- 19/06/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Caro Dario,
Ti sottopongo un’etichetta che ha stimolato la mia curiosità nella parte in cui si cita la presenza di un ‘aroma vegano’. Cosa ne pensi?
Grazie mille e a presto
Paola
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare
Cara Paola,
anzitutto grazie a Te per la condivisione, questa locuzione mancava al nostro archivio di etichette ‘creative’.
Gli aromi alimentari in Europa sono oggetto di una disciplina uniforme, offerta dal reg. CE 1334/08.
Il citato regolamento si distingue rispetto agli altri che appartengono al c.d. FIAP (Food Improvement Agents Package) poiché è l’unico a prevedere l’ipotesi di utilizzo del termine ‘naturale’. (1)
Poiché il FIAP reca una disciplina positiva ed esaustiva di additivi, aromi ed enzimi, gli unici attributi che possono venire riferiti a tali sostanze sono quelli tassativamente elencati nei regolamenti CE 1331-1334/08.
Il termine ‘vegano’ non è tuttavia contemplato né dal c.d. regolamento aromi, né dagli altri regolamenti che appartengono al FIAP. Di conseguenza, il suo impiego è da intendersi vietato.
Tale situazione non è destinata a cambiare nel breve periodo, neppure se la Commissione deciderà di regolare l’informazione al consumatore relativa ai prodotti vegetariani e vegani. (2)
L’etichetta in esame presenta poi ulteriori criticità. Le locuzioni ‘riso proteine’ e ‘colore’, ad esempio, paiono essere traduzioni inesatte del testo originale ma sono inammissibili. Altrettanto dicasi per l’acronimo RI (Reference Intake), in dichiarazione nutrizionale. (3)
Dario Dongo
Note
(1) Reg. CE 1334/08, articolo 16
(2) Il mandato del legislatore europeo alla Commissione è invero circoscritto alle previsioni generali di cui al reg. UE 1169/11. Mentre ogni variazione del regime d’informazione su additivi, aromi ed enzimi postula un aggiornamento dei regolamenti specifici ad essi relativi
(3) Il testo ufficiale italiano del reg. UE 1169/11 prevede invece la dicitura ‘Assunzioni di Riferimento’