Carenza di rintracciabilità uguale reato. Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 5 della legge 283/1962, in ragione della carenza di rintracciabilità degli alimenti venduti in un negozio. Tolleranza zero nei confronti di un piccolo dettagliante di provincia, con interpretazione creativa del diritto. (1)

La salsiccia d’origine ignota

Il personale ispettivo della ASL – nel corso di ispezione presso un esercizio commerciale nella Sabina (a Montopoli, provincia di Rieti) – rilevava la presenza di 18 Kg di salsiccia di cinghiale di ‘origine ignota’. Più precisamente le carni, custodite nella cella frigorifera, si trovavano all’interno di buste prive di etichettatura.

Il difetto di registrazione di tali merci in ingresso – e dunque, in violazione del requisito a base della rintracciabilità, come prescritta dal General Food Law – induceva gli ispettori a trasmettere alla Procura della Repubblica una notizia di reato.

Legge 283/62, articolo 5, lettera ‘b’

Il magistrato inquirente a sua volta contestava al titolare dell’esercizio di vendita il reato di cui all’articolo 5, lettera ‘b’, della legge 283/1962. Fattispecie che punisce la vendita o detenzione per la vendita di alimenti ‘in cattivo stato di conservazione’. E il Tribunale di Rieti, nell’accogliere la tesi accusatoria, condannava l’imputato alla pena di 6 mila euro di ammenda.

Il reato in questione è stato oggetto di copiosa giurisprudenza, in quasi 57 anni di applicazione. Con interpretazioni controverse in sede di merito e di legittimità, nel mare magnum di una casistica estremamente variegata. Nei mesi scorsi ad esempio, la Corte di Cassazione ha indicato l’esigenza di dimostrare in concreto il cattivo stato di conservazione degli alimenti. (2)

Carenza di rintracciabilità uguale a cattivo stato di conservazione (?)

Nel caso in esame, l’assenza di documenti di sorta idonei a rintracciare l’origine delle carni ha indotto gli ermellini a ‘ritenere pericoloso (cioè potenzialmente foriero di rischi per la salute) il prodotto non tracciabile. (…) E tale violazione è sufficiente ad integrare il reato in questione, perché non è necessario a tal fine che vi sia un effettivo danno alla salute’. (3)

‘Ai fini della configurabilità del reato in esame, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza’. (4)

Il giro di vite (spannata)

I supremi giudici sono giunti a statuire, nel caso in esame, che ‘vi è stata dunque una violazione del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche e di conservazione, che involgono anche le regole sulla tracciabilità del prodotto’. Sebbene il rappresentante della pubblica accusa avesse chiesto l’annullamento senza rinvio – cioè la cassazione – della sentenza di condanna di primo grado.

Gli ermellini hanno dato un giro di vite per punire una fornitura ‘in nero’ – benché, indubbiamente, foriera di potenziale pericolo (5) – con una norma desueta, riferita a tutt’altra fattispecie. Ma la vite è spannata, poiché il reato di cui all’articolo 5, lettera ‘b’, L. 283/62 non punisce qualsivoglia ‘violazione del c.d. ordine penale alimentare’, bensì precisamente il cattivo stato di conservazione degli alimenti, da verificarsi in concreto.

Estendere la configurabilità del reato in questione alla violazione di obblighi introdotti a partire dall’1.1.05 (43 anni dopo!) – i quali oltretutto attengono alla conservazione dei documenti, e non degli alimenti – è il segno della vite spannata. La fornitura in nero punita con una norma penale in bianco, al di là del bene e del male e della Costituzione della Repubblica italiana.

Rintracciabilità, la sanzione (amministrativa) da applicare

La violazione degli obblighi di rintracciabilità degli alimenti di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 178/02 è specificamente punita mediante apposita sanzione amministrativa che vi fa esplicito richiamo. (6) La norma sanzionatoria da applicare è dunque sicuramente l’articolo 2 del d.lgs. 190/06.

Bisogna evitare l’inutile congestione dell’apparato giudiziario, per prevenire interpretazioni ‘creative’ (un eufemismo) come quella citata. E riflettere seriamente sull’urgenza di una riforma del regime delle sanzioni penali e amministrative da applicare alle violazioni delle norme dei settori agroalimentari e contigui. (7)

Dario Dongo

Note

(1) Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza 25.10.19, dep. 12.12.19, n. 50348

(2) Nel caso citato, la stessa Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha statuito l’insussistenza del reato nel caso di detenzione per la vendita di alimenti scaduti, in assenza di prova concreta sul loro cattivo stato di conservazione. V. precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/vendita-di-alimenti-scaduti-non-è-sempre-reato-cassazione

(3) Si cita al riguardo la precedente Cass. Sez. III, 9.6.16 n.31035 (Rv. 267378 – 01), secondo cui ‘integra il reato di cui all’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, la preparazione di alimenti in violazione delle disposizioni sulla tracciabilità della materia prima

(4) Così Sez. Unite 19.12.01 n. 443 (Rv. 220717), Sez. III, 17.1.14, n. 6108 (Rv. 258861), Sez. III, 20.4.10, n. 15094, etc.

(5) Il rischio, si noti bene, può attenere alla sicurezza alimentare ma anche alla potenziale diffusione di zoonosi. Quali la peste suina africana, a tutt’oggi non eradicata dalla Regione Sardegna (v. https://www.izs-sardegna.it/quaderni/Peste%20Suina%20trifolder.pdf)

(6) Cfr. d.lgs. 190/06, ‘Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare’, articolo 2

(7) Si vedano anche i precedenti articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-pubblici-ufficiali-al-via-il-regolamento-ue-2017-625, https://foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/al-governo-che-verrà-alcuni-spunti-di-programma-per-il-made-in-italy-agro-alimentare



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