- 13/04/2017
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie
Il regolamento NHC (‘Nutrition & Health Claims‘, reg. CE 1924/06) si applica anche ai marchi commerciali. Come più in generale al complesso delle indicazioni volontarie – nell’ambito dell’informazione commerciale relativa agli alimenti – che ricadano nelle definizioni di nutrition claims e health claims. (1)
I prodotti alimentari recanti ‘denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1° gennaio 2005‘ tuttavia, sebbene ‘non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento‘. (2)
Vale a dire che – a partire dal 20.1.22 – le etichette di alimenti che contengano marchi in alcun modo suggestivi di pur generici benefici nutrizionali o relativi alla salute dovranno riportare un’indicazione conforme alle regole stabilite. E dunque un nutrition claim (3) ovvero un health claim: (4)
– ‘indicazione nutrizionale, qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, (5) dovute:
a) all’energia (valore calorico) che
i) apporta,
ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
iii) non apporta
– indicazione sulla salute, qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute.’ (6)
Marchi come ‘Fitness‘, ‘Diet…’, (7) ‘Misura’, ‘Vitasnella’, ‘Weight Watchers‘ e vari altri hanno potuto beneficiare di una deroga durata più di tre lustri, in quanto pre-esistenti. Ma in seguito potranno venire mantenuti soltanto su quei prodotti che effettivamente rispondano alle condizioni previste dalle citate normative, e vengano presentati con gli appositi claim.
Il regolamento ‘Nutrition & Health Claims‘ prevede infatti che ‘Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento‘. (8)
Bisogna quindi definire per tempo strategie che consentano di preservare nel lungo periodo il valore dei marchi storici. Rivedendo ove necessario le formule dei vari prodotti che appartengono alle relative linee, e soprattutto la loro comunicazione.
Dario Dongo
Note
(1) Il campo di applicazione del regolamento NHC è invero limitato a quelle sole indicazioni, sia pure solo suggestive e/o grafiche, riconducibili alle definizioni di NC e HC di cui all’articolo 2
(2) Regolamento CE n. 1924/2006, articolo 28.2
(3) NHC, Allegato
(4) Reg. UE 432/12 e successive integrazioni
(5) Sono perciò esclusi dal campo di applicazione del regolamento su ‘Nutrition & Health Claims‘ i c.d. traffic-lights, o semafori sulle etichette. Poiché le notizie da essi offerte non esprimono ‘particolari proprietà benefiche’ bensì uno schema d’informazione neutrale, basato su criteri predefiniti
(6) Reg. CE n. 1924/2006, articolo 2.2, punti 4 e 5.
(7) NB: con l’applicazione del reg. UE 609/2013, dal 20.7.16, l’appellativo ‘dietetico’ è stato relegato alla generalità degli alimenti d’uso corrente. Senza più valere a distinguere i prodotti c.d. dieto-terapici (ora ‘alimenti per gruppi specifici’)
(8) NHC, art. 1.3