- 05/07/2020
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Egregio Avvocato Dongo,
ho visto una conserva di ‘pomodoro intero non pelato con Pomodorini del Piennolo del Vesuvio D.O.P.’ prodotta da un’azienda del Salernitano a marchio di in una grande catena di supermercati campani.
La ‘prova d’acquisto‘ che riporta in etichetta il logo del supermercato indica pure ‘Pomodorino Piennolo’.
La lista degli ingredienti però, dopo i fatidici pomodorini, riferisce ‘succo di pomodoro’ non meglio identificato.
Le chiedo gentilmente un’opinione al riguardo.
Molte grazie
Antonio
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Antonio buongiorno,
la citazione di un ingrediente DOP o IGP, in etichettatura dei prodotti alimentari, è soggetta ad apposite regole. (1)
Ingredienti DOP e IGP, le regole da seguire
Le linee guida della Commissione europea precisano che gli ingredienti DOP e IGP possono venire richiamati ‘all’interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata, come pure nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare di cui trattasi, se sono soddisfatte le condizioni di seguito indicate.
– In primo luogo, il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente comparabile», e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una DOP o IGP. (…)
– Inoltre, l’ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi. (…)
– Infine, la percentuale d’incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un’IGP dovrebbe essere idealmente indicata all’interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quantomeno nell’elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all’ingrediente considerato (…).’ (2)
‘La Commissione ritiene che se in un prodotto alimentare è stato utilizzato un ingrediente comparabile ad un ingrediente che beneficia di una DOP o di una IGP, la denominazione registrata come DOP o come IGP dovrebbe apparire solo nell’elenco degli ingredienti, secondo modalità analoghe a quelle seguite per gli altri ingredienti ivi menzionati. In particolare, bisognerebbe utilizzare caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni, dello stesso colore ecc.’ (3)
Il Pomodorino del Piennolo DOP in una conserva di pomodoro
Sulla base delle linee guida CE di cui al superiore paragrafo, la citazione dei ‘Pomodorini del Piennolo DOP’ nella denominazione dell’alimento – oltreché in altra parte dell’etichetta contrassegnata come ‘prova d’acquisto’ (4) – postula che la conserva di pomodoro sia esclusivamente realizzata con tali pomodorini.
Non è dunque ammissibile, nel caso di specie, l’utilizzo di pomodori diversi (in quanto ‘ingredienti comparabili’) per l’estrazione del succo di pomodoro che viene indicato quale secondo ingrediente.
La denominazione di vendita risulta oltretutto ambigua, poiché riferisce a ‘pomodoro intero non pelato con pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP’. Cosa significa? Il pomodoro intero non pelato è quello DOP, o vi è dell’altro?
La quantità dei pomodori, in quota percentuale rispetto al totale degli ingredienti immessi nel prodotto, deve deve in ogni caso venire specificata. Nella stessa denominazione di vendita o in elenco ingredienti, tra parentesi, dopo il loro nome. (5) Poiché il consumatore deve poter comprendere quanto pomodoro intero è effettivamente presente nel barattolo.
Responsabilità
Il caso in esame appare degno di indagini da parte sia delle autorità di polizia giudiziaria e della Procura della Repubblica, sia del Consorzio di tutela della DOP. (6)
La vendita come ‘pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP’ di una conserva invece realizzata con ingredienti alieni di valore assai inferiore può infatti integrare una fattispecie di frode in commercio, punita ai sensi dell’articolo 515 del codice penale. Con l’aggravante specifica prevista dal successivo articolo 517-bis, poiché i fatti riguardano un alimento la cui denominazione d’origine è protetta ai sensi delle norme vigenti (reg. UE 1151/12).
Il delitto di frode in commercio comporta altresì la responsabilità amministrativa dell’ente nel cui interesse il reato è stato commesso. (7) In questo caso, la catena di distribuzione in quanto titolare del marchio (e quindi primo responsabile delle informazioni riferite in etichetta), nonché l’industria di produzione. (8)
Per approfondimenti, si richiama il nostro ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.
Cordialmente
Dario
Note
(1) V. precedente articolo https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/tracce-di-dop-e-igp-nel-prodotto-composto-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(2) Comunicazione della Commissione europea 2010/C 341/03. Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP). V. Paragrafo 2.1 (Raccomandazioni riguardanti l’impiego della denominazione registrata), punto 2, su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010XC1216(01)&qid=1514884013332&from=EN
(3) Linee guida CE di cui sopra, paragrafo 2.1, punto 4
(4) La notizia riferita accanto alla dicitura ‘prova d’acquisto’ si qualifica come informazione volontaria ed è perciò soggetta ai requisiti di ‘non ingannevolezza’ e ‘non ambiguità’ di cui al reg. UE 1169/11, articolo 36
(5) Reg. UE 1169/11, articolo 22
(6) Reg. UE 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. V. articoli 13, 37. Testo consolidato su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1593902746084&uri=CELEX%3A02012R1151-20191214
(7) D.lgs. 231/01 e successive modifiche (da ultimo apportate mediante legge 179/17), articolo 25 bis
(8) Sulla responsabilità del distributore, si vedano i precedenti articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/responsabilità-del-distributore-approfondimenti, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/le-responsabilità-della-gdo