Camoscio d’Oro, denominazione e misteri. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

Ti sottopongo le “Fette Morbidissime” Camoscio d’Oro, acquistate ieri presso una catena della grande distribuzione a Voghera.
L’etichetta è priva dell’indicazione d’origine del latte utilizzato. Tra l’altro, qual è la denominazione di vendita? Fette morbidissime di che cosa?
Sulla confezione c’è un riferimento al produttore, “Confezionato in atmosfera protetta, Savencia Fromage & Diary Italia Spa, Strada Provinciale 107, 26816 Ossago Lodigiano (LO)”. Tutto scritto in caratteri talmente piccoli da dover ricorrere alla lente d’ingrandimento.

Grazie

Attilio Barbieri

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Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Attilio,

È sempre un piacere confrontarsi con Te e i nostri lettori su questi temi.

L’etichetta in esame è senza dubbio critica e misteriosa nella prima tra le informazioni obbligatorie, la denominazione dell’alimento. Si riferisce a una ‘specialità lattiero-casearia’, che tuttavia sfugge alla nomenclatura della OCM unica (1) e della Convenzione di Stresa.

Il ricorso a una denominazione descrittiva come quella proposta è subordinato all’assenza di una denominazione legale, o usuale, applicabile. Ma il settore merceologico di riferimento è soggetto alle normative sopra citate. In ragione delle quali il prodotto recante nome commerciale ‘Fette Morbidissime’ deve potersi inquadrare, alternativamente, in una delle rispettive categorie di ‘formaggio’ o ‘formaggio fuso’.

L’estensione della shelf life del prodotto induce a credere che il prodotto lattiero-caseario in questione sia stato sottoposto a una fusione, o comunque a un processo di pastorizzazione o sterilizzazione idoneo a inibire le attività dell’acqua.

La lista ingredienti non rivela d’altra parte la presenza dei sali di fusione, che sono caratteristici dei formaggi fusi. (2) Ed è dunque plausibile, in assenza di notizie sul processo di lavorazione, che le ‘Fette morbidissime’ possano anche venire denominate come formaggio, di cui a ben vedere riportano i componenti essenziali.

La denominazione dell’alimento deve in ogni caso venire precisata, sulla base degli ingredienti utilizzati e delle caratteristiche del processo di lavorazione. Riferendosi, inevitabilmente, a una delle due categorie proposte. Tenuto altresì conto che l’utilizzo del carbonato di calcio è ammesso in entrambe, senza presentare perciò problemi di sicurezza alimentare. (3)

L’altezza dei caratteri e la leggibilità delle informazioni obbligatorie in etichetta vanno verificate dal vino, sulla confezione originale. Da parte delle autorità che risulteranno infine delegate ai relativi controlli pubblici ufficiali. Una volta che il fatidico ‘decreto sanzioni’ per le violazioni del reg. UE 1169/11 sarà finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore.

La sede dello stabilimento di produzione non è prescritta su alimenti realizzati in altri Paesi membri. (4) E il bollo sanitario – che già di per sé potrebbe assolvere a tale requisito d’informazione, oltreché in ogni caso prescritto sui prodotti di origine animale (5) – indica uno stabilimento francese.

L’origine del latte a sua volta non risulta obbligatoria, nel rispetto del principio del
mutuo riconoscimento di merci realizzate in altri Paesi membri nel rispetto delle regole comuni.

L’operatore responsabile per l’informazione al consumatore (6) – al quale si raccomanda di rivedere la denominazione dell’alimento, per le ragioni di cui sopra – risulta infine correttamente identificato, mediante citazione della ragione sociale e dell’indirizzo di una società di capitali avente sede in Italia. (7)

Un caro saluto

Dario

Note

(1) V. reg. UE 1308/2013
(2) Senza peraltro che la Convenzione di Stresa preveda l’impiego obbligatorio di sali minerali nella produzione dei formaggi fusi, ndr
(3) Cfr. reg. CE 1333/08, reg. UE 1129/11
(4) V. d.lgs. 145/17, articolo 7
(5) Cfr. reg. CE 853, 854/2004 (regolamenti c.d. Igiene 2 e Igiene 3)
(6) Ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 8.1
(7) Si annota, al riguardo, la coincidenza di sede con la Ferrari Giovanni Industria Casearia SpA



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