Claim comparativi, questione PL, risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio Avvocato Dongo,

Le chiedo un parere sul prodotto “Valsoia light”, rispetto all’indicazione offerta sul sito internet che cita un paragone “rispetto alla media delle bevande di soia più vendute. Sono state prese in considerazione le prime 10 referenze di BEVANDE DI SOIA corrispondenti al 49% del volume di mercato, esclusa la marca commerciale. (Fonte Nielsen, Servizio Market Track, dati a volume Distribuzione Moderna, AT Febbraio 2016.)”.

Molte grazie

Tommaso


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Tommaso,

Il c.d. Nutrition and Health Claims Regulation (NHC), (1) per quanto attiene ai claim comparativi di tipo nutrizionale, prevede quanto segue.

‘Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, (2) il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto. (3)
Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell’alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un’indicazione, compresi alimenti di altre marche.’ (reg. CE 1924/06, articolo 9).

Vale a dire che la comparazione deve venire eseguita raffrontando il singolo prodotto con la media dei prodotti alimentari più venduti sul mercato di riferimento, che appartengano alla stessa categoria. (4)

Nell’ambito della stessa categoria di alimenti inoltre, ai fini della comparazione bisogna escludere quei prodotti che – pur figurando tra i più venduti – a loro volta già vantino prerogative nutrizionali (es. light, ‘ridotto contenuto di…’, ‘meno…’), ai sensi dell’applicazione del NHC. (5)

Nel caso in esame, l’operatore Valsoia ha correttamente proceduto a un’analisi di mercato sui prodotti più venduti nell’ambito della categoria di riferimento. E tuttavia, le società che provvedono a tali analisi non sono in grado di fornire dati disaggregati sui prodotti PL (private label), quando pure essi figurino ai primi posti nelle vendite. In difetto di autorizzazione a divulgare tali dati da parte degli operatori della GDO, così almeno viene riferito.

Di conseguenza, l’operatore non è in grado di identificare i singoli prodotti a private label che pure contribuiscano in misura significativa al volume complessivo delle vendite nell’ambito di una categoria. E risulterebbe arbitrario – oltreché indimostrato e perciò censurabile – teorizzare da parte sua la prevalenza sul mercato nazionale al dettaglio di questa o quella SKU (6) a marchio di questo o quell’operatore, sui canali GDO e discount.

indagini-di-mercato

L’unica soluzione che appare ragionevole è dunque quella adottata, in questo caso, da Valsoia. Vale a dire, identificare quale termine di paragone la media dei prodotti di marca – ‘esclusa la marca commerciale’ (PL) più venduti sul mercato nazionale. Con l’accortezza di precisare la rappresentatività del campione di riferimento.

Linee guida per l’applicazione omogenea dei claim comparativi sarebbero certo utili, anche al fine di chiarire situazioni come quella in esame. Sarebbe altresì opportuno condividere, ad esempio, la periodicità entro cui ragionevolmente provvedere all’aggiornamento delle analisi di mercato, e così dei calcoli comparativi, e delle etichette.

Cordialmente

Dario

Note

(1) V. reg. CE 1924/06 e successive modifiche
(2) Cfr. dir. 2006/114/CE ‘concernente la pubblicità ingannevole e comparativa
(3) Sotto tali aspetti è palesemente illegale, ad esempio, il raffronto tra 1 litro di acqua Sangemini e 250 ml di latte. Si vedano gli articoli http://www.greatitalianfoodtrade.it/sangemini-pubblicita-ingannevole/ e http://www.greatitalianfoodtrade.it/milk-sounding-la-parola-allantitrust/
(4) La categoria di alimenti va individuata, secondo interpretazione costante, avendo cura sia della medesima occasione di consumo (es. prima colazione, snack, pietanza principale nell’ambito di un pasto, dessert, etc.), sia dell’identità di materie prime (es. bevande di riso o soia, non comparabili con il latte). Nonché tenuto conto della similarità del processo produttivo (che rende perciò non comparabili, ad esempio, un formaggio fresco a pasta filata con un formaggio stagionato a pasta dura)
(5) Tale è il significato della previsione di cui al secondo comma dell’articolo 9 del reg. CE 1924/06
(6) Stock Keeping Unit, a tal fine intesa come singola referenza, o ‘tipo di prodotto’, immesso sul mercato



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