Trota salmonata, quale denominazione? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

ho avuto notizia di un recente di-battibecco sulla denominazione da utilizzare in etichetta di filetti di trota salmonata di allevamento. Secondo alcuni veterinari del controllo pubblico ufficiale, nome che viene comunemente utilizzato in Italia non andrebbe bene.

Il Tuo illustre parere potrebbe aiutare gli operatori del settore a risolvere la questione con il buon senso prima di dover ricorrere alle carte bollate.

Molte grazie come sempre!

Lorenzo


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Mauro buongiorno,

La trota salmonata è priva di un nome scientifico specifico. La ‘denominazione commerciale’ e il ‘nome scientifico’ da riportare in etichetta sono quindi ‘trota iridea (Oncorhynchus mykiss)’. (1)

La colorazione rossa delle carni ittiche, in natura come in acquacoltura, deriva dalla deposizione nei muscoli dei carotenoidi presenti nell’alimento (piccoli crostacei, alghe e quant’altro). Lo stesso salmone – sia selvaggio, sia di allevamento – avrebbe le carni bianche senza l’apporto di carotenoidi.

La c.d. salmonatura è quindi conseguenza di un elemento esogeno – una tecnica di allevamento, in acquacoltura – del tutto svincolato dalla genetica. Un processo produttivo distintivo che influisce sulle caratteristiche del prodotto ittico e può perciò venire legittimamente citato in etichetta, quale informazione supplementare relativa al processo di produzione. (2)

Tale informazione ha il preciso scopo di consentire al consumatore di distinguere la trota ‘salmonata’, in quanto nutrita con apporto di carotenoidi, rispetto a quella con le carni chiare. (3) In linea, tra l’altro, con gli obiettivi e le pratiche leali d’informazione stabiliti dal ‘Food Information Regulation’. (4)

Vale la pena aggiungere che la dicitura ‘salmonata’ è di uso corrente nelle transazioni commerciali. Ed è spesso corredata, nei documenti commerciali B2B (business to business) dal riferimento al ‘range’ cromatico desiderato. (5). Oltre a venire comunemente utilizzata sulle etichette dei prodotti preimballati, così come sui banchi di vendita dei prodotti venduti sfusi.

Dario

Note

(1) Cfr. reg. UE 1379/13, articolo 35

(2) Cfr. reg. UE 1379/13, articolo 39.1.g

(3) Le analisi sul prodotto finito potrebbero tra l’altro rivelare la possibilità di utilizzare claim nutrizionali quali ‘fonte di [vitamina…]’, al ricorrere delle condizioni stabilite in Allegato al reg. CE 1924/06. Vale a dire, una quantità pari al 15% del VNR stabilito per il singolo micronutriente su 100 g o per porzione, ‘se l’imballaggio contiene una sola porzione’. V. reg. UE n. 1169/11, Allegato XIII, punti 1 e 2

(4) V. reg. UE n. 1169/11, articoli 1.1, 4.1.a, 7 e 36

(5) Gli usi commerciali riferiscono alla scala colorimetrica Roche



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