Modalità di indicazione di origine dell’ingrediente primario in etichetta. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

il recente articolo sul processo per frode in commercio sull’origine delle materie prime della pasta De Cecco mi fa sorgere un dubbio sulle modalità di indicazione dell’origine o provenienza dell’ingrediente primario in etichetta.

È sufficiente indicare che la pasta sarebbe prodotta con ‘i migliori grani italiani e del resto del mondo’, come appare tuttora sul fronte dell’etichetta della pasta De Cecco di cui allego screenshot estratto dal sito web di Amazon?

Molte grazie, Francesca


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Cara Francesca,

è opportuno distinguere in modo esatto le informazioni volontarie, in etichetta e pubblicità, rispetto a quelle obbligatorie

1) Informazione al consumatore, notizie volontarie in etichetta e pubblicità

Le notizie volontarie, in etichetta e pubblicità dei prodotti alimentari, sono soggette a due ordini di regole:

  • principi generali di lealtà dell’informazione al consumatore, ai sensi del reg. UE 1169/11, articoli 36 e 7 ivi richiamato,
  • normative applicabili alla generalità delle informazioni commerciali che riportino alcune notizie (es. nutrition and health claims), (1)
  • discipline di settore, applicabili ad alcune categorie di prodotti. Es. marketing standard e regimi di qualità definiti a livello UE. (2)

2) Informazioni obbligatorie

Le informazioni obbligatorie in etichetta degli alimenti, a loro volta, seguono regole:

  • orizzontali, cioè applicabili alla generalità dei prodotti. Es. Food Information Regulation (EU) No 1169/11, articolo 9,
  • verticali, definite per singoli prodotti e/o loro categorie o ingredienti ivi contenuti. Con apposite prescrizioni anche su origine e provenienza. (3)

3) Origine prodotto e materie prime in etichetta

Il reg. UE 2018/775, in attuazione del Food Information Regulation, prescrive di indicare in etichetta:

– la diversità di origine o provenienza degli ingredienti primari (cioè significativi, >50% in ricetta, o comunque caratteristici) rispetto al

– Paese di origine o luogo di provenienza del prodotto, laddove venga espresso o suggerito (anche attraverso immagini) alcun riferimento geografico, (4)

– nello stesso campo visivo e con altrettanta evidenza grafica, in caratteri di misura non inferiore al 75% di quelli impiegati per esporre il ‘made in’. (5) Con le modalità di cui a seguire.

4) Modalità di indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o

ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o

iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o

v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

vi) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:
«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore’ (reg. UE 2018/775, articolo 2. Indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario).

5) Presentazione delle informazioni

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di cui sopra deve venire riportata ‘con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste’ per le informazioni obbligatorie in etichetta. (7) Quanto sopra premesso:

– ‘se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell’articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento’,

– e ancora, ‘se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell’articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento’ (reg. UE 2018/775, articolo 3. Modalità di presentazione).

6) Conclusioni provvisorie

L’etichetta in esame (vedi immagine di copertina) non è conforme ai requisiti sopra esposti, ad avviso di chi scrive, poiché il messaggio di marketingI migliori grani italiani e del resto del mondo’ non può venire inteso come locuzione ‘che possa avere lo stesso significato per il consumatore’ rispetto alla ‘dicitura «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)»’ (reg. UE 2018/775, articolo 2.1.b).

Tale messaggio richiama infatti l’attenzione del consumatore medio sull’indicazione laudativa ‘i migliori grani’, senza neppure specificare – come invece doveroso, ai sensi dell’articolo 36 del reg. UE 1169/11 (ove è fatto divieto di riferire in etichetta espressioni ambigue) e del Codice del Consumo (8) – per quali ragioni tali grani sarebbero migliori rispetto a quelli della concorrenza.
Omettendo di riferire alle parole chiave ‘paese d’origine’ o ‘luogo di provenienza’ che il reg. UE 1169/11 ha espressamente codificato. (9)

7) Altre non conformità, responsabilità del retail

La caratterizzazione dell’ingredientemigliori grani italiani’, specificamente distinti rispetto a quelli ‘del resto del mondo’ comporta altresì l’obbligo di specificare la loro quantità rispetto al totale degli ingredienti utilizzati nella fabbricazione della pasta in esame. In applicazione del principio noto come QUID (Quantitative Ingredients Indication. Reg. UE 1169/11, articolo 22. Indicazione quantitativa degli ingredienti).

Amazon e gli operatori della grande distribuzione organizzata, si ricorda, ‘controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività’ (reg. UE 1169/11, articolo 8.5). Il retail è perciò corresponsabile per le violazioni di legge dell’operatore titolare del marchio con cui gli alimenti vengono commercializzati.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Nutrition and health claims, perifrasi e varianti lessicali ammesse? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 29.4.23

(2) Dario Dongo, Giulia Pietrollini. Commercializzazione degli oli di oliva, reg. UE 2022/2104. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.11.22

(3) L’indicazione d’origine è attualmente prescritta – in etichetta, ovvero nei locali di vendita per gli alimenti non preconfezionati, su ortofrutta, prodotti bio, vini a indicazione geografica (DOCG, DOC, IGT, DOP e IGP), prodotti ittici freschi, miele, uova, oli vergine ed extravergine di oliva, carni (bovine, avicole, suine, ovine e caprine)

(4) Indicazioni geografiche, sede stabilimento e origine materie prime. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 17.4.23

(5) Origine materie prime, reg. UE 2018/775. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 5.9.19

(6) Commission Implementing Regulation (EU) 2018/775 of 28 May 2018, laying down rules for the application of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1683398259639&uri=CELEX%3A32018R0775

(7) Misura confezioni e criteri di leggibilità, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 12.10.17

(8) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche. V. Elena Bosani. Diritti dei consumatori nei contratti, la Commissione europea fa chiarezza. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.4.22

(9) «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.g)

(10) Dario Dongo. Le responsabilità della GDO.  GIFT (Great Italian Food Trade). 17.3.18

(11) Dario Dongo, Pier Luigi Copparoni. Responsabilità amministrativa d’impresa nella filiera alimentare. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.3.18



Translate »