Aroma vegano? Risponde l’avv. Dario Dongo

Caro Dario,

Ti sottopongo un’etichetta che ha stimolato la mia curiosità nella parte in cui si cita la presenza di un ‘aroma vegano’. Cosa ne pensi?

Grazie mille e a presto

Paola


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare

Cara Paola,

anzitutto grazie a Te per la condivisione, questa locuzione mancava al nostro archivio di etichette ‘creative’.

Gli aromi alimentari in Europa sono oggetto di una disciplina uniforme, offerta dal reg. CE 1334/08.

Il citato regolamento si distingue rispetto agli altri che appartengono al c.d. FIAP (Food Improvement Agents Package) poiché è l’unico a prevedere l’ipotesi di utilizzo del termine ‘naturale’. (1)

Poiché il FIAP reca una disciplina positiva ed esaustiva di additivi, aromi ed enzimi, gli unici attributi che possono venire riferiti a tali sostanze sono quelli tassativamente elencati nei regolamenti CE 1331-1334/08.

Il termine ‘vegano’ non è tuttavia contemplato né dal c.d. regolamento aromi, né dagli altri regolamenti che appartengono al FIAP. Di conseguenza, il suo impiego è da intendersi vietato.

Tale situazione non è destinata a cambiare nel breve periodo, neppure se la Commissione deciderà di regolare l’informazione al consumatore relativa ai prodotti vegetariani e vegani. (2)

L’etichetta in esame presenta poi ulteriori criticità. Le locuzioni ‘riso proteine’ e ‘colore’, ad esempio, paiono essere traduzioni inesatte del testo originale ma sono inammissibili. Altrettanto dicasi per l’acronimo RI (Reference Intake), in dichiarazione nutrizionale. (3)

Dario Dongo

Note
(1) Reg. CE 1334/08, articolo 16
(2) Il mandato del legislatore europeo alla Commissione è invero circoscritto alle previsioni generali di cui al reg. UE 1169/11. Mentre ogni variazione del regime d’informazione su additivi, aromi ed enzimi postula un aggiornamento dei regolamenti specifici ad essi relativi
(3) Il testo ufficiale italiano del reg. UE 1169/11 prevede invece la dicitura ‘Assunzioni di Riferimento’



Translate »