Allergeni, tracce e sanzioni. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,
Ti ringrazio anzitutto per la precedente risposta. La questione allergeni è un problema molto serio che personalmente seguo da anni ma sia la grande distribuzione che la ristorazione pubblica e privata adottano strategie un po’ “furbesche”.

In merito alle innumerevoli etichette, anche di grandi aziende, come vedi di seguito, scritte in modo osceno per non dire di dire di peggio, ma il reg. UE 1169/2011 e anche l’EFSA hanno ribadito che la scritta “può contenere tracce di frutta a gusto, latte, soia, uova o glutine” non può essere indicata, ma la scritta da riportare è “può contenere” con il nome specifico dell’ingrediente allergenico in questione.

A tal punto mi chiedo, dato che non vi è ancora un regime sanzionatorio, e che le aziende scrivono “può contenere tracce di…” per tutelare se stesse ma non certo il consumatore, come possiamo comportarci noi organi di controllo per questa questione.

1) Vi è un atto sanzionatorio che si può redigere
2) Emissione prescrizione
3) Sequestro prodotto

Naturalmente sempre guardando cosa hanno scritto sul loro manuale di autocontrollo.
Ringraziandoti, ti saluto cordialmente
Grazie
Gianluca

etichetta


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Gianluca,

l’impiego della locuzione ‘tracce di… (allergeni)’, se pure illegittimo, non può ancora di per sé venire assoggettato a sanzione specifica.

In attesa del fatidico ‘decreto sanzioni’ relativo al reg. UE 1169/11, la cui approvazione da parte del Consiglio dei Ministri è prevista a breve.

Lo schema di decreto prevede infatti una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 16.000 per le ‘violazioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento’. (1)

In ogni caso, l’autorità di controllo già adesso può verificare se la dicitura ‘può contenere (tracce di)…’ effettivamente esprima l’esito inevitabile di una idonea valutazione del rischio. La quale deve venire basata sulla corretta applicazione degli oneri di autocontrollo (GMP, HACCP) da parte dell’operatore responsabile.

Ed è evidente fin d’ora la possibilità di intervenire, nei casi di riferimento in etichetta (o sui cartelli di vendita) a:

– una generica pluralità di ingredienti allergenici non impiegati in altri processi, ovvero

– allergeni che, quand’anche presenti nello stabilimento, debbano venire identificati con maggiore precisione (es. mandorle e noci anziché ‘frutta secca con guscio’),

– ingredienti allergenici che comunque possano venire opportunamente segregati, tenuto conto delle condizioni dell’impianto e delle procedure, al fine di prevenire le contaminazioni accidentali.

Nelle suddette ipotesi si può fare ricorso alle sanzioni di cui al d.lgs. 193/07 (2) e al sequestro sanitario previsto dalla legge 283/1962. (3) Ove del caso, dopo avere proceduto ad apposite prescrizioni. (4)

Per ulteriori riflessioni sul tema, si veda il precedente articolo.

Un caro saluto

Dario

Note
(1) Schema di decreto, articolo 10
(2) D.lgs. 193/07, articolo 6, comma 4 e 6
(3) L. 283/1962, articolo 1
(4) Ai sensi del d.lgs. 193/07, articolo 6, comma 7



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