Barrette proteiche per sportivi, regole e responsabilità. Risponde l’avv. Dario Dongo

Caro Dario,

ho letto su Great Italian Food Trade il Tuo articolo sulla illeggibilità delle informazioni obbligatorie su alcune barrette proteiche per sportivi. Te ne sottopongo un’altra, foto allegate, con richiesta di commenti.

Grazie

Claudio


 

Caro Claudio,
A seguito della Tua segnalazione abbiamo recuperato in diretta sul web le etichette di varie barrette proteiche per sportivi a marchio Why Sport commercializzate in Italia. Più facili a leggersi ma altrettanto fuorilegge.

Il regolamento (UE) 1169/11 – se pure, solo in Italia, ancora privo di un apposito regime sanzionatorio – rimane la disciplina da applicare nell’intera UE. L’informazione al consumatore sui prodotti alimentari deve perciò seguire le relative prescrizioni, ogni qualvolta essi vengano immessi nel Mercato interno.

L’etichetta in esame merita l’immediato ritiro e sequestro, da parte delle autorità sanitarie competenti, di ogni referenza così confezionata. La dicitura ‘prodotto in uno stabilimento ove presenti altri allergeni è invero emblematica dell’assoluta inidoneità del sistema di autocontrollo. Oltreché rivelare la pericolosità dell’alimento per una pluralità indistinta di consumatori. (1)

Si aggiungono intollerabili vizi nell’indicazione di ingredienti allergenici (es. ‘albume’, senza precisare ‘uovo’, ripetutamente). La carenza di citazione della composizione di ingredienti composti (es. pasta di nocciole). E alcuni enigmi, ad esempio sul perché lo sciroppo di glucosio e lo sciroppo di maltitolo siano evidenziati come fossero allergeni.

Un’ulteriore violazione delle regole vigenti, suscettiva di considerazione da parte del giudice penale, attiene alla dicitura ‘ricoperto cioccolato gianduia‘. (2) I cui elementi essenziali paiono mancare, secondo quanto riferito nell’apposita area della lista ingredienti. (3)

Si annotano poi diverse infrazioni delle regole comuni:

– nella lista ingredienti, ove è riferita la presenza di ‘oli vegetali’ non meglio identificati. Oltreché ingredienti la cui denominazione è carente, poiché identificata con marchi registrati privi di significato per il consumatore medio, (4)

– nella dichiarazione nutrizionale, costruita secondo uno schema obsoleto, non conforme a quello previsto dal reg. UE 1169/11.

Rimane da chiedersi chi sia l’operatore responsabile delle anzidette violazioni. In difetto di informazioni sull’identità del produttore e sulla sede dello stabilimento, pare ci si debba rivolgere al distributore per ottenere i chiarimenti dovuti.

Dario Dongo

Note

(1) Altresì significativa, nella sua pericolosa indeterminazione, l’avvertenza ‘non consumare in caso di allergie e/o intolleranze alimentari‘. Quali allergie e/o intolleranze?
(2)
L’impiego della denominazione di vendita ‘cioccolato alle nocciole gianduia’ o simili è soggetto ad appositi vincoli legali. Dovendosi riferire a prodotto ottenuto da:

– cioccolato con tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32% e quello di cacao secco sgrassato all’8%,
– nocciole finemente macinate, in proporzione compresa tra il 20 e il 40% di prodotto finito.

Possono venire aggiunti:

– latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5% di sostanza secca del latte,
– mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pezzetti. A condizione che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60% del peso totale del prodotto.
Cfr. d.lgs. 178/03, Allegato I
(3) Fatta salva l’ipotesi, che non è dato verificare, di una diversa collocazione in lista ingredienti dei componenti che qualificano il cioccolato gianduia
(4) La denominazione di alimenti e ingredienti, si ricorda, dev’essere invece quella legale. Ove questa manchi, si deve riferire alla denominazione usuale. O in subordine, a quella descrittiva



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