- 17/10/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Egregio Avvocato Dongo,
Vorrei alcuni chiarimenti in merito al trattamento di affumicatura a cui possono venire sottoposti prodotti a base di carne e di pesce, in apposite camere, anche in fase anteriore alla cottura. Quali diciture vanno riportate sulle etichette dei prodotti affumicati?
Molte grazie
Alberto
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Alberto,
Secondo quanto prescritto dal reg. UE 1169/11,
‘la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente.’ (1)
Lo stato fisico ‘affumicato’ deve sempre venire indicato in etichetta, anche quando esso derivi dallo stazionamento del prodotto in una camera di affumicatura.
Qualora siano utilizzati aromi di affumicatura, essi vanno inoltre citati in lista ingredienti, con le diciture previste dal reg. UE 1169/11 in tale allegato, cioè ‘aroma/i di affumicatura’ o ‘aroma/i di affumicatura ricavato/i da un prodotto o da una base alimentare’. (2)
L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) si occupa, tra l’altro, di valutazione e rivalutazione periodica dei profili tossicologici degli aromi di affumicatura. (3)
Dario
Note
(1) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VI, punto 1
(2) V. Allegato VII, parte D
(3) V. https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/smoke-flavourings