagamento di un prezzo equo; misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene; il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione; la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi.
La legge individua quindi i soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell’elenco regionale, individua prodotti del commercio equo e solidale, indìce la Giornata regionale del commercio equo e solidale.

SARDEGNA
Non risultano specifiche normative regionali dirette a promuovere e sostenere il commercio equo e solidale.

SICILIA
Non risultano specifiche normative regionali dirette a promuovere e sostenere il commercio equo e solidale.

TOSCANA
Con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 si dettano “ Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana”.
La Regione riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione in Toscana dell’incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei paesi in via di sviluppo, detta criteri e modalità per gli incentivi alle impresealle imprese del settore , individua I prodotti e I soggetti del commercio equo e solidale, detta I criteri e le modalità per gli incentivi alle imprese del settore, dà indicazioni per l’introduzione di questi prodotti nelle mense pubbliche e nei punti di somministrazione interni.
Quindi si prevedono agevolazioni in favore dei soggetti del commercio equo e solidale e si istituisce la Giornata del commercio equo e solidale.

TRENTINO ALTO ADIGE
La legge della provincia autonoma di Trento 17 giugno 2010, n. 13 disciplina la “Promozione e sviluppo dell’economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese”.
La Provincia riconosce e sostiene l’economia solidale nell’ambito d’interventi finalizzati alla valorizzazione dell’economia responsabile e sostenibile.
Per “economia solidale” s’intende lo svolgimento dell’attività economica e culturale che consente il conseguimento di obiettivi d’interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.
L’Allegato A della legge individua i settori dell’economia solidale, tra i quali il commercio equo e solidale, inteso come attività di cooperazione economica e sociale finalizzata a consentire o migliorare l’accesso al mercato dei produttori o venditori di beni e servizi, organizzati anche in forma collettiva, che operano nelle aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo. Tale commercio si realizza sulla base delle seguenti condizioni: pagamento ai produttori e ai venditori di un prezzo equo e concordato, tale da garantire loro un livello di vita adeguato e dignitoso; pagamento ai produttori e ai venditori, se richiesto, di una parte del prezzo al momento dell’ordine; rispetto dei principi stabiliti nella carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori; sussistenza di un rapporto continuativo tra produttori e acquirenti per la realizzazione, da parte di questi ultimi, di iniziative volte al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti o dei servizi, sia delle condizioni di vita e di sviluppo della comunità locale cui i produttori appartengono; progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione; trasparenza di tutte le fasi, comprese quelle organizzative, che costituiscono l’attività di cooperazione economica e sociale.
Le organizzazioni di commercio equo e solidale devono possedere un accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale adottata dall’assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES), dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.
Le organizzazioni di commercio equo e solidale, in particolare svolgono: attività di commercio equo e solidale nel territorio provinciale acquistando, distribuendo o commercializzando all’ingrosso o al dettaglio i prodotti in seguito indicati; la propria attività secondo principi di trasparenza rispetto alla ripartizione del prezzo tra i soggetti coinvolti nella catena produttiva, e, rispetto alla filiera produttiva, con riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione; attività di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario fra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico; attività di formazione a favore degli operatori e dei produttori.
Rientrano tra i prodotti del commercio equo e solidale: i prodotti certificati da un ente preposto alla certificazione di prodotti di commercio equo e solidale conforme alle norme ISO (International Organization for Standardization), che attribuisce il marchio di garanzia secondo quanto stabilito a livello internazionale; i prodotti realizzati da produttori in possesso dell’accreditamento previsto.

Non risulta invece alcuna normativa specifica da parte della Provincia autonoma di Bolzano.

UMBRIA
L’Umbria, con l’approvazione della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (“Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria”) riconosce il ruolo sociale delle organizzazioni del commercio equo e solidale e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel rispetto delle norme comunitarie e statali concernenti la tutela della concorrenza.
Si prevede che la Giunta regionale, anche in collaborazione con gli operatori delle richiamate Organizzazioni promuove specifiche iniziative d’informazione ed educazione nelle scuole, finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore a essere informato sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla produzione e commercializzazione dei prodotti di natura equa e solidale.
A tal fine la Giunta approva il bando annuale per la concessione di contributi per la quale sono predisposte una modulistica e una griglia di criteri di valutazione per progetti che possono essere presentati, da parte delle stesse organizzazioni iscritte al registro regionale, d’istituti scolastici e di enti locali dell’Umbria.
Si prevede altresì l’istituzione della “Giornata del commercio equo e solidale”. Presso la Giunta regionale è istituito il Registro degli operatori del commercio equo e solidale, al quale sono iscritti imprese e soggetti che senza fine di lucro operano in forma stabile e continuativa nel territorio. La prevista Consulta regionale del commercio equo e solidale formula le proposte per gli interventi programmatici e legislativi della Regione in materie attinenti a tale forma di commercio.

VALLE D’AOSTA
Non risultano specifiche iniziative volte a normare la materia del commercio equo e solidale.

VENETO
La legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6 reca “Interventi per il sostegno alle Organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n.55 Interventi regionale per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà”.
La Regione riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a consentire l’accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
La Regione persegue detti obiettivi attraverso una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili; una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale; il sostegno, anche economico, d’iniziative e progetti per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà.
Per le descritte finalità la legge individua i prodotti e i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Veneto.

Bruno Nobile



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