- 17/08/2024
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Egregio avvocato Dongo,
sono il responsabile di una struttura di sicurezza alimentare di una ASL. Il quesito che propongo si riferisce a un’azienda di catering che produce pasti per mense, anche scolastiche:
– i pasti vengono consegnati ai vari refettori gestiti da altre ditte (con propria registrazione) in vassoi chiusi/protetti con un film plastico termosaldato. Gli addetti delle mense provvedono subito a sporzionamento e somministrazione.
– pasti singoli in vassoi monoporzione, sempre protetti da film plastico termosaldato, sono invece destinati agli utenti finali con allergie alimentari.
Il produttore consegna alle mense documenti che riportano, per ciascun piatto, gli ingredienti con evidenza degli allergeni. Vorrei una Sua opinione in merito alla qualifica di questi prodotti come:
– alimenti confezionati per la vendita diretta a una collettività, quindi esclusi dalle norme previste per gli alimenti preimballati
– alimenti preimballati, invece soggetti ai requisiti di etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 1169/11.
Molte grazie (lettera firmata)
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Gentilissimo,
è opportuno richiamare la definizione di ‘alimento preimballato’ offerta dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11., per meglio valutare i diversi casi e le norme da applicare.
1) Alimenti preimballati, definizione
Reg. (EU) 1169/11 definisce come «alimento preimballato» ‘l’unità di vendita
– destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività,
– costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio’.
Sono viceversa esclusi dalla definizione di «alimento preimballato» ‘gli alimenti
– imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o
– preimballati per la vendita diretta’ (articolo 2.2.e). (1)
2) Pasti per catering e mense, alimenti preimballati?
I piatti preconfezionati da un’impresa di catering (o da un centro cottura) si qualificano di conseguenza come:
– alimenti preimballati, ogni qualvolta essi siano forniti a soggetti diversi dai consumatori finali (quali a esempio mense, pubblici esercizi, supermercati)
– non preimballati (‘preincartati’, nel gergo comune), allorché essi siano invece destinati alla vendita diretta (inclusa la somministrazione diretta ai consumatori finali). (2)
3) Etichettatura e informazione da parte del produttore
L’informazione al consumatore da parte del produttore segue diverse modalità, a seconda dei casi:
– l’etichettatura degli alimenti preimballati, in conformità al Reg. (EU) 1169/11, articoli 9,10), è doverosa quando essi siano destinati alla somministrazione agli utenti finali da parte delle collettività senza previa preparazione né frazionamento (es. piatti pronti preconfezionati diretti a singoli utenti con allergie alimentari)
– l’informazione può invece venire fornita tramite la documentazione commerciale che precede o accompagna la consegna nei casi di cibi, pur confezionati, quando essi siano destinatari a preparazioni o frazionamenti da parte della collettività. Oltreché nei casi di vendita ad altri operatori (es. distribuzione tradizionale e moderna). (3)
4) Informazione al consumatore finale
I gestori delle mense e gli altri operatori, economici e non, a loro volta forniscono ai consumatori le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a seconda dei casi, nei termini che seguono:
– gli alimenti preimballati che le collettività hanno ricevuto tal quali, senza provvedere a preparazione e frazionamento, devono mantenere le etichette applicate dal produttore
– i cibi venduti sfusi e preincartati (es. croissant e altri dolci, tramezzini, prodotti di gastronomia esposti nelle vetrine dei locali), al pari di quelli somministrati dalle collettività, devono invece riportare su apposito cartello di vendita o registro anche elettronico o menú le notizie stabilite dal legislatore nazionale. Con il solo inderogabile dovere di riportare sempre la eventuale presenza di allergeni in ciascun piatto e prodotto.
5) Alimenti sfusi e preincartati, cibi somministrati dalle collettività. Notizie obbligatorie
In Italia, il d.lgs. 231/17 ha stabilito le seguenti informazioni obbligatorie in tutti i casi di alimenti venduti sfusi o ‘preincartati’, nonché di cibi e pasti somministrati dalle collettività (le quali includono anche gli esercizi di catering e le mense):
- Denominazione dell’alimento,
- Lista ingredienti,
- Ingredienti allergenici,
- Modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili,
- Data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno,
- Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con tenore di alcol superiore a 1,2% in volume,
- Percentuale di glassatura (tara) dei prodotti congelati glassati,
- Designazione ‘decongelato’, nei casi previsti. (4)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Prodotti da forno, preincartati o preimballati? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 1.5.21
(2) Etichette degli imballi multipli, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 2.8.24
(3) Allergeni nel catering, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 11.5.17
(4) Dario Dongo. Alimenti sfusi e preincarti, collettività. GIFT (Great Italian Food Trade). 11.3.18