Allergeni, informazione B2B, risponde l’avvocato Dario Dongo

Carissimo Dario,

scusami ma ho un dubbio. Un’azienda agricola si fa trasformare e confezionare in barattolo i pomodori.

L’azienda che trasforma dichiara che nel prodotto (pomodoro) e nel processo di trasformazione e confezionamento non vi è contaminazione crociata.

Però dichiara che nello stabilimento lavora e sono presenti diversi allergeni. E quindi, il responsabile dell’etichetta deve dichiarare questi allergeni?

Grazie

Francesco


 

Risponde l’avvocato Avv. Dario Dongo, PhD in diritto alimentare europeo

Caro Francesco,

il fornitore – in questo caso, un’impresa che trasforma per conto terzi i pomodori – ha dovere di fornire al cliente – che nella fattispecie, assume responsabilità sull’etichettatura in quanto titolare del marchio con cui le conserve vengono commercializzate (1) – tutte le notizie necessarie affinché quest’ultimo possa compilare l’etichetta in conformità alle regole vigenti.

‘Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al con­sumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti infor­mazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi’ relativi a ‘presenza ed esattezza delle informazioni fornite sugli alimenti’ (reg. UE 1169/11, articolo 8.8). 

L’informazione relativa agli ingredienti allergenici, come è stato da ultimo ribadito nelle apposite Linee guida della Commissione europea, deve essere puntuale e specifica.

Il fornitore ha la primaria responsabilità di eseguire un’idonea attività di autocontrollo. Vale a dire applicare le buone prassi igieniche (2) e l’HACCP (3), al preciso scopo di prevenire, controllare e mitigare ogni possibile rischio di contaminazione fisica, chimica e microbiologica che possa avere impatto sulla sicurezza del prodotto. Ivi compreso il rischio di contaminazione accidentale con allergeni che – pur non essendo impiegati nel processo di trasformazione del singolo alimento – siano presenti nei locali di produzione.

Soltanto qualora – a seguito di corretta esecuzione dell’autocontrollo – il fornitore non sia in grado di  escludere il rischio di contaminazione accidentale da allergeni, esso è tenuto a fornire al cliente una specifica informazione, come di seguito.

La c.d. Precautionary Allergen Labelling (PAL) deve essere precisa, nel senso di:

– indicare che l’alimento ‘può contenere’ uno o più degli ingredienti allergenici singolarmente indicati in Allegato II al regolamento UE 1169/11 (così ad esempio, noci e mandorle e non ‘frutta secca con guscio’, grano e non ‘glutine’),

– evitare di riferire a ‘tracce di’, poiché di esse manca alcuna definizione legale,

– evitare nel modo più assoluto di riferire notizie ambigue del tipo ‘prodotto in uno stabilimento dove sono presenti (o ‘si lavorano’)…’.

Tale ultima dicitura – oltre a risultare del tutto inidonea a informare i consumatori allergici – va intesa come una confessione, da parte del fornitore, circa l’inadeguatezza del proprio sistema di autocontrollo. E deve perciò venire sanzionata dalle autorità sanitarie di controllo.

Di conseguenza, il cliente responsabile dell’etichettatura non può né deve accettare alcuna dichiarazione riferita alla presenza di allergeni nello stabilimento o in altri processi eseguiti dal fornitore. Esponendosi a sua volta, altrimenti, a gravi responsabilità che incidono sulla sicurezza dell’alimento. (4)

Un caro saluto e a presto

Dario

Note
(1) reg. UE 1169/11, articolo 8.1
(2) Le c.d. GMP, Good Manufacturing Practices,. Sulla base delle linee guida europee e/o nazionali disponibili per quella filiera e comparto, da adattare alle condizioni specifiche di impianto, procedure e processi di stoccaggio e lavorazione
(3) HACCP, Hazard Analysis on Critical Control Points
(4) Cfr. reg. CE 178/02, c.d. General Food Law, articolo 14



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