- 04/01/2016
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie
Via libera dal Ministero della Salute all’impiego del carbone vegetale nei prodotti da forno. Con la nota 47415, pubblicata il 22 dicembre 2015, il dicastero ha sgomberato il campo dagli equivoci e fornito alcuni chiarimenti – anticipati da Food and Agriculture REquirements su questo sito – sulle regole per produrre, denominare ed etichettare i prodotti da forno al carbone vegetale.
Carbone aggiunto come ingrediente salutare
L’impiego del carbone attivo negli alimenti per il suo effetto benefico sulla salute è ammesso e disciplinato dal regolamento UE n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari diversi da quelli utili alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
Per il carbone attivo l’indicazione salutista è: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Tale indicazione è ammessa se l’alimento contiene 1g di carbone attivo per porzione quantificata e va accompagnata dall’informazione che “l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.
Carbone aggiunto come colorante
L’aggiunta di carbone vegetale ai prodotti “della panetteria fine” con funzione di colorante (E153) è ammessa e disciplinata dal regolamento CE n. 1333/2008 All. II Parte E per le condizioni d’impiego (dosi e prodotti alimentari) e dal regolamento CE n. 231/2012 per i requisiti di purezza dello stesso additivo.
Se il carbone vegetale è aggiunto all’alimento quale additivo colorante, è vietato aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto riferimenti agli effetti benefici per l’organismo umano.
Denominazione
Qualunque sia lo scopo per il quale è addizionato di carbone vegetale/carbone attivo, il prodotto da forno così ottenuto non può essere denominato “pane”, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, sia che si tratti di prodotto preconfezionato, sia che rientri nella categoria dei prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67).
(Redazione)