Antitrust. Supposte pratiche commerciali scorrette sull’olio d’oliva

L’Antitrust (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha adottato cinque provvedimenti (numeri 26070, 26071, 26072, 26073, 26074) nell’adunanza dell’otto giugno 2016 in materia di pubblicità ingannevole a carico di altrettante aziende produttrici di olio di oliva.

Le delibere dell’Autorità sono state pubblicate nel Bollettino n. 22 del 27 giugno 2016.

I provvedimenti presi hanno tutti tenuto nella massima considerazione, e, in ultima analisi, definiva valutazione ai fini delle delibere adottate, le analisi fatte svolgere dalla Procura della Repubblica di Torino.

Premessa normativa

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è un’Autorità amministrativa indipendente, che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita dall’articolo 10, come modificato, della legge n. 287/1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

Questi i principali ambiti d’intervento: garantire la tutela della concorrenza e del mercato; contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, e vigilare nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori per vanificare clausole vessatorie; sorvegliare sui conflitti d’interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo; attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità (strumento innovativo sviluppato dall’AGCM, in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, che riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale). Tra l’altro l’Autorità vigila sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare e l’applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti.

Per quanto in questa sede rileva, va tenuta presente la Delibera AGCM 1° aprile 2015, n.25411 che ha adottato il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie.

Per ogni caso o segnalazione, è nominato un relatore tra i membri dell’Autorità. Sulla base degli elementi raccolti nella fase istruttoria e sentite le parti nell’audizione finale, l’Autorità prende la decisione in una successiva e separata riunione, in cui il caso è introdotto dal relatore.

Avverso tutte le decisioni assunte dall’Autorità, è consentito ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, al fine di ottenerne l’annullamento. In alternativa è a disposizione della parte interessata il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio amministrativo, giacché è un ricorso che è proposto a un’autorità amministrativa, che lo decide in tale sua qualità. “Si tratta di un rimedio che trova la sua origine nei poteri riconosciuti al sovrano di intervenire, al di fuori di ogni ordine amministrativo e giurisdizionale, per risolvere le questioni propostegli dai cittadini. Progressivamente, l’istituto è stato assoggettato a una particolare disciplina, con l’individuazione di termini per la sua proposizione, all’origine assenti, e con la progressiva eliminazione del ruolo decisorio effettivo del Capo dello Stato. Come oggi, il ricorso straordinario è in sostanza deciso dal Consiglio di Stato”: così nello studio edito da Giappichelli editore.

Il Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 reca l’attuazione della direttiva 2005/29/CE concernente le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. L’articolo 18, comma 1, lettera b) è definito “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali agisce nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista.

Riguardo alle cinque delibere dell’AGCM, concernenti l’olio di oliva, delle quali si dirà subito dopo, le norme in vigore prevedono che l’olio extravergine di oliva, per essere qualificato come tale, oltre a dover esser estratto con metodi meccanici, ha da rispettare specifici parametri previsti da Regolamenti comunitari, che prevedono i parametri chimico-fisici unitamente ai relativi limiti analitici necessari a garantire la genuinità e la qualità dell’olio, e apposito esame organolettico, cosiddetto Panel-test.

Essendo state le pratiche commerciali di che trattasi diffuse attraverso mezzi di telecomunicazione, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Cinque casi di recente sottoposti all’attenzione dell’Antitrust

Provvedimento n. 26070. Riguarda l’olio extravergine d’oliva della LIDL Italia S.r.l. che opera, tra l’altro nella commercializzazione di olio con il marchio “Primadonna”.

Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla LIDL, consistente nella commercializzazione di un olio con caratteristiche qualitative inferiori a quelle dichiarate. In particolare sarebbero state rese comunicazioni commerciali non veritiere, sull’etichetta, apposta sulle confezioni del prodotto e riportata su alcuni volantini cartacei.

La delibera dell’Autorità si è basata essenzialmente sulle analisi fatte svolgere, su un determinato campione, dalla Procura di Torino e ritenute della massima attendibilità, poiché sia le operazioni di prelievo sia le successive analisi sono state eseguite da soggetti pubblici preposti a tali tipo di controlli, che hanno attestato ogni singola fase procedurale, dal prelevamento di campioni sino alla certificazione delle analisi compiute. Sulla base degli esiti di tali analisi su campioni di olio a marchio “Primadonna”, acquisiti nell’ambito di analisi giudiziarie, è emerso che il prodotto sub judice non corrisponde alla categoria “olio extravergine di oliva” dichiarata in etichetta trattandosi, invece, di semplice olio vergine di oliva.

Conclusivamente l’Antitrust ha deliberato che la pratica commerciale attuata dalla LIDL costituisce una pratica commerciale scorretta, vietandone la diffusione o continuazione; irrogando alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di cinquecentocinquantamila euro.

Avverso il provvedimento potrà essere presentato ricorso al TAR per il Lazio ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Provvedimento n. 26071. Olio extravergine d’oliva della De Cecco.

La procedura è stata avviata in seguito alla denuncia secondo cui l’azienda avrebbe reso comunicazioni commerciali non veritiere, sull’etichetta, apposta sulle confezioni del prodotto circa le proprietà organolettiche dell’olio, presentando lo stesso come extravergine sebbene appartenente a categoria merceologica inferiore (olio di oliva vergine).

I rapporti di prova, relativi ai campioni di olio “De Cecco classico” campionati e analizzati dalle indagini N.A.S. di Torino, sono risultati regolamentari.

In ogni caso, dall’esame complessivo della documentazione agli atti non sono emersi, a giudizio dell’Autorità, elementi tali da supportare l’ipotesi che siano state pubblicizzate con l’indicazione di “olio extra vergine” partite di olio che non ne avessero invece i requisiti.

Nella delibera 26071 si afferma che la pratica commerciale richiamata non costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo. Avverso tale provvedimento le parti segnalanti l’ipotesi di pratica commerciale scorretta (Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, network di associazioni dei consumatori) potranno presentare ricorso al T.A.R. per il Lazio ovvero potranno fare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini di legge.

Provvedimento n. 2672. Olio extravergine di oliva Coricelli.

Il procedimento avviato dall’Antitrust attiene al comportamento posto in essere dalla Coricelli, consistente nella commercializzazione di un olio con caratteristiche qualitative inferiori a quelle dichiarate. Secondo la segnalazione pervenuta all’Autorità, l’azienda avrebbe reso comunicazioni commerciali non veritiere, sull’etichetta apposta sulle confezioni del prodotto, circa le proprietà organolettiche dell’olio, presentando lo stesso come extravergine sebbene appartenente a categoria merceologica inferiore (olio di oliva vergine).

I risultati dei test chimici e organolettici eseguiti dai N.A.S. di Torino su richiesta della Procura, realizzate hanno attestato che l’olio a marchio Pietro Coricelli presenta caratteristiche organolettiche corrispondenti all’inferiore categoria “olio di oliva vergine”.

Sulla base degli esami eseguiti dai N.A.S., l’Autorità ha ritenuto che l’azienda olearia è incorsa in una pratica commerciale scorretta e pertanto ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di centomila euro.

Avverso il provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio, ovvero essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Provvedimento n. 26073. Olio Carapelli extravergine di oliva.

La Carapelli opera nella commercializzazione di olio con i marchi “Sasso classico”, “Carapelli Il Frantoio” e “Bertolli Gentile”.

Il procedimento nei confronti dell’azienda è stato avviato in seguito alla segnalazione, secondo cui sarebbero state rese comunicazioni commerciali non veritiere sulle etichette, apposte sulle confezioni del prodotto, circa le proprietà organolettiche dell’olio, presentando lo stesso come extravergine sebbene appartenente a categoria merceologica inferiore (olio di oliva vergine) sui tre prodotti citati non conformi alla categoria dichiarata (“olio extravergine di oliva”).

Le analisi fatte svolgere dalla Procura di Torino, ad avviso dell’Autorità garante, sono della massima attendibilità, giacché sia le operazioni di prelievo sia le successive analisi sono state compiute da soggetti pubblici preposti a tali tipo di controlli, che hanno attestato ogni singola fase procedurale, dal prelevamento di campioni sino alla certificazione delle analisi compiute. Dagli esiti di tali analisi su campioni di olio contraddistinti dai marchi “Sasso classico”, “Carapelli Il Frantoio” e “Bertolli Gentile”, acquisiti nell’ambito di analisi giudiziarie, è emerso che tali prodotti non corrispondono alla categoria “olio extravergine di oliva” dichiarata in etichetta trattandosi, invece, di olio vergine di oliva.

Conclusivamente l’Autorità ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere dalla società Carapelli, costituisce una pratica commerciale scorretta, vietandone la diffusione o continuazione; e di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria di trecentomila euro.

Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge.

Provvedimento n. 26074. Carrefour: olio extravergine di oliva.

Il Gruppo Carrefour opera in Italia, tramite la propria rete vendita, nella commercializzazione di generi alimentari tra cui l’olio con il marchio “Carrefour Classico”.

Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella commercializzazione di un olio a marchio “Carrefour Classico” con caratteristiche qualitative, in ipotesi, inferiori a quelle dichiarate. Sarebbero state rese comunicazioni commerciali non veritiere sull’etichetta apposta sulle confezioni del prodotto circa le proprietà organolettiche dell’olio, presentando lo stesso come extravergine di oliva sebbene appartenente a categoria merceologica inferiore (olio di oliva vergine).

Le analisi fatte svolgere dalla Procura di Torino sono risultate della massima attendibilità, in quanto sia le operazioni di prelievo che le successive analisi sono state effettuate da soggetti pubblici, preposti a tali tipo di controlli. Controlli e relativi esiti che hanno confermato che si tratta di olio extravergine di oliva e in nessun caso le analisi chimiche hanno evidenziato parametri oltre i limiti di legge.

L’Autorità ha concluso il procedimento deliberando la pratica commerciale posta in essere non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta.

Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bruno Nobile



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