- 22/03/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Egregio avvocato Dongo,
la nostra startup intende commercializzare a proprio marchio una linea di integratori alimentari la cui produzione è affidata a un fornitore, non mi è chiaro tuttavia chi sia il responsabile per le dichiarazioni fornite in etichetta, quali ad esempio i nutrition and health claims.
Molte grazie, Tommaso
Risponde l’avvocato Dario Dongo, PhD in diritto alimentare internazionale
Caro Tommaso,
Food Information Regulation (EU) 1169/11 ha finalmente chiarito le responsabilità degli operatori, per quanto attiene alla completezza e veridicità delle informazioni relative agli alimenti. (1) È opportuno altresì richiamare le principali regole in tema di nutrition and health claims, nonché la disciplina specifica degli integratori alimentari.
1) Informazione al consumatore, l’operatore responsabile
L’operatore responsabile dell’informazione relativa agli alimenti è il titolare (o licenziatario) del marchio con cui i prodotti vengono commercializzati. Ovvero l’importatore in Unione Europea, laddove il titolare del marchio non abbia sede in UE. (2)
Il titolare del marchio o l’importatore, a seconda dei casi, deve perciò apporre in etichetta il proprio nome o ragione sociale e l’indirizzo completo della propria sede. (3) Ed è il primo a rispondere alle autorità di controllo, per la correttezza delle informazioni.
2) Responsabilità concorrente dei distributori
‘Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali’. (4)
Gli operatori della distribuzione – tradizionale e organizzata, generale e specializzata, incluse le farmacie – sono perciò a loro volta corresponsabili, in ipotesi di non conformità delle etichette degli alimenti da essi commercializzati. Ivi compresi gli integratori alimentari, i quali infatti ricadono nella macro-categoria degli alimenti. (5)
3) Nutrition and health claims
Nutrition and Health Claims Regulation (EC) 1924/06 ha stabilito le regole uniformi da applicare alle sole informazioni volontarie definite come tali, nell’informazione commerciale relativa agli alimenti (ivi inclusi gli integratori alimentari). In estrema sintesi:
– i soli nutrition claims ammessi sono quelli indicati in Allegato al NHCR, nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite per ciascuno di essi. Con tolleranza zero rispetto alle effettive proprietà dei prodotti;
– l’utilizzo di health claims postula invece la loro preventiva autorizzazione a livello UE, previa valutazione da parte di EFSA (European Food Safety Authority);
– gli health claims relativi ai ‘botanicals’, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, possono invece venire utilizzati dagli operatori, sotto la propria responsabilità, sulla base del consenso scientifico sulle virtù declamate. (6)
4. Integratori alimentari, indicazioni relative alla salute
Gli integratori alimentari – definiti come ‘i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio’ – sono soggetti a un’apposita disciplina, tuttora purtroppo basata su una direttiva ultra-ventennale, la cui applicazione diversificata a livello nazionale è problematica. (7)
Le amministrazioni sanitarie di Francia, Italia e Belgio hanno peraltro convenuto un approccio logico e uniforme, nel definire una lista degli ingredienti di origine botanica che possono venire utilizzati negli integratori alimentari (c.d. lista BelFrIt). Il ministero della Salute in Italia ha altresì indicato una serie di indicazioni obbligatorie – che perciò esulano dal campo di applicazione di NHCR – da riportare in etichetta dei food supplements, per indicarne funzioni e modalità d’impiego. (8)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text at 1.1.18 https://tinyurl.com/3mktnhu9
(2) Regolamento (EU) 1169/11, articolo 8, paragrafi 1 e 2
(3) Reg. (UE) 1169/11, articolo 9.1.h
(4) Regolamento (EU) 1169/11, articolo 8, paragrafo 3
(5) Regolamento (EC) 178/02, General Food Law, articolo 2
(6) ECJ (European Court of Justice) Judgment 10.9.20, Case C-363/19, Konsumentombudsmannen vs.
Mezina AB. https://tinyurl.com/5n6prfxa
(7) Directive 2002/46/EC, on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements. Latest consolidated version 17.7.24 https://tinyurl.com/4xps5u7c
(8) Ministero della Salute (2012). Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici applicabili in attesa della definizione dei claims sui “botanicals” https://tinyurl.com/3hsymazs