Prosciutto nazionale? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno Avv. Dongo,

Le scrivo per un chiarimento in merito alla dicitura in etichetta del termine ‘nazionale’ su un prosciutto cotto.

È obbligatorio che le carni provengano da animali nati, allevati e macellati nel medesimo Paese (es. Italia), oppure il solo Paese di nascita può essere diverso (es. suini nati in Paese UE, ma allevati e macellati in Italia)?

Ringraziandola anticipatamente, cordiali saluti

Bianca


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Bianca buongiorno,

il regolamento UE 1337/13, ‘fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili’.

L’origine delle carni in etichetta – secondo quanto previsto dal citato regolamento –  può venire riferire  in un determinato Paese solo quando l’animale sia nato, allevato e macellato in un unico territorio nazionale. (1)

Il campo di applicazione del citato reg. UE 1337/13, si noti bene, è (purtroppo) ristretto alla ‘indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sull’etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili carni’. (2) Non si estende perciò ai prodotti a base di carne, tra i quali figurano i prosciutti e i salumi, oltre alle varie preparazioni che si distinguono dalle carni per il processo di trasformazione ulteriore e l’aggiunta di uno o più ingredienti e additivi (es. arrosti, con erbe aromatiche e sale).

I criteri generali sulle pratiche leali d’informazione relative agli alimenti, (3) peraltro, impongono all’operatore responsabile di non indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche essenziali degli alimenti. Ivi compresi ‘il paese d’origine’ (del prodotto) e ‘il luogo di provenienza’ (dei suoi ingredienti).

Si aggiungono poi le prescrizioni specifiche in tema d’indicazione di origine o provenienza, di cui all’articolo 26 del regolamento UE 1169/11. (4)

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza (…)’ (reg. UE 1169/11, art. 26.2.a)

L’attribuzione ‘nazionale’ su un prodotto a base di carne, di conseguenza, non può venire ammessa nei casi in cui l’animale non sia effettivamente nato, allevato e macellato in uno stesso Paese. Poiché tale informazione genera senza dubbio la legittima aspettativa, nel consumatore, di trovarsi di fronte a un alimento derivato da animali nati, cresciuti e abbattuti nel Paese cui è attribuita la nazionalità. Per analogia con il concetto di ‘origine’ stabilito sia nel reg. UE 1337/13, sia nel reg. CE 1760/00 per quanto attiene alle carni bovine. (5)

L’informazione ingannevole sull’origine del prodotto e la provenienza dei suoi ingredienti, è bene evidenziare, può venire punita con varie sanzioni amministrative pecuniarie – in relazione al contesto ove l’informazione  sia fornita, es. su etichetta, registri o menù, documenti commerciali. (5) Fatta salva l’ipotesi, invero ricorrente, di responsabilità penale per delitto di frode. (6) A carico sia dell’operatore responsabile dell’informazione, sia del distributore che immetta sul mercato merci con etichette non conformi, partecipando tra l’altro alla realizzazione di illeciti profitti.

Per approfondire il tema dell’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, e le relative sanzioni (amministrative e penali), si fa rinvio al nostro eBook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food.

#StopFakeFood!

Dario

Note

(1) V. reg. UE 1337/2013, articolo 5.2

(2) Cfr. reg. UE 1337/2013, articolo 

(3) Si veda il reg. UE 1169/11, articoli 7.1.a e 36

(4) V. reg. CE 1760/00, art. 13.5.b

(5) Cfr. reg. UE 1169/11, art. 26.2.a. Le cui violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €2.000 a €16.000, ‘salvo che il fatto costituisca reato’, ai sensi del d.lgs. 231/17, articolo 13

(5) Cfr. d.lgs. 231/17, ‘Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»

(6) Con particolare riferimento al delitto di frode in commercio, di cui agli articoli 515 e seguenti del codice penale



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