- 07/06/2016
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie
Il 12 maggio 2016 il Parlamento europeo riunitosi a Strasburgo ha approvato una Risoluzione sull’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti, tenuti presenti precedenti e pertinenti regolamenti, relazioni, risoluzioni oltre a un’interrogazione alla Commissione sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti e un atto in itinere concernente la proposta di risoluzione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ENVI (“Environment, Public Health and Food Safety“).
Come di consueto il dispositivo della Risoluzione è stato preceduto da una serie di “considerando”: sulla fornitura d’informazioni sugli alimenti ai consumatori; in materia di etichettatura d’origine; sull’esigenza d’una maggiore informazione del consumatore; sull’obbligatorietà dell’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento quando necessaria per non indurre in errore il consumatore; sulla relazione della Commissione “sul latte e altre carni”; sulla correlazione evidenziata dalla stessa Commissione tra elevato livello di trasformazione di un prodotto e crescente difficoltà per la rintracciabilità del medesimo ai fini dell’etichettatura d’origine; sulla sempre minore consapevolezza da parte del consumatore circa le modalità di produzione degli alimenti, sulla crescente disponibilità del consumatore a pagare (willingness to pay) per maggiori informazioni sull’origine; sulla precedente risoluzione del Parlamento che esorta la Commissione; e, infine, sull’esistenza di prescrizioni rigorose esistenti limitatamente ai regimi di qualità facoltativi, quali la denominazione d´origine protetta (DOP), l´indicazione geografica protetta (IGP) o le specialità tradizionali garantite (STG).
La Risoluzione si occupa di tre tipi di prodotti: 1) latte per il consumo diretto o utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; 2) carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; 3) carni trasformate.
Limitiamoci alle valutazioni, considerazioni affermazioni e conseguenti indicazioni alla Commissione da parte del Parlamento europeo sul latte.
Il latte è uno dei prodotti per i quali un’indicazione di origine è obiettivamente ritenuta di particolare interesse.
La stragrande maggioranza dei cittadini dell’UE ritiene necessaria l’indicazione dell’origine del latte.
L’indicazione obbligatoria dell’origine del latte rappresenta una misura utile per tutelare la qualità dei prodotti lattierocaseari e – con un’incursione nel settore economico e occupazionale – per tutelare l’occupazione in un settore in crisi.
La Risoluzione, tuttavia, non manca di rilevare che i costi dell’etichettatura d’origine obbligatoria per il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari aumentano con la complessità del processo di produzione.
En passant nell’atto parlamentare europeo si critica l’operato della Commissione che non ha sin qui tenuto sufficientemente conto degli aspetti positivi che conseguirebbero all’indicazione del Paese d’origine per il latte tout court e per quello utilizzato quale ingrediente.
Quindi il Parlamento europeo spezza una lancia a favore delle piccole e medie imprese nell’ambito della catena di trasformazione, rilevandone l’importanza. Ciò non toglie che la Commissione – ad avviso del Parlamento europeo, che alle volte sembra premurarsi di dare un colpo al cerchio e l’altro alla botte – è tenuta ad analizzare i costi dell’etichettatura d’origine obbligatoria per queste imprese. Subito dopo, però, nella Risoluzione si esprime il parere che, per quanto riguarda il latte e il latte utilizzato quale ingrediente, le conclusioni della Commissione sovrastimino i costi dell’indicazione del paese d’origine per le imprese, in quanto prendono in considerazione l’insieme dei prodotti lattiero-caseari. D’altro canto si ricorda che la stessa Commissione ha conclusivamente asserito che il costo dell’indicazione del paese d’origine nel caso del latte sarebbe modesto.
E veniamo alle conclusioni.
S’invita la Commissione a dare applicazione all’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari.
La Commissione è invitata altresì a presentare proposte atte a ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti alimentari.
Il Parlamento esorta la Commissione a tenere conto dell’importanza della parità di condizioni nel mercato interno in punto di discussione di etichettatura d’origine obbligatoria.
Nella Risoluzione si prosegue con un’affermazione: l’indicazione del paese d’origine per il latte destinato al consumo diretto e i prodotti lattiero-caseari leggermente trasformati ha costi associati fortemente ridotti, e che tal etichettatura vada esplorata in via prioritaria.
Considerato peraltro che di per sé l’etichettatura d’origine non impedisce le frodi, s’invoca, l’adozione di una linea risoluta per rafforzare il monitoraggio, migliorare l’applicazione della legislazione vigente e imporre sanzioni più severe, invitando contestualmente la Commissione ad adottare le misure necessarie per lottare contro la frode in relazione alle norme sull’indicazione volontaria dell’origine dei prodotti alimentari.
Bruno Nobile