Mangimi e pet food con ingredienti ‘non OGM’? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio avvocato Dongo,

Le chiedo un parere sulla possibilità di indicare – in etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, c.d. pet food – la presenza di singoli ingredienti certificati come ‘non OGM’.

Molte grazie,

Giulia


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Gentile Giulia,

il legislatore europeo – nel definire regole comuni per l’etichettatura dei mangimi, di cui gli alimenti per animali da compagnia (pet food) fanno parte – ha ripreso alcuni criteri generali già contenuti nella Feed Labelling Directive No 2000/13/EC e riproposti nel Food Information Regulation (EU) 1169/11, per quanto attiene alle ‘fair information practices’.

1) Etichettatura di mangimi, pet food e ‘fair information practices’

Feed Labelling Regulation (EC) No 767/2009, all’articolo 11, prescrive che l’etichettatura e la presentazione dei mangimi non inducano l’utilizzatore in errore riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi.

L’informazione dev’essere chiara e comprensibile, non ambigua, con particolare riguardo a:

– natura dei prodotti, metodo di fabbricazione, proprietà, composizione, quantità, durata, specie o categorie di animali a cui essi sono destinati;

– divieto di attribuire a mangimi e pet food effetti o proprietà che non possiedono, e di lasciar intendere che essi possiedano caratteristiche particolari benché tutti i prodotti comparabili posseggano queste stesse caratteristiche.

2) Mangimi, pet food e OGM

GMOs Regulation (EC) No 1829/2003, all’articolo 25, prescrive di indicare in etichetta di alimenti e mangimi, pet food inclusi, la presenza o derivazione di uno o più ingredienti da materie prime geneticamente modificate.

Un ‘free from’ claim che vanti l’assenza di un determinato ingrediente o di una specifica categoria di ingredienti (nel caso in esame, prodotti geneticamente modificati ovvero derivati degli stessi, o che comunque contengano OGM) è pertanto ammissibile – alla luce delle pratiche di informazione leale richiamate nel superiore paragrafo 1 – soltanto qualora i mangimi comparabili, presenti sul mercato di riferimento, contengano o possano contenere tali ingredienti.

Di conseguenza, ad esempio, non è possibile vantare l’assenza di OGM con riferimento a ingredienti la cui versione geneticamente modificata non sia autorizzata in Unione Europea per l’utilizzo nella categoria di prodotti in questione. A seguito di tale analisi preliminare sui prodotti (pet food) disponibili sul mercato di riferimento e
sugli ingredienti, è necessario valutare la veridicità dell’informazione che si propone di offrire.

Conclusioni provvisorie

L’indicazione in etichetta di un pet food della presenza di ingredienti ‘certificati non-OGM’ può quindi venire utilizzata, a condizione che:

– altri mangimi comparabili presenti nel mercato contengano ingredienti GM o alcuni degli ingredienti utilizzati circolino in Unione Europea in forma geneticamente modificata;

– gli ingredienti siano effettivamente non geneticamente modificati;

– qualora la natura non geneticamente modificata sia riferita ad un ingrediente specifico (soia, mais, etc.), la stessa venga indicata mediante apposito asterisco che riporti al claim ‘non geneticamente modificato’, collocato sul packaging;

– il mangime sia privo di tracce di organismi geneticamente modificati e l’eventuale presenza di residui OGM, in quantità inferiore allo 0,9%, sia di natura accidentale e tecnicamente non evitabile;

– l’operatore offra informazioni di dettaglio sulla certificazione ‘senza OGM’, anche sul solo sito internet aziendale, facendovi apposito richiamo in etichetta.

Cordialmente

Dario



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