- 10/08/2019
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

L’avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE (ECJ), come si è visto, ha concluso che la le parole ‘aceto’ e ‘balsamico’ – anche se abbinate – debbano considerarsi nomi generici. I quali perciò potrebbero venire liberamente impiegati su prodotti ovunque realizzati, (1) senza che ciò comporti illecita evocazione dell’aceto balsamico di Modena IGP.
A seguire, si pubblica un breve commento del direttore del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena, Federico Desimoni, pienamente condiviso da chi scrive.
(Dario Dongo)
Caro Dario,
non voglio dilungarmi troppo sulla vicenda in esame, anche perché ho fiducia che la Corte chiarirà gli aspetti più fumosi delle conclusioni dell’avvocato generale.
Stupisce che l’avvocato si sia soffermato quasi esclusivamente sulla questione se i termini ‘aceto’ e ‘balsamico’ possano venire tutelati come indicazioni geografiche a sé stanti, oppure possano fruire della stessa tutela riconosciuta alla denominazione nel suo complesso. Questo fraintendimento nasce dal quesito mal posto dalla Corte di Cassazione della Repubblica federale tedesca.
Ci saremmo attesi che già l’avvocato generale – nel fornire un’ipotesi di risposta formale e schematica al quesito – considerasse, nelle proprie conclusioni, il vero elemento cruciale della disputa. Vale a dire se l’utilizzo del termine ‘balsamico’ – come sostantivo e in lingua italiana, con modalità a nostro avviso evocative – su un prodotto a base di aceto commercializzato in Germania costituisca o meno un’evocazione.
L’avvocato generale sembra avere trascurato proprio questo elemento, decisivo ai fini della corretta soluzione al quesito. E tuttavia, nelle proprie conclusioni, ha dato atto di una serie di aspetti che la Corte di Giustizia dovrà a sua volta tenere in debito conto:
– il termine ‘balsamico’ certamente richiama per il consumatore il prodotto tutelato dall’IGP,
– il riconoscimento della non genericità, ai sensi del regolamento base [reg. UE 1152/11, ndr], dei termini ‘aceto’ e ‘balsamico’,
– l’evocazione può di conseguenza effettivamente configurarsi, ed è compito del giudice nazionale valutarne nel merito la concreta sussistenza,
– la (residuale) possibilità d’impiego dei termini in esame, nei ristretti limiti del rigoroso rispetto dei principi e delle norme UE applicabili.
I suddetti elementi, su cui il giudizio di Lussemburgo dovrà venire basato, non hanno però trovato un riscontro coerente nelle considerazioni finali dell’avvocato generale. Difficile capire perché. Nondimeno lo stesso amicus curiae ha riconosciuto – si sottolinea – come l’utilizzo del termine ‘balsamico’ in modo tale da richiamare alla mente del consumatore il prodotto tutelato, possa venire censurato dai giudici nazionali in quanto evocazione, appunto.
Il vero problema da affrontare non è dunque se i singoli termini non geografici di una denominazione siano tutelati o meno come la denominazione nel suo complesso, ma piuttosto se quest’ultima debba venire tutelata – ai sensi dell’art. 13.1.b del reg. UE 1152/11 – rispetto a utilizzi evocativi di singoli termini della denominazione. Ricordando che l’evocazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, può venire realizzata anche ricorrendo a parti non tutelate di una denominazione o parole comuni o addirittura di fantasia o segni grafici non coperti da privative e tutele. (2)
In conclusione, ritengo che anche l’affermazione con cui l’avvocato generale risponde al quesito non possa che venire letta nella logica che segue:
– ai singoli termini non geografici della denominazione Aceto Balsamico di Modena non si estende la tutela riconosciuta alla denominazione nel suo complesso, quindi, ad esempio, in caso di un loro utilizzo non si potrà invocare la protezione prevista dall’art. 13.1.a del regolamento base,
– ciò non significa che la denominazione nel suo complesso non sia tutelata, ai sensi dell’articolo 13.1.b, qualora i singoli termini vengano utilizzati in modo evocativo. L’ipotesi dell’evocazione è invero presa in considerazione dallo stesso avvocato generale, sebbene poi esso (inspiegabilmente) affermi che questo aspetto non è l’oggetto del presente procedimento.
Confidiamo che la Corte chiarirà questo punto, diversamente la risposta al quesito potrebbe essere di nessuna utilità per i giudici nazionali che vorranno affrontare con obiettività il tema in questione, nel rispetto delle norme europee di salvaguardia delle DOP e IGP. (3)
Cordialmente
Federico De Simoni
Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena
Direttore
Note
(1) Ai sensi del reg. UE 1151/12, articolo 3.6
(2) Si richiama al proposito la sentenza 2.5.19 della Corte di Giustizia UE, nella causa C-614/17 (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v. Industrial Quesera Cuquerella SL), su http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-614/17
(3) Per approfondimenti sul regime di tutela di DOP e IGP, si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/oliva-taggiasca-la-scialuppa-di-salvataggio