‘Cheese sounding’, la Corte di Giustizia UE conferma il divieto

Il ‘cheese sounding‘ è vietatissimo, e la Corte di giustizia UE conferma il divieto. In attesa che la Commissione europea introduca altrettanta chiarezza sul meat sounding, alcuni cenni alla sentenza del 14 giugno 2017.

Il caso è originato in Germania ove TofuTown.com GmbH, come il nome suggerisce, produce e distribuisce alimenti vegani sostitutivi – tra l’altro – di latte e prodotti lattiero-caseari. Fin qui, tutto bene.

Il problema risiede nella denominazione dell’alimento utilizzata dall’operatore tedesco. Il quale profana i nomi caratteristici della filiera lattiero-casearia per designare alimenti invece di origine vegetale.

Soyatoo Burro di Tofu’, ‘Formaggio Vegetale’, ‘Veggie-Cheese’, ‘Panna di Riso Spray’, etc. Quand’anche tali locuzioni vengano impiegate come marchi commerciali, non possono venire ammesse per intollerabile difetto di chiarezza (oltreché di fantasia).

Il consumatore ha il sacrosanto diritto di ricevere informazioni chiare e inequivoche per identificare la natura degli alimenti. Anziché dover inseguire la prosa letteraria degli uffici marketing , ai quali troppo spesso sfugge il concetto di trasparenza delle notizie.

Le ardite tesi difensive – secondo cui l’uso di nomi commerciali come ‘formaggio vegetale’, ‘burro di tofu’ o ‘panna vegana’ dovrebbero venire ammesse in quanto ‘chiare’ al consumatore moderno – sono state perciò drasticamente respinte dai giudici di Lussemburgo. (1)

Nel caso di latte e prodotti lattiero-caseari, oltretutto, la tutela del consumatore affonda solide radici nel regolamento OCM (Organizzazione Comune dei Mercati). Il quale circoscrive l’impiego dei rispettivi nomi ai soli prodotti derivati dalla mungitura degli animali mammiferi, non anche dalla spremitura delle piante. (2)

La Corte di giustizia si era già di recente espressa in un caso per certo aspetti simile, statuendo l’illegittimità dell’impiego della parola ‘burro’ in una crema spalmabile recante un tenore di grassi da latte inferiore all’80%. (3) In precedenza aveva altresì chiarito l’impossibilità di chiamare ‘formaggi’ i prodotti lattiero-caseari nei quali la materia grassa del latte fosse stata sostituita da grasso di origine vegetale. (4) Ove pure la denominazione fosse stata completata da indicazioni descrittive.

Dario Dongo

Note

(1) Causa C-422/16. Il testo della sentenza 14.6.17 su https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=540650

(2) Reg. UE 1308/13, articolo 78 e Allegato VII, Parte III

(3) Causa C-37/11

(4) Causa C‑101/98, sentenza 16.12.99



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