- 03/12/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Caro Dario,
dopo avere letto il Tuo articolo sui ‘biscotti della salute’ ho trovato a scaffale di supermercato un sacchetto di biscotti presentati così, che pare siano realizzati “solo con materie prime e ingredienti di elevata qualità e genuinità”. Salvo poi essere fatti con olio di palma, che sinceramente non mi sembra così “tradizionale” come tanto decantato.
Cosa ne pensi?
Grazie tante,
Anna
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Anna,
il riferimento generico alla salute – che campeggia, in caratteri cubitali sul fronte della confezione in esame – deve venire sostenuto da un health claim specifico, autorizzato a livello europeo. (1) A maggior ragione in quanto associato ad altro attributo, ‘nutriente’, che a sua volta ricade nel campo di applicazione del regolamento Nutrition & Health Claims (NHC).
Poiché l’etichetta tuttavia difetta di qualsivoglia indicazione salutistica conforme alla citata normativa, si configura una violazione della stessa. Il responsabile dell’informazione al consumatore (2) si espone così al rischio di
una sanzione amministrativa di importo variabile tra 5.000 e 10.000€.
La ‘elevata qualità’ degli ingredienti, a sua volta, deve venire dimostrata. L’operatore deve quindi essere in grado di spiegare sotto quali aspetti le materie prime impiegate sul prodotto si distinguano, in termini qualitativi, rispetto alla media. E fornirne adeguata prova, in relazione a tutte le ‘materie prime e ingredienti‘ cui è indistintamente riferito il vanto. (3) Una dimostrazione non facile, poiché si tratta di commodities (quali farina, zucchero, grasso di palma, sale).
L’olio di palma – di cui pure implicitamente si vantano ‘elevata qualità e genuinità’ – dovrebbe oltretutto venire sottoposto ad apposite analisi di laboratorio non solo in fase di autocontrollo ma anche nel controllo pubblico ufficiale. Al preciso scopo di verificare l’assenza di quei contaminanti genotossici e cancerogeni (2-MCPD, 3-MCPD, GE) che possono residuare in tale grasso a causa dell’invasività del suo processo di raffinazione. (4)
La lista ingredienti, nell’etichetta dei ‘biscotti della salute’ Russo, è invece l’area che presenta una criticità immediata. A causa dell’enigmatica voce ‘cereali maltati’, che potrebbe celare la presenza di ingredienti allergenici ulteriori rispetto al frumento. Quali orzo, segale, avena, farro, grano khorasan, loro ceppi ibridati o prodotti derivati. (5) Sono altresì inammissibili i riferimenti a ‘cereali contenenti glutine’ e ‘frutta con guscio’. (6)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Cfr. reg. CE 1924/06, articolo 10.3. Per l’elenco degli health claim autorizzati in Europa, si fa rinvio al testo consolidato del reg. UE 432/12
(2) Vale a dire, l’operatore con il cui marchio l’alimento viene immesso sul mercato, ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 8.1
(3) Si configura, in difetto, una violazione del reg. UE 1169/11, articolo 7.1.c
(4) Ed è ovvio come la malaugurata presenza di residui dei citati contaminanti potrebbe indurre a valutare la pericolosità dell’alimento, ai sensi del reg. CE 178/02, articolo 14. Innescando le doverose azioni correttive di cui all’articolo 19 del citato regolamento, oltre alla trasmissione di notizia di reato per il delitto di vendita di sostanze alimentari nocive (codice penale, articoli 444 e 452)
(5) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato II, punto 1
(6) Per le sanzioni a tale ultimo riguardo, si veda l’articolo Allergeni tracce e sanzioni