Olio di lubrificazione, ingrediente o coadiuvante tecnologico? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

vorrei conoscere la Tua opinione in merito alla qualifica di un olio food grade (es. girasole, colza) utilizzato per la lubrificazione dei macchinari, ingrediente o additivo o coadiuvante tecnologico?

Il caso riguarda una lavorazione di pasta di mandorle tostate ove la lubrificazione, in quota 2-4%, è indispensabile per evitare il surriscaldamento dei grinder e così prevenire l’ossidazione del prodotto.

Molte grazie, Carlo


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri Food Systems

Caro Carlo buongiorno,

la qualifica di un olio di girasole o colza come ingrediente, additivo alimentare o coadiuvante tecnologico è essenzialmente legata alle ragioni e modalità di suo impiego. Da tale qualifica discendono i doveri di informare consumatori e stakeholders in merito alla composizione del prodotto.

1) Ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici

1.1) Alimento e ingrediente, nozioni

Il reg. CE 178/02, c.d. General Food Law, definisce come ‘alimento’ – o ‘prodotto alimentare’, o ‘derrata alimentare’ – qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinati a venire ingeriti, o di cui si prevede ragionevolmente la possibilità di ingestione da parte degli esseri umani.

Sono incluse le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. (1)

Il reg. UE 1169/2011, c.d. Food Information Regulation, definisce ‘ingrediente: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata’. Con esclusione dei residui (art. 2.2.f).

1.2) Additivo alimentare

L’additivo alimentare è ‘qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti’ (reg. CE 1333/08, art.3.2.a).

1.3) Additivi, categorie funzionali

Il reg. CE 1333/08 stabilisce gli elenchi di additivi alimentari il cui uso è autorizzato (Allegati I,II), le relative condizioni d’uso e le norme di etichettatura applicabili agli additivi. Tale regolamento non si applica ad alcune sostanze, quali i coadiuvanti tecnologici, al di fuori delle sole ipotesi in cui essi vengano utilizzati come additivi alimentari.

I ‘supporti, tra le varie categorie funzionali di additivi alimentari, vengono definiti come ‘sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un enzima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte agli alimenti a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego’ (reg. CE 1333/2008, All. I, punto 5).

1.4) Coadiuvanti tecnologici

I coadiuvanti tecnologici sono tutte le sostanze di per sé non destinate al consumo alimentare diretto, bensì:

– utilizzate ‘nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione’, le quali

– possano ‘dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui’ di tali sostanze o loro derivati nel prodotto finale, ‘a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito’ (reg. CE 1333/08, art. 3.2.b).

1.5) Additivo o coadiuvante? Un precedente di ECJ

La giurisprudenza europea sul tema in esame è piuttosto scarna, come del resto le interpretazioni finora offerte da varie istituzioni. La Corte di Giustizia UE, nel lontano 1994, introdusse un criterio di valutazione ineluttabile. Se la sostanza venisse rimossa dal prodotto finito, esso ne risulterebbe alterato? In ipotesi negativa si tratta di un coadiuvante, altrimenti di un additivo.

Il caso riguardava un colorante, rispetto al quale la European Court of Justice (ECJ) ha statuito che ‘l’alterazione della colorazione di un ingrediente nel corso della sua fabbricazione non svolge più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito, quando la sua presenza in quest’ultimo non è più necessaria per impedire l’alterazione della colorazione di detto prodotto finito’. (2)

2) Informazione al consumatore

Il Food Information Regulation chiarisce anzitutto, all’articolo 9, il dovere irrevocabile e incondizionato di indicare sempre – in etichetta e/o documenti commerciali che precedono o accompagnano la consegna degli alimenti – la presenza, anche solo eventuale, degli allergeni indicati nell’elenco tassativo di cui in Allegato II (reg. UE 1169/11, articoli 9.1.c, 20.1, 21).

2.1) Lista ingredienti

Fermo restando il dovere di specificare sempre la presenza di allergeni e loro residui (es. soia quale supporto di un additivo), il reg. UE 1169/11 chiarisce che

nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione’ di alcuni ‘costituenti di un alimento’. Tra questi figurano:

b) ‘gli additivi e gli enzimi alimentari:

i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento’ (carry-over), ‘purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito’, ovvero

ii) quelli ‘che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici,

c) i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie,

d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata’ (reg. UE 1169/11, art. 20).

3) Conclusioni

Nel caso di specie, un esame approfondito di materie prime, processi di lavorazione ed esigenze tecnologiche potrà confermare se un olio di girasole o colza possa venire qualificato come coadiuvante tecnologico e venire omesso dalla lista degli ingredienti.

La decisione di qualificare il materiale come coadiuvante è legata alla effettiva dimostrazione che esso sia utilizzato al solo scopo di assolvere a una precisa funzione tecnologica in una determinata fase di processo, non anche sul prodotto finito.

La nostra squadra è come sempre a disposizione per valutazioni in situ, approfondimenti e perizie, su questo e altri temi.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Dario Dongo. Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/lista-ingredienti-abc

(2) European Court of Justice. Causa C-144/93, sentenza 28.9.94, punto 19



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